Corte costituzionale

Ordinanza n. 491/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/2000 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9legge 74/1987
  • art. 13legge 74/1987

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma,

della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 13 della

legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento di matrimonio), promosso con Ordinanza emessa il

11 giugno 1999 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento

civile vertente tra Bonanese Giuseppina e giudicelli Nelia ed altro,

iscritta al n. 282 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto la

determinazione delle quote della pensione di reversibilità di

spettanza del coniuge divorziato e del coniuge superstite la Corte di

appello di Genova, con Ordinanza emessa il 11 giugno 1999, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge

1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987,

n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), nella parte in cui, ai fini della determinazione delle

quote anzidette, non esclude dal computo della durata del rapporto

matrimoniale il periodo di separazione personale e non include il

periodo di convivenza more uxorio precedente la celebrazione del

secondo matrimonio;

che, ad avviso del giudice rimettente, la durata del

matrimonio, fissata dalla norma impugnata quale criterio

determinativo delle quote della pensione di reversibilità, dovrebbe

essere intesa, in conformità del resto al significato proprio del

termine e alla giurisprudenza della Corte di cassazione, quale durata

legale del rapporto matrimoniale e, quindi, verrebbe da un lato ad

includere lo stato di separazione antecedente il divorzio e

dall'altro ad escludere l'eventuale convivenza more uxorio precedente

la celebrazione del secondo matrimonio;

che così interpretata la norma impugnata risulterebbe,

tuttavia, lesiva dell'art. 3 della Costituzione in quanto

disciplinerebbe allo stesso modo situazioni differenti (convivenza

matrimoniale e stato di separazione) e in modo diverso situazioni tra

loro assimilabili (quali la famiglia di fatto e la famiglia fondata

sul matrimonio);

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata;

che, in particolare, secondo l'Avvocatura, deve escludersi

nella specie, in relazione al profilo riguardante la convivenza more

uxorio la violazione dell'art. 3 della Costituzione poiché il

giudice a quo pone come termini di paragone situazioni non omogenee

tra loro;

che in proposito l'Avvocatura richiama la giurisprudenza di

questa Corte nella quale sarebbe affermata la diversità tra famiglia

legittima e famiglia di fatto e la non estensione alla seconda,

proprio sulla base della libera determinazione delle parti, delle

regole che il legislatore ha fissato in dipendenza del matrimonio.

Considerato che la questione di costituzionalità risulta

sollevata sulla base di una asserita diversità tra convivenza

matrimoniale e stato di separazione e di una egualmente asserita

omogeneità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio;

che in relazione al primo assunto quel che si tratta di

valutare è se, sotto il profilo della durata del rapporto coniugale,

sia costituzionalmente legittima l'assimilazione che la norma

impugnata fa del periodo di separazione alla convivenza coniugale;

che, sotto tale aspetto, costituendo la separazione, in

conformità alla sua natura ed alle sue origini storiche, una

semplice fase del rapporto coniugale, non può certo ritenersi

manifestamente irragionevole una disciplina, come quella impugnata,

che accomuna convivenza coniugale e stato di separazione;

che, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, la

diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio

rappresenta, poi, un punto fermo di tutta la giurisprudenza

costituzionale in materia ed è basata sull'ovvia constatazione che

la prima è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità e

certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e dei

doveri che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della

seconda (ex plurimis sentenza n. 127 del 1997);

che, pertanto, in relazione ad entrambi i profili presi in

considerazione dal rimettente, la questione sollevata deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

che, infine, è appena il caso di rilevare come gli eventuali

riflessi negativi del criterio della durata del matrimonio possano e

debbano essere superati mediante l'applicazione di altri e differenti

criteri concorrenti, ed in primis di quello relativo allo stato di

bisogno degli aventi titolo alla pensione di reversibilità,

realizzandosi in tal modo la giusta esigenza, richiamata dal

rimettente, di tutelare tra le due posizioni confliggenti quella del

soggetto economicamente più debole (sentenza n. 419 del 1999).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge

1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987,

n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Corte di appello di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:491 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte