Sentenza n. 494/1990
Altra decisione · depositata il 22/10/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
il 25 maggio 1990, depositato in Cancelleria il 6 giugno successivo,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito 1) nota Provveditorato
regionale alle opere pubbliche - Sezione territoriale di Pavia -
prot. n. 2729 in data 13 marzo 1990 (pervenuta alla Regione il 28
marzo 1990) avente ad oggetto "Dighe sul Rio Boatti in Comune di
Borgo Priolo, prov. Pavia, oggetto di utilizzazione da parte
dell'Azienda Agricola S. Andrea, via S. Martino, 3 - Monza -
Ordinanza di demolizione da parte del Sindaco di Borgo Priolo -
Parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato; 2) nota
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano n. 3296 CS n.
161/90 del 22 febbraio 1990, avente il medesimo oggetto, ed iscritto
al n. 17 del registro conflitti 1990;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Udito l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 25 maggio 1990, la Regione Lombardia
ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato: a) in
relazione alla nota del Provveditorato regionale alle opere pubbliche
di Milano, Sez. terr. Pavia - presumibilmente Sezione delle opere
idrauliche - in data 13 marzo 1990, con la quale le si attribuiva la
competenza a "regolarizzare" la situazione abnorme, sotto il profilo
amministrativo ed in particolare sotto quello della tutela della
incolumità pubblica, di due dighe poste a sbarramento del corso del
Rio Boatti, in località Borgo Priolo, e delle relative derivazioni
mediante una concessione, o meglio, in relazione al segnalato
pericolo per l'incolumità pubblica, mediante l'ordine di demolizione
dei manufatti; b) in relazione all'allegato, conforme parere
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano in data 22
febbraio 1990.
La Regione ricorrente premette che con nota in data 12 febbraio
1990 - non prodotta in atti - il detto Provveditorato (da ritenere
organo statale), nel chiedere il parere ora impugnato alla Avvocatura
distrettuale dello Stato, aveva precisato:
a) che le dighe avevano un'altezza superiore a m. 10; che esse
non risultavano autorizzate, malgrado che l'Azienda agricola S.
Andrea, utente delle derivazioni, invocasse disposizioni del
Ministero dell'agricoltura e foreste tendenti a favorire la
formazione di laghetti collinari; che le dighe stesse non offrivano
le garanzie volute dalla legge né in ordine alla costruzione né
alla gestione, ed anzi, per le condizioni in cui si trovavano a causa
dell'accumulo di detriti, erano esposte a pericolo di cedimento; che,
pertanto si poneva la necessità di eliminare i due manufatti.
Ad avviso della Regione, trattandosi di pericolo per l'incolumità
pubblica, la competenza a provvedere alla verifica del pericolo e
all'adozione delle conseguenti misure, anche eliminative, spetta allo
Stato, e non già ad essa Regione, come affermato con gli atti
impugnati.
Al riguardo la ricorrente si richiama:
a) al d.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, recante disposizioni in
materia di dighe di ritenuta, applicabile alle dighe alte più di 10
metri ed a quelle che comunque determinino un invaso superiore ai
centomila metri cubi, ma anche, a giudizio della competente Sezione
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a dighe minori: tale
normativa attribuirebbe la competenza in materia agli uffici del
Genio civile (in allora non trasferiti dallo Stato alla Regione e -
sembra sostenere la Regione - non trasferiti neppure con l'art. 12
del d.P.R. n. 8 del 1972, né con il d.P.R. n. 616 del 1977, allegata
Tabella A, almeno per quel che concerne le Sezioni preposte alle
opere idrauliche). In particolare, la Regione si richiama all'art. 18
del detto d.P.R. n. 1363 del 1959, che demanda i provvedimenti di
urgenza, conseguenti al dubbio sulla stabilità dello sbarramento, il
Genio civile, salvo, come disposto al secondo comma, il ricorso al
Ministero dei lavori pubblici sentita la competente sezione del
Consiglio superiore dei lavori bubblici;
b) al d.P.R. n. 616 del 1977, che pur delegando, all'art. 90,
alle Regioni anche le funzioni di polizia delle acque, riserva allo
Stato, all'art. 91, comma primo, n. 2, la materia delle dighe di
ritenuta (per le quali sarà provveduto in sede di riforma della
disciplina delle acque);
c) alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo) che, all'art. 10,
comma quarto, assegna alle regioni le attribuzioni di cui al d.P.R.
n. 1363 del 1959 relativamente ai soli sbarramenti che non superano i
10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000
metri cubi (salvi, anche in tal caso, gli sbarramenti al servizio di
grandi derivazioni di acqua di competenza statale);
d) all'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977, che riserva allo
Stato, anche nelle materie di competenza regionale, le funzioni
concernenti la sicurezza pubblica;
e) all'implicito riferimento, operato dallo stesso Provveditore
regionale nel sollecitare più volte in passato la demolizione di due
manufatti, ai poteri di ordinanza del Sindaco ex art. 3 T.U. legge
com. e prov., poteri attribuiti al Sindaco come Ufficiale del
Governo;
f) al riferimento, fatto dalla stessa Avvocatura dello Stato
con l'atto impugnato, all'art. 2 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523
(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie).
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata
dall'Avvocatura generale dello Stato, nel costituirsi, peraltro
tardivamente, ha eccepito l'inammissibilità del conflitto perché
proposto contro atti non invasivi (della competenza regionale) e
comunque costituenti mere manifestazioni di opinione.
In prossimità dell'udienza ha tuttavia depositato ampio carteggio
contenente gli atti impugnati, nonché comunicazioni intervenute fra
il Provveditorato regionale, la Regione, e la stessa azienda agricola
utente delle derivazioni, ed in particolare:
1) la nota del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di
Milano, Sez. Pavia-Cremona, al Ministero dei lavori pubblici del 12
giugno 1990, ove si legge che "questa Sezione (presumibilmente quella
preposta alle opere idrauliche) riconosce la propria esclusiva
competenza sulla sorveglianza delle opere in argomento e precisa che
la nota n. 2729 del 13 marzo 1990 diretta all'Amministrazione
regionale non era tesa a 'sollevare (sic: si vuole intendere a
determinare) conflitto di attribuzione, bensì a segnalare la
costruzione (delle opere), ritenuta abusiva, alla Regione', al fine
dell'eventuale esercizio da parte di questa delle sue competenze in
materia ambientale e/o urbanistica";
2) la nota del detto Provveditorato all'Avvocatura generale dello
Stato del 26 luglio 1990, con la quale si dà atto che, secondo i
dati trasmessi dallo stesso utente, almeno uno dei manufatti ha
un'altezza superiore a 10 metri, sicché lo sbarramento rientra nelle
competenze statali.
3. - All'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 la Regione
ricorrente, fatta propria la documentazione prodotta dall'Avvocatura
e richiestane l'acquisizione agli atti, ha concluso perché sia
dichiarata cessata la materia del contendere. Considerato in diritto L'atto che ha dato luogo al conflitto sollevato dalla Regione
Lombardia va individuato nella nota 13 marzo 1990 del Provveditorato
regionale alle opere pubbliche (presumibilmente la sezione per le
opere idrauliche, rimasta organo statale pur dopo il trasferimento
degli uffici operato con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - si veda
l'art. 12 - e con il d.P.R. n. 616 del 1977, Tabella A, n. 3) con la
quale tale autorità ha negato la propria competenza in ordine alla
vigilanza sulle dighe poste a sbarramento del Rio Boatti per quanto
concerne la valutazione della loro stabilità e dell'eventuale
connessa ricorrenza di un pericolo per l'incolumità pubblica, ed ha
affermato la competenza regionale al riguardo.
In tale atto infatti la Regione ha propriamente mostrato di
ravvisare il momento centrale e rilevante di un comportamento statale
volto a ledere la sua autonomia per le conseguenze negative quanto a
responsabilità e a spese, che l'affermazione della sua competenza in
ordine alle opere e sotto i profili anzidetti avrebbe potuto
importare a suo carico. La lettera dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato 22 febbraio 1990 al Provveditorato regionale, da questo
trasmessa alla Regione insieme alla nota 13 marzo suindicata,
racchiude un mero parere, posto dal Provveditorato a sostegno della
determinazione adottata, ed è stata anch'essa congiuntamente
impugnata in quanto rappresenta un elemento funzionale alla
determinazione in parola.
Orbene, con successiva nota 26 luglio 1990 la stessa Sezione del
Provveditorato alle opere pubbliche ha riconosciuto come propria in
via esclusiva la competenza già negata con la nota 13 marzo 1990,
facendo espresso riferimento ad essa e chiarendone il significato nel
senso di una segnalazione alla Regione circa l'abusività delle opere
in argomento anche sotto il profilo ambientale e urbanistico, ai fini
dell'eventuale esercizio, da parte della Regione stessa, delle
proprie competenze in tali materie. L'Avvocatura generale dello
Stato, a sua volta, nel produrre la detta nota del Provveditorato 13
marzo 1990, ha esibito anche la nota del Provveditorato del 26 luglio
1990.
Il diniego della competenza propria e la correlativa affermazione
di quella regionale, come sopra espressi dallo Stato, devono dunque
intendersi revocati mediante l'univoco riconoscimento, da parte dello
Stato stesso, della propria esclusiva competenza per quanto concerne
la valutazione della stabilità delle opere e dei provvedimenti
necessari a tutela della incolumità pubblica, con il conseguente
venir meno della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:494 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte