Sentenza n. 491/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 413/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto
comma-quinquies, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio
1990, n. 37, al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato
e delle categorie ad esse equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1991 dal T.A.R.
per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, nel ricorso proposto
da Belmonte Dino contro il Comune di Pescara, iscritta al n. 327 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Belmonte Dino, direttore di divisione, con inquadramento
nella seconda qualifica dirigenziale presso il Comune di Pescara, con
ricorso del 5 maggio 1990, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per
l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, il provvedimento, datato
30 aprile 1990, di collocamento a riposo per avere compiuto 65 anni
di età con un'anzianità utile ai fini pensionistici di 27 anni, 10
mesi e 15 giorni.
Il T.A.R., in accoglimento di uno dei motivi di gravame, con
ordinanza del 24 gennaio 1991 (R.O. n. 327 del 1991), ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinques,
aggiunto al decreto legge n. 413 del 1989 dalla legge di conversione
28 febbraio 1990, n. 37, perché non consente ai dirigenti degli enti
locali di restare in servizio fino al settantesimo anno di età per
il raggiungimento del periodo massimo pensionistico o, comunque, per
il miglioramento del trattamento pensionistico.
Ha osservato che sia il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sia la
legge 29 marzo 1983, n. 93, pur prevedendo settori del pubblico
impiego disciplinati da ordinamenti specifici, hanno operato una
stretta equiparazione tra le figure dirigenziali ed hanno evidenziato
l'effettuazione di una disciplina unitaria della posizione dei
dirigenti dello Stato e di quelli ad essi assimilabili; che la
descrizione dei compiti del dirigente statale contenuta nell'art. 2
del ricordato d.P.R. n. 748 del 1972 coincide in larga misura con
quella relativa alle attribuzioni del dirigente comunale contenuta
nel d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, la quale si sostanzia in attività
di direzione di strutture amministrative, di studio e di ricerca, di
propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di
assicurare la legalità, la imparzialità, la economicità e la
speditezza dell'attività amministrativa, di partecipazione ad organi
collegiali, di rappresentanza esterna ecc.
Considerando l'omogeneità e la indifferenza della circostanza
dell'appartenenza del dirigente all'amministrazione statale o locale,
e la irrilevanza dell'esigenza del buon andamento degli uffici per
l'attenuazione che si verifica per ogni categoria di dirigenti per
effetto dell'età, doveva ritenersi sussistente una irrazionale
discriminazione nel trattamento dei dirigenti locali rispetto a
quelli statali onde la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
1.1 - Nel susseguente giudizio dinanzi a questa Corte non vi è
stata la costituzione della parte privata.
1.2 - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
la quale ha sostenuto la infondatezza della questione.
Ha rilevato che nella fattispecie sono applicabili i principi già
affermati da questa Corte, secondo cui (sent. nn. 461 del 1989 e 237
del 1984), una norma derogatoria non può essere assunta a parametro
della legittimità della regola generale dettata in una determinata
materia; che risulta irrilevante il richiamo alla tendenza
legislativa verso l'innalzamento del limite di età pensionabile,
tratto dalle varie leggi che si sono susseguite in materia, poiché
da essa non può dedursi la illegittimità della regola generale del
collocamento a riposo al 65° anno di età.
Ha osservato anche che la disciplina della materia è affidata
alla discrezionalità del legislatore il quale, ispirandosi a
valutazioni di carattere politico, sociale o economico, può
effettuarla in maniera differenziata senza che l'eccezione o la
deroga renda obbligatoria altra o altre eccezioni a pena di sancire
una violazione dell'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 1, quarto comma
quinquies aggiunto al decreto legge n. 413 del 1989 dalla legge di
conversione 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non consente
ai dirigenti degli enti locali di restare in servizio fino al
settantesimo anno di età per il raggiungimento del massimo livello
pensionistico o, comunque per il miglioramento del trattamento
pensionistico, violi l'art. 3 della Costituzione, per la
discriminazione che crea tra la suddetta categoria e quella dei
dirigenti civili dello Stato.
2. - La questione non è fondata.
Si osserva che per effetto della legislazione intervenuta negli
ultimi anni nella disciplina della dirigenza degli enti locali
(d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347; d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494;
legge 8 giugno 1990, n. 142) si è verificata una omogeneità tra
detta categoria e quella dei dirigenti civili dello Stato, specie in
relazione alle funzioni attribuite e alle responsabilità che ad essi
fanno carico.
Ma a parte la considerazione che detta omogeneità risale solo
agli ultimi tempi e che non sussisteva certamente negli anni
anteriori, si rileva che essa da sola non è sufficiente a far
ritenere la dedotta violazione dell'invocato precetto costituzionale.
Come già affermato (sent. n. 440 del 1991), non può ritenersi
regola generale valevole per tutti i dipendenti pubblici quella del
collocamento a riposo a settanta anni. Resta, invece, come regola
l'età pensionabile fissata a sessantacinque anni e come eccezione il
suo prolungamento fino a settanta anni. È rimasto allo stato di
tendenza il prolungamento della detta età a settanta anni, essendosi
il legislatore limitato alla sola enunciazione della intenzione in
tal senso.
Invece, ha stabilito delle deroghe per alcune categorie,
evidenziandone le ragioni di volta in volta (necessità di evitare
sperequazioni sussistenti all'interno della stessa categoria,
opportunità di utilizzare particolari esperienze e capacità
professionali, o di soddisfare peculiari esigenze finanziarie, ecc.).
Atteso che la previsione del prolungamento dell'età pensionabile
costituisce una scelta discrezionale del legislatore non arbitraria,
ma sorretta da ragionevoli motivi, la questione sollevata è da
ritenersi non fondata.
La soluzione invocata è, invero, frutto di una valutazione
discrezionale e non è una conseguenza necessaria del giudizio di
costituzionalità, non dovendo la Corte procedere ad una estensione
logicamente necessitata ed implicita nella potenzialità
interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la
disposizione impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, quarto comma quinquies, aggiunto dalla legge di
conversione 28 febbraio 1990, n. 37, al decreto legge 27 dicembre
1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad esse
equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal tribunale amministrativo
regionale dell'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, con la
ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:491 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte