Corte costituzionale

Ordinanza n. 495/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/11/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, undicesimo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

di immobili urbani), e dell'art. 657, secondo comma, del codice di

procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1989

dal Pretore di Tolentino nel procedimento civile vertente tra Domizi

Quinto ed altri e Castignani Costanzo, iscritta al n. 196 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Tolentino, nel corso di un giudizio per

convalida di sfratto per finita locazione e contestuale

determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento

commerciale, con ordinanza emessa il 6 febbraio 1989, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale:

a) dell'art. 69, undicesimo comma, della legge 27 luglio 1978,

n. 392, nella parte in cui, nei giudizi per convalida di sfratto per

finita locazione di immobili non abitativi, subordina alla previa

corresponsione dell'indennità d'avviamento l'esecuzione del

provvedimento di rilascio, anziché la stessa proponibilità della

domanda;

b) dell'art. 657, secondo comma, del codice di procedura

civile, nella parte in cui, limitatamente alle locazioni la cui

risoluzione dà diritto al conduttore di conseguire l'indennità di

avviamento, consente al locatore di promuovere il giudizio di sfratto

dopo la scadenza del rapporto, ma anteriormente alla corresponsione

della suddetta indennità e comunque indipendentemente da essa;

che, in particolare, il Pretore rimettente rileva che il

conduttore non può essere condannato al pagamento delle spese di

giudizio, non essendo responsabile della lite per non aver rilasciato

l'immobile in mancanza del pagamento dell'indennità, posto che, se

tanto avesse fatto, avrebbe rinunciato alla possibilità - dalla

legge garantitagli - di non restituire l'immobile se non previa

corresponsione dell'indennità stessa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto

tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto la declaratoria

d'infondatezza della questione;

Considerato che l'impugnato art. 69 testualmente subordina al

pagamento dell'indennità di avviamento la sola esecuzione del

provvedimento di rilascio, in virtù di una scelta legislativa

razionalmente esclusiva di ogni nesso tra il momento cognitivo del

rapporto, volto alla formazione del titolo, e la circostanza

dell'avvenuta corresponsione dell'indennità, idonea a condizionare

esclusivamente l'azione esecutiva del titolo stesso;

che, quindi, la pregiudizialità, tra pagamento dell'indennità

e cognizione del merito, configurata dal giudice a quo sulla base

degli invocati parametri costituzionali, appare erronea, atteso che

il primo presuppone l'avvenuto accertamento della conclusione della

locazione e mai potrebbe perciò atteggiarsi a condizione di

proponibilità della relativa domanda;

che il conduttore è in ogni caso facultizzato ad effettuare

formale offerta dell'immobile condizionatamente al pagamento

dell'indennità e legittimamente, in mancanza di tale corresponsione,

può ulteriormente godere del bene locato, in tal modo evitando le

conseguenze paventate dal giudice a quo riguardo alle spese

processuali;

che queste ultime, nella fattispecie, si pongono al Pretore,

quanto a liquidazione, nella prospettata, problematica forma a causa

del verificatosi, anomalo, simultaneus processus relativo a convalida

e determinazione - giudizi viceversa disciplinati, rispettivamente,

dal procedimento ex artt. 657 e seguenti del codice di procedura

civile e dal rito speciale del lavoro - nonché in dipendenza della

mancata applicazione dell'art. 663 del codice di procedura civile in

tema di non-opposizione del convenuto;

che pertanto le due questioni sollevate appaiono manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 69, undicesimo comma, della legge 27 luglio

1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Pretore di Tolentino con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 657, secondo comma, del codice

di procedura civile, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Tolentino con la

medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:495 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte