Sentenza n. 493/1995
Altra decisione · depositata il 04/12/1995 · relatore Mauro Ferri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e
dell'art. 4 (limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianità
di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore
della presente legge") della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere
a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio
della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30
e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme),
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 28 marzo 1995, depositato in cancelleria il
5 aprile 1995 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1995;
Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con
ricorso notificato il 28 marzo 1995, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 4
(limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianità di servizio
maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della
presente legge") della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere
a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio
della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30
e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme).
In particolare, ad avviso del ricorrente:
a) l'art. 1, comma 2, nell'individuare, quale azienda di
riferimento regionale di secondo livello, l'Ospedale "Ospedali civili
riuniti" di Sciacca, violerebbe i principi di ragionevolezza e di
buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della
Costituzione), nonché l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, in
relazione all'art. 17, lettera b), dello Statuto della Regione;
b) l'art. 4, nel prevedere che l'inquadramento del personale
tecnico-sanitario in servizio presso gli uffici dei medici
provinciali e dei veterinari provinciali nel ruolo nominativo
regionale del personale del servizio sanitario nazionale avviene, fra
l'altro, "tenuto conto della anzianità di servizio maturata dagli
interessati alla data di entrata in vigore della presente legge",
violerebbe le norme che disciplinano l'immissione e la progressione
in carriera del personale delle unità sanitarie locali (art. 47
della legge n. 833 del 1978, artt. 15, 17 e 18 del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni,
in relazione all'art. 17, lettera b), dello Statuto regionale).
2. - In una memoria depositata in prossimità dell'udienza, il
ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del
contendere, in quanto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 19 del 12 aprile 1995 è stata pubblicata la legge
impugnata con la omissione delle disposizioni oggetto del ricorso. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 4
- limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianità di servizio
maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della
presente legge" - della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere
a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio
della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30
e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme), per
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e 17, lettera b),
dello Statuto della Regione.
Dopo l'instaurazione del presente giudizio, il Presidente della
Regione siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 11 aprile
1995, n. 34) con la omissione delle disposizioni oggetto del ricorso,
delle quali è poi stata anche dichiarata la "abrogazione" con la
legge regionale 21 aprile 1995, n. 39.
In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo, sentenza n. 395 del 1995), va pertanto dichiarata cessata la
materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al
ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.
Il Presidente e redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositato in cancelleria il 4 dicembre 1995
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:493 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte