Corte costituzionale

Sentenza n. 492/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/12/1991 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 39/1990

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto

comma, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, recante

norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno

dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini

extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

Disposizioni in materia di asilo) in relazione all'art. 6 (rectius

art. 3), quinto comma, della stessa legge, promosso con ordinanza

emessa il 17 settembre 1990 dal Tribunale di Aosta sulla richiesta

nei confronti di Reyes Sosa Marisol del Carmen iscritta al n. 334 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 17 settembre 1990 il Tribunale di Aosta,

nell'esaminare la richiesta di nulla osta ai fini dell'adozione del

provvedimento prefettizio di espulsione a carico di cittadina

straniera sottoposta a procedimento penale avanti la medesima

autorità giudiziaria, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge 28 febbraio

1990 n. 39 in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

In particolare il giudice remittente - premesso che in base alla

norma impugnata, in correlazione con l'art. 6 (rectius: art. 3),

quinto comma, della stessa legge, lo straniero espulso non può

rientrare in Italia nemmeno se munito di visto, in quanto anche in

tale ipotesi deve essere respinto alla frontiera - ritiene che la

predetta questione non appare manifestamente infondata in riferimento

alla mancata previsione (e, anzi, all'espressa esclusione) della

possibilità, per lo straniero sottoposto a procedimento penale in

Italia ed espulso sulla base della detta legge, di farvi rientro

limitatamente al tempo indispensabile per la celebrazione del

dibattimento; il che determinerebbe un contrasto con l'invocata norma

costituzionale che, nel definire inviolabile il diritto di difesa,

non intende garantirlo al solo cittadino ma indistintamente a tutti

coloro che sono sottoposti a giudizio.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

La difesa del Governo rileva in primo luogo che l'esecuzione del

provvedimento di espulsione avviene sempre mediante intimazione allo

straniero ad abbandonare entro il termine di 15 giorni il territorio

dello Stato, ovvero a presentarsi in questura, entro lo stesso

termine, per l'accompagnamento alla frontiera.

L'interessato avrebbe quindi a disposizione un ragionevole lasso

di tempo per organizzare la sua difesa, affidando il mandato ad un

procuratore prima di lasciare il territorio nazionale.

Inoltre, sul piano della effettività del diritto alla difesa,

viene rilevato che l'imputato straniero può sempre richiedere la

speciale autorizzazione al rientro nel territorio dello Stato al

Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 151 del t.u. delle leggi di

pubblica sicurezza, non abrogato dalla legge n. 39/1990.

Ad avviso dell'Avvocatura, infine, l'istituto della espulsione,

così come configurato nella nuova normativa introdotta dalla citata

legge n. 39 del 1990, non avrebbe mutato le sue originarie

caratteristiche, analoghe alla consimile fattispecie contenuta

nell'art. 152 del t.u.l.p.s., per la quale questa Corte ha

riconosciuto l'aderenza al dettato costituzionale, proprio in

riferimento all'art. 24 della Costituzione (v. sentenza n. 244 del

1974). Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Tribunale di Aosta investe l'art. 7, quarto comma, della legge 28

febbraio 1990 n. 39, in relazione all'art. 3, (indicato

nell'ordinanza di rimessione per evidente errore materiale come art.

6), quinto comma, della medesima legge. Il giudice remittente ritiene

che la norma citata sarebbe in contrasto con l'art. 24, secondo

comma, della Costituzione in quanto, disponendo che lo straniero

sottoposto a procedimento penale una volta espulso con decreto del

prefetto, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, non possa

rientrare in Italia nemmeno per la celebrazione del dibattimento,

impedirebbe l'esercizio del diritto di difesa garantito non soltanto

ai cittadini, ma a tutti, così come recita lo stesso dettato

costituzionale.

2. - Non vi è dubbio che l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione garantisca la difesa, quale diritto inviolabile, anche

allo straniero che sia imputato per fatti commessi in Italia, ed è

parimenti indubitabile che la presenza dell'imputato stesso al

dibattimento costituisca estrinsecazione essenziale del diritto di

difesa; se quindi la norma impugnata, - come ritiene il giudice a quo

- dovesse effettivamente essere intesa nel senso che lo straniero

espulso non possa far rientro in Italia nemmeno al solo fine e per il

solo tempo necessario ad assistere al dibattimento che debba essere

celebrato nei suoi confronti, sarebbe difficile non ravvisarne il

contrasto con l'art. 24, secondo comma della Costituzione. Ma la

Corte deve rilevare un motivo di inammissibilità che preclude

l'esame del merito.

2.1. - Invero la questione è stata sollevata dal Tribunale

remittente in sede di esame della richiesta di nulla osta inoltrata

dal prefetto nel corso di un procedimento amministrativo diretto, ove

il nulla osta venga concesso, ad adottare il provvedimento di

espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi

dell'art. 7 della surricordata legge n. 39 del 1990. Il fatto che il

nulla osta sia indispensabile perché il prefetto possa decretare

l'espulsione non toglie che la decisione finale sia atto del prefetto

contro il quale è esperibile la tutela del giudice amministrativo,

del resto espressamente prevista e disciplinata con particolari

garanzie dall'art. 5 della stessa legge. La determinazione

dell'autorità giudiziaria in ordine alla concessione o al rifiuto

del nulla osta si configura pertanto come un atto, seppure

necessario, interno ad un procedimento che rimane amministrativo,

così come amministrativa è l'autorità (prefetto) cui la legge

attribuisce il potere di adottare il provvedimento conclusivo.

Non soltanto quindi nel caso in esame non si verte in un giudizio,

ma si deve anche riscontrare l'assenza di poteri decisori in senso

proprio del giudice remittente.

2.2. - In fattispecie di tale natura la Corte ha costantemente

ritenuto il difetto di legittimazione a sollevare questione di

costituzionalità (cfr. sentt. nn. 81 del 1970, 224 del 1974, 8 e 74

del 1979; ord. n. 382 del 1991); non vi è motivo di discostarsi

dalla richiamata giurisprudenza, e la questione pertanto va

dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, quarto comma, della legge 28 febbraio 1990 n. 39

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30

dicembre 1989 n. 416, recante norme urgenti in

materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in

materia di asilo), sollevata in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione dal Tribunale di Aosta con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:492 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte