Sentenza n. 498/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 903/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di lavoro), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1981 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Cogo Livia e la s.r.l. C.M.P.,
iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1983 dal Tribunale di Pisa nel
procedimento civile vertente tra la s.p.a. Conceria Nuti Ivo e Cenci
Maria, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa il 2 aprile 1985 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Barreca Giovanna contro l'Unione del
Commercio e del Turismo della provincia di Firenze, iscritta al n.
153 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Tribunale di Monza
nel procedimento civile vertente tra Scafuri Giovanna e la s.p.a.
PROD-EL, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
5) ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 dal Tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. R.A.S. e Malatesta
Adriana, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Cenci Maria, dell'Unione del
Commercio e del Turismo della provincia di Firenze, della s.p.a.
R.A.S. e di Malatesta Adriana nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi gli avvocati Giorgio Bellotti per Cenci Maria, Michele
Giorgianni per la s.p.a. R.A.S. e Luciano Crugnola per Malatesta
Adriana e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile introdotto da Cogo Livia
per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, il Pretore di
Milano, ritenuto che la ricorrente era in possesso dei requisiti di
legge per l'attribuzione della pensione di vecchiaia e non risultava
avere esercitato l'opzione di cui all'art. 4, primo comma, della
legge 9 dicembre 1977 n. 903, sicché doveva escludersi
l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni limitative del
potere di recesso dell'imprenditore, giudicava, per tali ragioni,
rilevante la questione di legittimità costituzionale di tale norma,
in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., ed assumendone la non
manifesta infondatezza, ne rimetteva l'esame a questa Corte, con
ordinanza in data 7 ottobre 1981 (R.O. n. 138 del 1982).
Osservava in particolare che la norma citata, subordinando
all'esercizio (almeno tre mesi prima del conseguimento del diritto a
pensione) dell'opzione suddetta la possibilità che le donne
continuino a prestare, con le garanzie di stabilità previste dalla
legge, la loro opera fino agli stessi limiti di età stabiliti per
gli uomini, discrimina arbitrariamente in danno delle prime in quanto
le assoggetta ad un onere, inesistente per i secondi e potenzialmente
pregiudizievole per le gravi conseguenze ricollegabili alla sua
inosservanza, anche in casi di mera dimenticanza o inesatta
conoscenza della legge: donde la violazione del principio di
uguaglianza, in generale e nella particolare applicazione fattane,
quanto alla materia dei rapporti di lavoro, dall'art. 37 Cost.
2. - Identica questione è stata altresì sollevata dai Tribunali
di Pisa (con ordinanza in data 26 ottobre 1983;
R.O. n. 163 del 1984), di Monza (con ordinanza in data 24 ottobre
1986; R.O. n. 52 del 1987) e di Milano (con ordinanza in data 4
febbraio 1987; R.O. n. 194 del 1987), in altrettanti procedimenti
aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti intimati a
lavoratrici che avevano raggiunto l'età pensionabile e non avevano
esercitato l'opzione di cui alla norma censurata.
I giudici di Monza e di Milano hanno, peraltro, ritenuto di dover
proporre la questione suddetta anche al fine di una verifica, da
parte di questa Corte, circa la perdurante validità o meno della
citata norma, a seguito della sentenza n. 137 del 1986, dichiarativa
dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604
del 1966, nella parte in cui consente al datore di lavoro la
licenziabilità ad nutum della lavoratrice al raggiungimento
dell'età pensionabile di cinquantacinque anni. Hanno, poi, rilevato
che, in ogni caso, il meccanismo dell'opzione, disciplinato dall'art.
4 della legge n. 903 del 1977, e le sue conseguenze in caso di
mancato esercizio, ancorché si fondino su un bilanciamento degli
interessi di stabilità del posto di lavoro e di protezione della
donna lavoratrice, integrano un peculiare e differenziato regime non
conforme, in quanto tale, né al principio di non discriminazione per
ragioni di sesso, affermato dal trattato istitutivo della C.E.E. e
dalla specifica direttiva n. 207 del 1976, né al principio
costituzionale di uguaglianza formale e sostanziale fra uomo e donna,
recepiti ormai pienamente nell'attuale tessuto socio-culturale, come
dimostrano l'evoluzione e le nuove tendenze, in materia
giuslavoristica, della legislazione e della giurisprudenza, anche
relativamente alla ritenuta necessità di tutelare l'esplicazione, il
più a lungo possibile, della capacità lavorativa e quindi della
personalità umana senza discriminazioni di età (Corte Cost. n.176
del 1986).
Il Tribunale di Monza ha, infine, rilevato che, qualora si
affermasse la perdurante validità della norma censurata, si
produrrebbe una discriminazione nell'ambito della stessa categoria
delle lavoratrici, a seguito della ricordata sentenza di questa Corte
n. 137 del 1986, posto che si imporrebbe una diversa soluzione delle
controversie in corso, a seconda che il licenziamento impugnato
risalga ad epoca anteriore o successiva all'entrata in vigore della
legge n. 903 del 1977, risultando solo in quest'ultima ipotesi
operante il deteriore trattamento consistente nella necessità di
osservanza dell'onere in questione.
3. - Tutte le ordinanze sono state ritualmente comunicate,
notificate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
In tutti i susseguenti giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che
ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione, osservando
che il censurato regime differenziato costituisce ragionevole
esercizio della discrezionalità legislativa, ricollegabile
all'esistenza, nell'ambito del rapporto familiare, di maggiori
obblighi della donna rispetto a quelli dell'uomo. Detto regime si
giustifica cioè con l'intento di favorire l'esodo delle donne
lavoratrici coniugate o con prole a carico, sul presupposto che
l'usura psico-fisica conseguente all'attività lavorativa impedisca
loro il pieno adempimento delle incombenze familiari, salvo che le
interessate valutino diversamente la propria condizione ed
addivengano così all'esercizio dell'opzione in questione.
Nei giudizi introdotti con le ordinanze dei Tribunali di Pisa
(R.O. n. 163 del 1984) e di Milano (R.O. n. 194 del 1987) si sono
costituite le due lavoratrici licenziate, proponendo conclusioni
conformi a quelle fatte proprie dalle ordinanze medesime, sia pure
l'una in via principale e l'altra in via soltanto subordinata. Di
opposto tenore sono, invece, le conclusioni spiegate dalla società
datrice di lavoro, costituitasi nel giudizio promosso con la seconda
di dette ordinanze.
La difesa di Cenci Maria ha, in particolare, osservato che il
trattamento riservato dalla norma impugnata alle lavoratrici non può
giustificarsi, nell'attuale contesto sociale e giuridico, con il
semplice richiamo alle peculiari funzioni proprie di queste
nell'ambito della famiglia: la tutela di siffatta posizione ove il
legislatore avesse ritenuto di doverla perseguire, sarebbe stato più
coerentemente assicurata garantendo de iure la possibilità di
continuazione del rapporto di lavoro delle donne fino agli stessi
limiti di età previsti per gli uomini, senza necessità di alcun
oneroso adempimento, a tal fine, da parte delle prime, il cui
eventuale interesse contrario avrebbe, comunque, potuto trovare
soddisfazione nelle dimissioni; non diversamente da quanto lo stesso
legislatore ha previsto per il caso delle lavoratrici che fossero
ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 903
del 1977, pur avendo già maturato il diritto a pensione, per le
quali non è stabilito alcun onere di comunicazione. L'accoglimento
dell'opposta soluzione che subordina la continuazione dell'attività
all'osservanza dell'onere in questione comporta, per contro, non solo
irrazionale disparità di trattamento fra uomini e donne ma anche fra
le stesse donne poiché, stante la previsione di tale ultimo caso,
alcune di esse risultano favorite con l'esenzione da siffatta
osservanza, in relazione alla mera circostanza di fatto di essere
ancora dedite ad attività lavorativa alla data di entrata in vigore
della legge n. 903 del 1977.
La medesima difesa ha anche rilevato che il censurato regime
opzionale di continuazione dell'attività lavorativa appare
particolarmente oneroso, essendo la norma di previsione assolutamente
incerta sul dies a quo del termine per l'esercizio della concessa
facoltà, vale a dire circa la possibilità di identificarlo in
riferimento a quello, non opinabile, del compimento del 55° anno,
ovvero all'altro, eventualmente diverso, variabile e di difficile
accertamento, coincidente con il perfezionamento anche degli altri
requisiti necessari per il conseguimento della pensione.
La difesa dell'altra lavoratrice ha, invece, preliminarmente
rilevato che l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 dovrebbe ritenersi
privo di ogni residua operatività dopo la sentenza di questa Corte
n. 137 del 1986: detta norma, invero, era stata dettata e trovava
ragione d'essere per il suo collegamento strumentale alla
preesistente situazione di pensionabilità e licenziabilità della
donna lavoratrice, sicché travolta con detta sentenza tale
presupposta situazione non può che derivarne lo svuotamento e
l'insignificanza della norma medesima. In subordine, ha insistito per
la declaratoria di illegittimità costituzionale di quest'ultima,
ritenuta non solo discriminante in danno delle donne, ma altresì
peggiorativa del previgente regime, asseritamente idoneo ad impedire
la licenziabilità delle lavoratrici prima del 60° anno, senza alcuna
necessità di loro adempimenti o atti di sorta, come devesi desumere
dalla ripetuta sentenza n. 137 del 1986.
La difesa della società datrice di lavoro ha, invece, rilevato
che deve escludersi la denunciata disparità di trattamento in
quanto:
a) l'ipotetica deteriore condizione della donna rispetto
all'uomo è ampiamente compensata dal fatto che questi non ha alcuna
possibilità di godere della pensione di vecchiaia prima del 60°
anno;
b) il regime di stabilità per il periodo successivo alla
maturazione del diritto a pensione è identico per l'uomo e per la
donna posto che anche il primo può, in tale periodo, continuare
nella sua attività solo previo esercizio di apposita opzione;
c) ciò che rileva, ai fini della parità di trattamento, è la
possibilità assicurata anche alla donna di lavorare fino agli stessi
limiti di età previsti per l'uomo, mentre la necessità di esercizio
dell'opzione e l'osservanza dei relativi termini attengono solo a
giustificate previsioni delle modalità di siffatta assicurazione.
4. - Con ordinanza in data 2 aprile 1985 (R.O. n. 153 del 1986) la
Corte di cassazione ha, poi, sollevato, in riferimento agli artt. 3,
4 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4, secondo comma, della legge n. 903 del 1977, nella parte in cui
esclude dal diritto alla prosecuzione automatica del rapporto di
lavoro e dall'esonero della facoltà di opzione la lavoratrice che,
pur essendo stata licenziata prima della data di entrata in vigore
della suddetta legge, abbia impugnato, sempre prima di tale data, il
licenziamento, facendo valere il diritto alla prosecuzione del
rapporto fino al limite di età previsto per gli uomini. Ha, invero,
osservato la Corte remittente che in siffatta ipotesi -
corrispondente al caso di specie sottoposto al suo esame -, sebbene
la tempestiva impugnazione (giudiziale o stragiudiziale) del
licenziamento impedisca la possibilità di considerare "esaurito" il
rapporto di lavoro ai fini dell'eventuale applicabilità di jus
superveniens, devesi nondimeno escludere l'applicabilità della norma
censurata, la quale riferisce il beneficio del diritto alla
prosecuzione automatica del rapporto oltre il ricordato limite di
età e dell'esonero dall'opzione al solo caso delle lavoratrici "in
servizio" alla data di entrata in vigore della legge n. 903 del 1977.
In base ai canoni fondamentali di ermeneutica, non è possibile, ad
avviso della Corte, estendere il significato di questa previsione
oltre il significato proprio delle parole, risultando
conseguentemente esclusa la riconducibilità ad essa del caso della
lavoratrice che non presti "servizio" a causa di licenziamento, sia
pure ancora sub iudice.
Tuttavia tale esclusione appare censurabile in riferimento ai
ricordati parametri costituzionali poiché da un lato riserva un
diverso trattamento a situazioni potenzialmente identiche, in quanto
l'eventuale pronunzia di nullità del licenziamento impugnato, stante
la sua natura dichiarativa, impone di considerare come mai risolto
anche il rapporto nel corso del quale si è verificato il
licenziamento stesso; e, dall'altro lato, perpetua, pur dopo
l'entrata in vigore della legge sulla parità di trattamento della
donna rispetto all'uomo in materia di lavoro, una condizione di
diseguaglianza fra l'una e l'altro.
5. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituita
l'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Firenze,
eccependo preliminarmente l'irrilevanza della questione ed, in via
subordinata, deducendone l'infondatezza. L'inammissibilità per
irrilevanza è stata sostenuta osservandosi che, nel giudizio di
primo grado, la domanda della lavoratrice di declaratoria di
illegittimità del licenziamento intimatole per raggiunti limiti di
età e di reintegrazione nel posto di lavoro, era stata solo
parzialmente accolta poiché, avendo il Pretore accertato la natura
non imprenditoriale dell'Unione suddetta, aveva escluso
l'operatività, nella fattispecie, della tutela reale del posto di
lavoro, accordando alla lavoratrice stessa, in conseguenza della
ritenuta illegittimità del recesso, la sola tutela risarcitoria ex
l. n. 604 del 1966; avverso tali statuizioni, quest'ultima non aveva
proposto alcuna impugnativa né principale né incidentale, talché
le successive vicende processuali vertevano esclusivamente sul punto
della spettanza di questa più limitata tutela, essendosi, viceversa,
formato il giudicato sul punto dell'inapplicabilità della tutela
reale del posto di lavoro. Conseguentemente, non essendovi questione
né di nullità (come si pretende dal giudice remittente) né di
inefficacia del licenziamento e dovendosi escludere ogni possibilità
di ricostruzione de iure del rapporto di lavoro definitivamente
risolto, una eventuale declaratoria di incostituzionalità della
norma, nel senso preteso da detto giudice, sarebbe inutiliter data,
dovendosi comunque escludere la prosecuzione dell'attività della
lavoratrice, non reintegrabile nel posto di lavoro.
L'infondatezza della questione dovrebbe, poi, desumersi, ad avviso
del concludente, dal fatto che la semplice impugnativa di un
licenziamento intimato in regime di recedibilità ad nutum, come
nella fattispecie, non è assolutamente assimilabile al caso della
perdurante prestazione di attività lavorativa alla data di entrata
in vigore della legge sulla parità ed in virtù di un rapporto in
corso di regolare svolgimento.
Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie l'Unione del
Commercio e del Turismo della provincia di Firenze e la Riunione
Adriatica di sicurtà.
La prima, insistendo nelle conclusioni già esposte nell'atto di
costituzione, ribadisce l'eccezione di inammissibilità per difetto
di rilevanza della questione sollevata. Assume al riguardo che,
essendosi nel giudizio a quo formato il giudicato sul punto della
inesistenza di stabilità reale del posto di lavoro in contestazione
e residuando controversia solo sulla tutela risarcitoria ex legge n.
604 del 1966, è comunque da escludere una possibilità di
reintegrazione della lavoratrice nel posto suddetto, sicché una
eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma censurata
sarebbe inutiliter data.
La difesa dell'Unione del Commercio ribadisce altresì,
subordinatamente, la deduzione di infondatezza della questione
assumendo la non omogeneità delle situazioni poste a confronto
nell'ordinanza di rimessione.
Precisa, inoltre, che una eventuale declaratoria di
incostituzionalità di detta norma non dovrebbe ritenersi operativa
nella fattispecie in quanto non potrebbe retroagire oltre la data di
entrata in vigore della legge n. 903 del 1977 (e cioè di
quell'apparato normativo che ha enucleato l'esistenza di una nuova e
diversa prospettiva giuridica di tutela applicabile a favore delle
donne lavoratrici) mentre la fattispecie stessa risultava regolata da
norme affatto diverse e precedenti rispetto alle innovazioni
introdotte con la legge menzionata.
La difesa della R.A.S. insiste a sua volta per la declaratoria di
infondatezza della questione rilevando in primo luogo, come la norma
censurata non possa in alcun modo ritenersi travolta per effetto
della precedente decisione di questa Corte n. 137/86. Rileva, poi,
che le disposizioni dettate da quella norma hanno carattere di favore
per le donne in quanto da un lato consentono loro di lavorare come
gli uomini fino a sessanta anni e dall'altro di interrompere il
rapporto di lavoro già al cinquantacinquesimo anno conseguendo la
pensione di vecchiaia: tale trattamento di favore trova
giustificazione nella peculiare funzione della donna nell'assetto
familiare, riconosciuto tuttora rilevante dalla stessa sentenza di
questa Corte n. 137 del 1986, la quale ha, invero, ribadito quanto
affermato al riguardo con la più lontana sentenza n. 123/69.
Quanto poi alla necessità di una espressa dichiarazione di
volontà della lavoratrice per la continuazione del rapporto fino al
sessantesimo anno, essa si giustifica considerando che, qualora la
norma avesse puramente e semplicemente spostato l'età pensionabile
delle donne al sessantesimo anno, non sarebbe stato attribuito a
queste alcun favor, essendo esse obbligate a continuare la
prestazione di lavoro fino a questa più elevata età al fine di
conseguire il diritto alla pensione ed al fine di essere messe al
riparo dal recesso ad nutum. Si giustifica, inoltre, che l'opzione
debba tempestivamente pervenire a conoscenza del datore di lavoro,
atteso che costui deve essere messo in condizione di conoscere le
scelte della lavoratrice con congruo anticipo, non solo per ovvie
ragioni organizzative ma altresì per provvedere alle necessarie
comunicazioni all'ente previdenziale. Considerato in diritto
1. - I cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica
sentenza in quanto prospettano questioni in parte identiche ed in
parte connesse.
Il Pretore di Milano (R.O. n. 138/82) e i Tribunali di Monza (R.O.
n. 52/87), di Pisa (R.O. n. 163/84) e di Milano (R.O. n. 194/87),
dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9
dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui, per le lavoratrici,
subordina la prosecuzione del rapporto di lavoro tra il cinquantesimo
ed il sessantesimo anno di età, con le garanzie di stabilità
previste dalla legge, all'esercizio, da parte loro, di un'opzione in
tal senso, da farsi tre mesi prima della data del perfezionamento del
diritto alla pensione di vecchiaia. Ne risulterebbero violati gli
artt. 3 e 37 Cost. in quanto le suddette avrebbero un trattamento
deteriore rispetto ai lavoratori, per i quali non sussiste alcun
onere, nonché rispetto alle stesse lavoratrici in servizio alla data
di entrata in vigore della legge, sebbene in possesso dei requisiti
per il pensionamento di vecchiaia, esonerate dal suddetto onere.
1.1 - La Corte di cassazione (R.O. n. 153/86) dubita della
legittimità costituzionale del secondo comma dello stesso articolo
nella parte in cui non prevede l' esenzione dall'onere dell'opzione
anche per le lavoratrici le quali, licenziate per raggiunti limiti di
età prima della entrata in vigore della legge, abbiano impugnato il
licenziamento prima di detto momento, rivendicando il loro diritto di
proseguire l'attività lavorativa fino agli stessi limiti di età
previsti per l'uomo. A parere della remittente risulterebbero violati
gli artt. 3, 4 e 37 Cost. in quanto vi sarebbe disparità di
trattamento tra il caso disciplinato dalla norma e il caso
sottosposto al suo esame, ad esso sostanzialmente assimilabile, per
la eventualità di una successiva declaratoria di nullità del
licenziamento; ne deriverebbe anche una discriminazione del lavoro
femminile rispetto a quello maschile di per sé non soggetto ad alcun
onere nonché una compressione dello stesso diritto al lavoro.
2. - È preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità
sollevata dalla difesa dell'Unione del Commercio e del Turismo della
provincia di Firenze, nel giudizio di cui all'ordinanza della Corte
di Cassazione (R.O. n. 153/86).
Si sostiene la irrilevanza della questione in quanto la
lavoratrice licenziata per il raggiunto limite di età di
cinquantacinque anni, senza avere formulato l'opzione di cui alla
norma censurata, ha ottenuto dal giudice di merito solo il
riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni mentre era stata
esclusa la tutela reale del posto di lavoro e sul punto si sarebbe
formato giudicato.
L'eccezione non può essere accolta.
Anche a seguire l'assunto della deducente, in punto di fatto si
osserva che indubbiamente la durata del rapporto di lavoro influisce
anche nella determinazione dell'ammontare dei danni, il quale è ad
essa ragguagliato.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
3. - La questione è fondata.
L'art. 4 della legge n. 903 del 1977, ora censurato, attribuisce
alla donna lavoratrice, nonostante che sia in possesso dei requisiti
per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la possibilità di
continuare a prestare la sua opera negli stessi limiti di durata del
rapporto di lavoro prevista per l'uomo lavoratore da disposizioni
legislative regolamentari, contrattuali. Ma per la sola donna
richiede un'opzione in tal senso e la sua comunicazione al datore di
lavoro, da farsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento
del diritto alla pensione oppure entro la data in cui maturano i
suddetti requisiti nel caso in cui ciò avvenga entro i tre mesi
successivi alla entrata in vigore della legge in esame.
È esonerata dalla comunicazione solo la lavoratrice che, alla
data di entrata in vigore della legge, abbia continuato a lavorare
pur avendo maturato i requisiti per avere la pensione di vecchiaia.
È evidente che la lavoratrice, rispetto al lavoratore, ha avuto
un trattamento diverso che non ha alcuna ragionevole giustificazione
proprio per i principi affermati più volte da questa Corte sulla
parità uomo-donna in materia di lavoro e, in particolare, per quelli
posti a fondamento della sentenza n. 137 del 1986. Si è ritenuto che
l'evoluzione delle situazioni verificatesi nel campo del lavoro,
specie a seguito dell'introduzione di nuovi mezzi e di nuove
tecniche, della previdenza, dell'assistenza, nonché nel campo del
diritto di famiglia per effetto della riforma di cui alla legge 19
maggio 1975, n. 151, con l'attuazione della parità dei coniugi in
seno alla famiglia, nell'assistenza, nella cura e nell'educazione dei
figli, ha fatto venir meno le ragioni giustificatrici della
differenza di trattamento della donna lavoratrice rispetto all'uomo
lavoratore ai fini della stabilità del rapporto di lavoro.
3.1 - Con la suddetta sentenza, dichiarandosi la illegittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966, che
prevedeva la possibilità di licenziamento ad nutum della donna al
cinquantacinquesimo anno di età e non al sessantesimo, come per
l'uomo, si è sancito il diritto della prima alla prosecuzione del
rapporto di lavoro fino alla stessa età prevista per l'uomo e le si
è, correlativamente, assicurata la stabilità nel posto di lavoro
fino a tale età.
Il riferimento alle norme sul pensionamento anticipato per
vecchiaia della donna (55 anni) rispetto all'uomo (60 anni) ivi
contenuto è meramente incidentale; la statuizione precettiva e la
rilevanza innovativa nell'ordinamento giuridico hanno riguardato, in
base alle ordinanze dei giudici a quibus, solo l'"età lavorativa"
della donna al compimento del sessantesimo anno e non la
postergazione dell'età pensionistica, la quale per la donna è
rimasta ferma al cinquantacinquesimo anno.
3.2 - Ora, nella fattispecie, siccome la richiesta opzione
discrimina la donna rispetto all'uomo per quanto riguarda l'età
massima di durata del rapporto di lavoro stabilita da leggi,
regolamenti e contratti, e, quindi, la protrazione del rapporto,
sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., non avendo la detta opzione
alcuna ragionevole giustificazione, e dell'art. 37 Cost., risultando
leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro, e
va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
nella parte in cui prevede l'opzione.
Si ribadisce così che l'età lavorativa deve essere eguale per la
donna e per l'uomo, mentre rimane fermo il diritto della donna a
conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di
età, onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima,
il che non contrasta con il fondamentale principio di parità, il
quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione
della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione.
La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè
dell'età lavorativa, consente anche alla donna lavoratrice di
conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti
retributivi e i conseguenti aumenti di pensione.
Resta assorbita la dedotta violazione dell'art. 4 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui subordina il diritto delle
lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia,
di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di
età previsti per gli uomini da disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali, all'esercizio di un'opzione in tal
senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di
maturazione dei predetti requisiti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:498 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte