Sentenza n. 497/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/12/1995 · relatore Mauro Ferri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29
giugno 1994 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di
Bussachini Alberto Giovanni, iscritta al n. 51 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Milano ha ritenuto rilevante, e non
manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non commina la nullità per
mancanza degli avvisi prescritti dalla precedente lettera e)".
2. - Nel corso di un procedimento penale, il Pretore di Milano ha
riscontrato che, nel decreto di citazione a giudizio, il pubblico
ministero, in violazione del disposto di cui all'art. 555, comma 1,
lettera e) del codice di procedura penale, non ha indicato
all'imputato la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero
l'applicazione della pena, né ha constatato che tale avvertimento
sia stato fatto dal pubblico ministero in altro, separato o
precedente atto; nondimeno - ha rilevato il giudice a quo -
l'omissione dell'avviso in parola non è sanzionata da alcuna
nullità.
Osserva il remittente che in un procedimento come quello pretorile,
in cui non vi è udienza preliminare, verrebbe così ad essere leso,
in una delle possibili manifestazioni, il diritto di difesa di cui
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Inoltre, in assenza di una specifica sanzione, verrebbe reso vano
l'intendimento legislativo di "deflazionare" il dibattimento
incentivando l'imputato ad accedere ai riti alternativi, con gravi
implicazioni organizzative e ritardi della fase dibattimentale, resa
così non obbligatoria, ma quasi inevitabile: di qui, ad avviso del
remittente un secondo profilo di incostituzionalità per violazione
di quei criteri di efficienza, enunciati all'art. 97 della
Costituzione, cui deve essere improntata ogni attività pubblica.
Infine, conclude il Pretore, è implicito che per scelta
discrezionale del pubblico ministero verrebbe ad essere violata anche
la parità di trattamento dei cittadini ex art. 3 della
Costituzione.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità, e comunque per l'infondatezza,
della questione.
In primo luogo la difesa del Governo rileva che, per quanto attiene
al profilo dell'assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione,
questa Corte ha più volte ribadito la necessità di una "esplicita"
indicazione delle ragioni a sostegno della non manifesta infondatezza
mentre sul punto il remittente si limita ad una laconica affermazione
di principio.
Sul punto dovrebbe, pertanto, concludersi per una declaratoria di
inammissibilità.
Destituita di fondamento dovrebbe poi ritenersi la questione della
asserita violazione del diritto di difesa che, invece, appare
assicurata nel momento in cui viene posta, a condizione di nullità,
la norma di cui alla lettera f) che garantisce l'imputato circa una
assistenza difensiva tecnica. È, appunto, grazie a quest'ultima
sostiene l'Avvocatura che egli potrà essere edotto circa la
possibilità di adire riti alternativi e in ordine a tutti gli altri
diritti difensivi che gli spettano.
In definitiva, prosegue l'Avvocatura, la scelta legislativa di
sanzionare con la nullità solo la mancata indicazione dei requisiti
di cui alle lettere c), d) ed f) appare del tutto ragionevole anche
sotto un profilo di funzionalità del sistema. Diversamente opinando,
si dovrebbe giungere ad ipotizzare, non solo per l'ipotesi di cui
alla lettera e), ma anche per le altre prescrizioni dello stesso e di
altri articoli, l'obbligo di una "esposizione anticipata e
dettagliata" di tutte le possibilità difensive che spettano
all'imputato, con il rischio di trasformare i provvedimenti come il
decreto di citazione in una sorta di piccoli "breviari".
Parimenti infondato risulterebbe il richiamo all'art. 97 della
Costituzione in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, detta disposizione, pur potendo riferirsi anche agli
organi dell'amministrazione della giustizia, "attiene esclusivamente
alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e al
loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del
tutto estranea al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale,
nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che
costituiscono espressione di tale esercizio". Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Milano dubita, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 24, secondo comma e 97, primo comma, della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice
di procedura penale, "nella parte in cui non commina la nullità per
mancanza degli avvisi prescritti alla precedente lettera e)".
2. - In sintesi, il giudice remittente ritiene che la disciplina
risultante dalla norma impugnata, in quanto non prevede la nullità
del decreto di citazione a giudizio nel caso di mancato avviso
all'imputato della facoltà di richiedere riti alternativi, ovvero di
presentare domanda di oblazione, contrasti:
con l'art. 3 della Costituzione: perché rimetterebbe ad una
scelta discrezionale del pubblico ministero l'avviso di cui alla
lettera e) del cit. art. 555;
con l'art. 97 della Costituzione: per violazione dei criteri di
efficienza cui deve essere improntata ogni attività pubblica, in
quanto, in mancanza dell'avviso, l'imputato non viene incentivato ad
accedere ai riti alternativi, con gravi implicazioni organizzative e
ritardi della fase dibattimentale;
con l'art. 24 della Costituzione: per lesione del diritto di
difesa, in quanto, non essendo prevista nel procedimento pretorile la
fase dell'udienza preliminare, l'imputato può venire a conoscenza
della facoltà di richiedere riti alternativi solo al momento del
dibattimento, quando cioè il termine per richiedere il rito
abbreviato è già decorso.
3. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità,
per genericità e mancanza di motivazione, dedotta dalla difesa del
Presidente del Consiglio relativamente al profilo di illegittimità
costituzionale sollevato dal remittente in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
L'eccezione non può essere accolta.
Pur se fornito di assai scarna motivazione, nondimeno dal contesto
del provvedimento di rimessione emerge con sufficiente chiarezza che
il giudice remittente ha inteso censurare l'asserita discrezionalità
con la quale, a suo avviso, il pubblico ministero può, in difetto di
alcuna sanzione, inserire o meno l'avviso previsto dalla lettera e)
del citato art. 555, e, conseguentemente, ha inteso indicare una
possibile violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo
di una irragionevole disparità di trattamento tra imputati ai quali
il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato in forma
completa, e imputati il cui decreto di citazione contenga tale
omissione.
4. - Nel merito, la questione è fondata in riferimento all'art.
24 della Costituzione.
Come può evincersi dalla Relazione al progetto preliminare del
codice, il decreto di citazione a giudizio, il cui contenuto è
disciplinato dalla norma impugnata, è strutturato come un "atto
complesso" con il quale si intendono ottenere due effetti:
"sollecitare l'imputato ad avvalersi di un rito abbreviato e
contestualmente citarlo per il giudizio, ove tale sollecitazione non
venga accolta".
Tale impostazione costituisce, come già questa Corte ha avuto modo
di rilevare (v. ordinanza n. 208 del 1991), espressione del favor
per i riti differenziati - alternativi al dibattimento - la cui
incentivazione mira in definitiva a perseguire quegli obiettivi di
massima semplificazione e di "deflazione" del dibattimento stesso,
più volte sottolineati dal legislatore.
Proprio a tal fine la disciplina posta dall'art. 555,
nell'enunciare il contenuto del decreto di citazione a giudizio
formato dal pubblico ministero, prevede esplicitamente, alla lettera
e), l'avviso all'imputato della facoltà di ricorrere ai riti
alternativi o di presentare domanda di oblazione.
Si è quindi in presenza di una norma che, da un lato, assicura una
garanzia essenziale per il godimento di un diritto della difesa,
dall'altro, non prevede alcuna conseguenza (rectius : alcuna tutela)
nel caso in cui tale avviso venga omesso, pur essendo del tutto
evidente che la norma stessa pone comunque un obbligo, e non una mera
indicazione di principio, al pubblico ministero.
Un tale assetto normativo, oltre che irragionevole per l'assenza
assoluta di un qualsiasi motivo apprezzabile di pubblico interesse
(ove invece le esigenze di deflazione del dibattimento e comunque di
celerità del processo spingerebbero in senso contrario), è in
realtà suscettibile di diminuire le potenzialità difensive
dell'imputato, al quale, pur essendo attribuito, nel giudizio
pretorile, uno spatium deliberandi di 15 gg. per l'eventuale scelta
di riti alternativi, può accadere, in mancanza di una tempestiva
conoscenza, di trovarsi decaduto dalla facoltà di richiedere
quantomeno il giudizio abbreviato.
Sulla base del medesimo rilievo, inoltre, può escludersi che la
garanzia della difesa tecnica, sancita alla lettera f) della norma,
sia previsione di per sé sufficiente a scongiurare tale evenienza;
è del tutto evidente che, nell'ambito dei 45 giorni indicati
dall'ultimo comma del citato art. 555 quale minimo intervallo
temporale prima della celebrazione del giudizio, ben può accadere
che l'imputato prenda contatto con il suo difensore oltre il 15
giorno dalla notifica del decreto di citazione, e cioè
tempestivamente per l'esercizio dei suoi diritti di difesa in
dibattimento ma irrimediabilmente tardi ai fini della previsione in
esame.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
555, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento
all'art.
24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non
prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza
o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1,
lettera e).
I profili di illegittimità costituzionale sollevati in riferimento
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la
nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o
insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lettera
e).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.
Il Presidente e redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:497 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte