Sentenza n. 492/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/12/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 39/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto
comma, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, recante
norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno
dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.
Disposizioni in materia di asilo) in relazione all'art. 6 (rectius
art. 3), quinto comma, della stessa legge, promosso con ordinanza
emessa il 17 settembre 1990 dal Tribunale di Aosta sulla richiesta
nei confronti di Reyes Sosa Marisol del Carmen iscritta al n. 334 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 17 settembre 1990 il Tribunale di Aosta,
nell'esaminare la richiesta di nulla osta ai fini dell'adozione del
provvedimento prefettizio di espulsione a carico di cittadina
straniera sottoposta a procedimento penale avanti la medesima
autorità giudiziaria, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge 28 febbraio
1990 n. 39 in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
In particolare il giudice remittente - premesso che in base alla
norma impugnata, in correlazione con l'art. 6 (rectius: art. 3),
quinto comma, della stessa legge, lo straniero espulso non può
rientrare in Italia nemmeno se munito di visto, in quanto anche in
tale ipotesi deve essere respinto alla frontiera - ritiene che la
predetta questione non appare manifestamente infondata in riferimento
alla mancata previsione (e, anzi, all'espressa esclusione) della
possibilità, per lo straniero sottoposto a procedimento penale in
Italia ed espulso sulla base della detta legge, di farvi rientro
limitatamente al tempo indispensabile per la celebrazione del
dibattimento; il che determinerebbe un contrasto con l'invocata norma
costituzionale che, nel definire inviolabile il diritto di difesa,
non intende garantirlo al solo cittadino ma indistintamente a tutti
coloro che sono sottoposti a giudizio.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.
La difesa del Governo rileva in primo luogo che l'esecuzione del
provvedimento di espulsione avviene sempre mediante intimazione allo
straniero ad abbandonare entro il termine di 15 giorni il territorio
dello Stato, ovvero a presentarsi in questura, entro lo stesso
termine, per l'accompagnamento alla frontiera.
L'interessato avrebbe quindi a disposizione un ragionevole lasso
di tempo per organizzare la sua difesa, affidando il mandato ad un
procuratore prima di lasciare il territorio nazionale.
Inoltre, sul piano della effettività del diritto alla difesa,
viene rilevato che l'imputato straniero può sempre richiedere la
speciale autorizzazione al rientro nel territorio dello Stato al
Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 151 del t.u. delle leggi di
pubblica sicurezza, non abrogato dalla legge n. 39/1990.
Ad avviso dell'Avvocatura, infine, l'istituto della espulsione,
così come configurato nella nuova normativa introdotta dalla citata
legge n. 39 del 1990, non avrebbe mutato le sue originarie
caratteristiche, analoghe alla consimile fattispecie contenuta
nell'art. 152 del t.u.l.p.s., per la quale questa Corte ha
riconosciuto l'aderenza al dettato costituzionale, proprio in
riferimento all'art. 24 della Costituzione (v. sentenza n. 244 del
1974). Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Aosta investe l'art. 7, quarto comma, della legge 28
febbraio 1990 n. 39, in relazione all'art. 3, (indicato
nell'ordinanza di rimessione per evidente errore materiale come art.
6), quinto comma, della medesima legge. Il giudice remittente ritiene
che la norma citata sarebbe in contrasto con l'art. 24, secondo
comma, della Costituzione in quanto, disponendo che lo straniero
sottoposto a procedimento penale una volta espulso con decreto del
prefetto, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, non possa
rientrare in Italia nemmeno per la celebrazione del dibattimento,
impedirebbe l'esercizio del diritto di difesa garantito non soltanto
ai cittadini, ma a tutti, così come recita lo stesso dettato
costituzionale.
2. - Non vi è dubbio che l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione garantisca la difesa, quale diritto inviolabile, anche
allo straniero che sia imputato per fatti commessi in Italia, ed è
parimenti indubitabile che la presenza dell'imputato stesso al
dibattimento costituisca estrinsecazione essenziale del diritto di
difesa; se quindi la norma impugnata, - come ritiene il giudice a quo
- dovesse effettivamente essere intesa nel senso che lo straniero
espulso non possa far rientro in Italia nemmeno al solo fine e per il
solo tempo necessario ad assistere al dibattimento che debba essere
celebrato nei suoi confronti, sarebbe difficile non ravvisarne il
contrasto con l'art. 24, secondo comma della Costituzione. Ma la
Corte deve rilevare un motivo di inammissibilità che preclude
l'esame del merito.
2.1. - Invero la questione è stata sollevata dal Tribunale
remittente in sede di esame della richiesta di nulla osta inoltrata
dal prefetto nel corso di un procedimento amministrativo diretto, ove
il nulla osta venga concesso, ad adottare il provvedimento di
espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi
dell'art. 7 della surricordata legge n. 39 del 1990. Il fatto che il
nulla osta sia indispensabile perché il prefetto possa decretare
l'espulsione non toglie che la decisione finale sia atto del prefetto
contro il quale è esperibile la tutela del giudice amministrativo,
del resto espressamente prevista e disciplinata con particolari
garanzie dall'art. 5 della stessa legge. La determinazione
dell'autorità giudiziaria in ordine alla concessione o al rifiuto
del nulla osta si configura pertanto come un atto, seppure
necessario, interno ad un procedimento che rimane amministrativo,
così come amministrativa è l'autorità (prefetto) cui la legge
attribuisce il potere di adottare il provvedimento conclusivo.
Non soltanto quindi nel caso in esame non si verte in un giudizio,
ma si deve anche riscontrare l'assenza di poteri decisori in senso
proprio del giudice remittente.
2.2. - In fattispecie di tale natura la Corte ha costantemente
ritenuto il difetto di legittimazione a sollevare questione di
costituzionalità (cfr. sentt. nn. 81 del 1970, 224 del 1974, 8 e 74
del 1979; ord. n. 382 del 1991); non vi è motivo di discostarsi
dalla richiamata giurisprudenza, e la questione pertanto va
dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, quarto comma, della legge 28 febbraio 1990 n. 39
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 1989 n. 416, recante norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in
materia di asilo), sollevata in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione dal Tribunale di Aosta con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:492 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte