Corte costituzionale

Ordinanza n. 490/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/2000 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 135, lettera

a) del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia

di istituzione del giudice unico di primo grado) e dell'art. 5 del

codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2 legge

26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo

civile), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1999 dal

tribunale di Brescia nel procedimento civile A.P.A.M. contro La

Nationale Assicurazioni s.p.a. ed altri, iscritta al n. 730 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice unico del tribunale di Brescia - sezione

stralcio, con ordinanza emessa in data 14 ottobre 1999, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, lettera a),

del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di

istituzione del giudice unico di primo grado) e dell'art. 5 del

codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono, "da soli e

nel loro combinato disposto", che nei processi civili pendenti

davanti al tribunale alla data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998

si applichino le disposizioni in materia di competenza anteriormente

vigenti, anche quando ciò comporti la declaratoria di incompetenza a

favore di uffici soppressi;

che ad avviso del rimettente entrambe le norme impugnate

violerebbero l'art. 97 della Costituzione e, l'art. 135, lettera a)

del d.lgs. n. 51 del 1998, anche l'art. 76 Cost;

che il giudice a quo è investito della decisione di una

causa, introdotta prima della istituzione del giudice unico di primo

grado, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni a titolo

di responsabilità extracontrattuale, nella quale la parte convenuta

ha eccepito l'incompetenza per materia del tribunale, sostenendo che

la causa avrebbe dovuto essere trattata ab origine dal pretore del

lavoro; eccezione che, secondo il rimettente, sarebbe fondata;

che, ad avviso del giudice a quo dovendosi applicare l'art. 5

cod. proc. civ. (che esclude la rilevanza dello jus superveniens in

tema di competenza) e l'art. 135 del d.lgs. n. 51 del 1998 (che

prevede la definizione delle controversie pendenti secondo le norme

anteriormente vigenti per le cause nelle quali sono state precisate

le conclusioni o che sono comunque trattenute per la decisione) si

dovrebbe escludere nel caso di specie l'applicabilità degli

artt. 413 e 426 cod. proc. civ. e dovrebbe essere pronunciata

sentenza di incompetenza a favore del soppresso ufficio del pretore;

che il rimettente rileva che l'art. 2, primo comma [recte:

l'art. 1, numero 2] della legge delega 16 luglio 1997, n. 254 aveva

indicato, quale criterio direttivo per le norme transitorie, che esse

avrebbero dovuto tendere alla "rapida trattazione dei procedimenti

pendenti", mentre l'art. 135 del d.lgs. cit. avrebbe violato tale

criterio dando luogo ad una "lungaggine non giustificabile" che

costringerebbe il giudicante a dichiarare la propria incompetenza e

le parti a riassumere la causa davanti allo stesso tribunale, essendo

nel frattempo l'ufficio del pretore venuto a cessare;

che infine il giudice a quo ritiene che le norme impugnate

contrastino con l'art. 97 Cost., che, in base al principio del buon

andamento della pubblica amministrazione, vieta le "inutili

dispersioni di attività";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o infondata

la questione sollevata con l'ordinanza in esame;

che l'Avvocatura, preliminarmente, ritiene inammissibile la

questione sollevata riguardo all'art. 5 cod. proc. civ., norma che

sarebbe palesemente inapplicabile nel caso di specie, dal momento che

il d.lgs. n. 51 del 1998 non ha solo mutato le competenze dei giudici

previste dal codice di rito, ma ha modificato lo stesso ordinamento

giudiziario, dettando una autonoma disciplina transitoria;

che secondo la difesa erariale il rimettente avrebbe preso le

mosse da un presupposto interpretativo erroneo dal momento che, in

base ad un criterio logico, il tribunale non potrebbe mai declinare

la propria competenza a favore di un ufficio soppresso, con la

conseguenza che una interpretazione sistematica degli artt. 133 e 135

del d.lgs cit. dovrebbe portare il tribunale a non dichiarare la

propria incompetenza e ad applicare l'art. 426 cod. proc. civ.

disponendo per la trasformazione del rito;

che, sempre secondo l'Avvocatura, il criterio indicato dalla

legge per stabilire quali cause proseguano col vecchio rito e quali

col nuovo riguarderebbe solo i processi pendenti davanti all'ufficio

di pretura e non quelle già pendenti davanti al tribunale alla data

di entrata in vigore della riforma, mentre del tutto inconferente

sarebbe il richiamo all'art. 97 Cost., che non sarebbe applicabile

alle norme sulla giurisdizione.

Considerato che il giudice unico del tribunale di Brescia -

sezione stralcio, dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 135, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998,

n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo

grado) e dell'art. 5 del codice di procedura civile, perché secondo

dette norme, nel caso in cui la causa avrebbe dovuto essere trattata

sin dall'inizio dal pretore quale giudice del lavoro, il tribunale

dovrebbe dichiarare la propria incompetenza a favore di un ufficio

giudiziario soppresso con l'entrata in vigore delle norme sulla

istituzione del giudice unico di primo grado;

che ad avviso del giudice rimettente le disposizioni

impugnate violerebbero l'art. 97 della Costituzione perché sarebbero

contrarie al principio del buon andamento dell'amministrazione della

giustizia e - il solo art. 135, lettera a) della legge cit. - anche

l'art. 76 della Costituzione, dal momento che, tra i principi e

criteri direttivi cui avrebbe dovuto attenersi il Governo

nell'emanazione delle norme transitorie delegate, vi era anche quello

di consentire la "rapida trattazione dei procedimenti pendenti";

che in ordine alla dedotta violazione dell'art. 97 della

Costituzione questa Corte ha costantemente affermato che il principio

del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione, pur

potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della

giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti

l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto

l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo all'esercizio

della funzione giurisdizionale (cfr., ex plurimis l'ordinanza n. 30

del 2000 e le sentenze n. 281 del 1995 e n. 376 del 1993);

che riguardo alla successione di leggi processuali nel tempo

e, in particolare, al regime transitorio, la giurisprudenza di questa

Corte è ferma nello stabilire che il legislatore ha un'ampia

discrezionalità nell'operare le scelte più opportune, con l'unico

limite - che nella specie non risulta in alcun modo violato - della

ragionevolezza e della non arbitrarietà della relativa disciplina

(cfr. l'ordinanza n. 294 del 1998 e la sentenza n. 400 del 1996);

che anche riguardo alla dedotta violazione dell'art. 76 della

Costituzione va confermato il costante orientamento della

giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la delega

legislativa non fa venire meno ogni discrezionalità del legislatore

delegato, che risulta più o meno ampia a seconda del grado di

specificità dei principi e criteri fissati nella legge delega (cfr.

da ultimo la sentenza n. 163 del 2000);

che deve infine osservarsi che il presupposto interpretativo

da cui prende le mosse il giudice rimettente non appare corretto in

base a un esame sistematico delle norme transitorie del d.lgs. n. 51

del 1998, disposizioni che sono improntate, come emerge dalla

relazione al decreto delegato, dall'intento di limitare la

sopravvivenza dell'ufficio pretorile al solo fine dell'esaurimento

del contenzioso pendente; ciò che esclude che il tribunale

previa-mente adito possa declinare la propria competenza a favore

dell'ufficio, ormai soppresso, del pretore, ben potendo il giudice

unico di primo grado trattenere la causa in decisione, previa, quando

occorra, pronuncia di provvedimento ai sensi dell'art. 426 cod. proc.

civ;

che perciò la questione è manifestamente infondata sotto

ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 135, lettera a) del decreto

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione

del giudice unico di primo grado) e dell'art. 5 del codice di

procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 97 della

Costituzione, dal tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte