Sentenza n. 498/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1990 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo,
della legge regionale siciliana 29 dicembre 1989, n. 19 (Esercizio
provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno
finanziario 1990, norme per assicurare la riscossione delle entrate e
norme relative al bilancio dell'Ente acquedotti siciliani), promosso
con ordinanza emessa il 28 marzo 1990 dal T.A.R. per la Sicilia -
Sezione staccata di Catania - nel ricorso proposto dalla S.p.A.
"Nuova G. Barbera" contro la Presidenza della Regione Sicilia ed
altri, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale
dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione della S.p.A. "Nuova G. Barbera"
nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi l'avv. Andrea Scuderi per la S.p.A. "Nuova G. Barbera" e
l'Avvocato dello Stato Franco Favara per la Regione Sicilia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso dalla "Nuova G. Barbera
S.p.A." ai fini dell'annullamento di taluni provvedimenti adottati
dalla Regione siciliana in tema di nomina del commissario governativo
delegato alla riscossione dei tributi nelle Province di Catania,
Messina, Ragusa e Siracusa, il Tribunale amministrativo regionale per
la Sicilia - Sezione staccata di Catania - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge
regionale 29 dicembre 1989, n. 19 (Esercizio provvisorio del bilancio
della Regione siciliana per l'anno 1990, norme per assicurare la
riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente
acquedotti siciliani), in riferimento all'art. 17 dello Statuto
regionale siciliano, nonché ai principi stabiliti dalla legge
statale di delegazione 4 ottobre 1986, n. 657 e dalla conseguente
normazione delegata espressa nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sulla
istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi.
La norma impugnata stabilisce che, sino all'entrata in vigore
della normativa regionale prevista dall'art. 132 del citato D.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43, la Regione affidi transitoriamente la
riscossione dei tributi ad un commissario governativo da nominarsi
per la durata di tre mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non
superiore a tre mesi, scegliendolo fra gli istituti e le aziende di
credito, o loro speciali sezioni autonome, di cui all'art. 5, lettere
a ) e d), R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche,
nonché fra società per azioni, con capitale non inferiore a 20
miliardi, interamente costituite dai predetti istituti ed aziende di
credito.
Ad avviso del giudice a quo tale disposizione risulterebbe in
contrasto con l'art. 17 dello Statuto della Regione Sicilia in quanto
verrebbe a violare "i principi ed interessi generali cui si informa
la legislazione dello Stato" in materia tributaria e, in particolare,
i principi posti nell'art. 1, primo comma, lett. g ) ed e), punto 3
della legge 4 ottobre 1986, n. 657 e negli artt. 24 e 31, primo
comma, lett. c) del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, anche in
riferimento all'art. 132 di tale decreto delegato, in base al quale
"i principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986, n.657, e dal
presente decreto si applicano anche alla Regione siciliana, che
provvede con legge all'istituzione e alla disciplina del servizio di
riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa
ad essa spettante in materia".
Più esattamente, tra i principi contenuti nella legislazione
nazionale, risulterebbero illegittimamente disattesi dal legislatore
regionale il principio secondo cui il ricorso all'istituto del
commissario governativo è possibile nel solo caso di revoca o
decadenza della concessione (art. 1, primo comma, lett. g), legge n.
657 del 1986 ed art. 24 d.P.R. n. 43 del 1988) ed il principio
secondo cui la riscossione, anche nel caso di nomina di un
commissario governativo, può essere affidata, fra gli altri
soggetti, anche alle società per azioni costituite non solo da
aziende ed istituti di credito ma anche da persone fisiche, con
capitale interamente versato non inferiore ad un miliardo, aventi per
oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, (art. 1,
primo comma, lett. e), punto 3, legge n. 657 del 1986; artt. 24,
primo comma, e 31, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1988).
In ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale osserva che
la Regione ha respinto la domanda di nomina a commissario presentata
dalla società ricorrente, malgrado che questa fosse in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa statale (disponendo di un
capitale sociale superiore al miliardo) ma non di quelli richiesti
dalla normativa regionale (capitale sociale non inferiore a 20
miliardi), mentre ha accolto, in base alla stessa normativa,
l'analoga domanda di altra società, la SO.GE.SI S.p.A.
Con riferimento al merito il Tribunale osserva che - come
riconosciuto da varie pronunce di questa Corte costituzionale - la
Regione Sicilia ha, in materia tributaria, una potestà legislativa
"concorrente" fondata sull'art. 36, primo comma, dello Statuto
regionale e vincolata al rispetto dei limiti di cui all'art. 17 dello
stesso Statuto: di tal che, a fronte di una normativa statale che ha
definito tassativamente i possibili soggetti concessionari -
individuando una delle strutture portanti del servizio di riscossione
- la legge regionale non avrebbe potuto legittimamente individuare,
neppure in via transitoria, criteri più restrittivi, come invece è
avvenuto con la norma impugnata.
2. - Si è costituita in giudizio la "Nuova G. Barbera S.p.A.",
parte ricorrente nel giudizio a quo, al fine di sostenere
l'illegittimità della norma impugnata per violazione dei principi
espressi dalla legge statale, così come specificato nell'ordinanza
di rimessione del Tribunale amministrativo.
3. - È intervenuto il Presidente della Regione siciliana,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito
in primo luogo l'inammissibilità della questione per difetto di
rilevanza e per nullità assoluta della ordinanza di rimessione, in
quanto emessa nella fase cautelare del giudizio, in violazione delle
norme sul processo amministrativo poste a garanzia della regolarità
del contraddittorio e in temporaneo difetto di competenza funzionale.
In proposito l'Avvocatura osserva che la questione prospettata non
rileva ai fini dell'incidente cautelare, che è stato già deciso,
bensì ai fini della pronuncia sul merito della controversia, per la
quale il giudice a quo avrebbe dovuto fissare una pubblica udienza
con relativi termini a difesa. La difesa della Regione ha eccepito
altresì due ulteriori profili di inammissibilità, riferiti alla
sopravvenuta carenza d'interesse (conseguente al decorso del termine
previsto dalla norma impugnata) ed alla asserita assenza nella
società ricorrente dei requisiti indicati nell'art. 115 del d.P.R.
n. 43 del 1988 (per aver cessato di svolgere attività esattoriali
fin dal 1984).
Con riferimento al merito della controversia, la difesa regionale
sostiene che la norma impugnata, avendo posto una disciplina di
dettaglio, risulterebbe compatibile sia con i principi posti dalla
legislazione statale, sia con la formulazione dell'art. 132 del
d.P.R. n. 43 del 1988.
4. - In prossimità dell'udienza di discussione la "Nuova G.
Barbera S.p.A." ha presentato memoria per ribadire l'illegittimità
della norma impugnata. In tale memoria viene rilevata la
sopravvenienza della legge regionale siciliana 5 settembre 1990 n. 35
(Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi),
dove è stata prorogata fino al 31 dicembre 1990 la permanenza in
carica del commissario governativo nominato ai sensi dell'art. 3
della legge regionale n. 19 del 1989 (art. 41), e dove i soggetti
concessionari sono stati individuati secondo gli stessi criteri già
previsti dalla stessa legge regionale n. 19 del 1989 (art. 20). Di
conseguenza, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
viene richiesta l'estensione della dichiarazione d'illegittimità
costituzionale anche agli artt. 20, primo comma, e 41 della legge
della Regione siciliana 5 settembre 1990 n. 35. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia Sezione
distaccata di Catania dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo comma, della legge regionale siciliana 29 dicembre
1989, n. 19, concernente la nomina da parte della Regione del
commissario governativo delegato, in via provvisoria, alla
riscossione dei tributi, in relazione al superamento del limite dei
principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione
statale posto dall'art. 17 dello Statuto siciliano.
Secondo il giudice a quo, infatti, la norma impugnata, nel
prevedere la nomina di un commissario governativo da scegliere "fra
gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 5, lettere a ) e
d) del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modifiche, le
speciali sezioni autonome degli istituti e aziende di credito
previsti dalle lettere a ) e d) dell'art. 5 citato, nonché fra le
società per azioni, con capitale non inferiore a 20 miliardi,
interamente costituite dai predetti istituti ed aziende di credito",
verrebbe a confliggere con i principi e gli interessi generali posti
dalla legislazione statale in tema di riscossione dei tributi (legge
4 ottobre 1986 n. 657 e d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) e in
particolare con il principio in base al quale le concessioni del
servizio di riscossione possono essere conferite, fra gli altri
soggetti, anche a società per azioni costituite non da sole aziende
o istituti di credito, ma anche da persone fisiche, con capitale
interamente versato non inferiore al miliardo, avente per oggetto
esclusivo la gestione in concessione del servizio ed il cui statuto
preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento
di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal
Ministero delle finanze (art. 1, primo comma, lett. e) n. 3 legge n.
657/86 e artt. 24, primo comma, e 31, primo comma, lett. c) d.P.R. n.
43/88).
La Regione siciliana, costituitasi in giudizio, eccepisce vari
profili d'inammissibilità della questione (violazione delle norme
del processo amministrativo poste a garanzia del contraddittorio e
difetto di rilevanza; sopravvenuta carenza di interesse; assenza
nella società ricorrente dei requisiti richiesti ai fini della
concessione) e contesta nel merito la fondatezza della questione.
2. - Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità
prospettata dalla Regione siciliana per violazione da parte del
giudice a quo delle norme del processo amministrativo poste a
garanzia della regolarità del contraddittorio e per difetto di
rilevanza della questione.
Tale eccezione risulta fondata.
La questione di costituzionalità è stata sollevata dal Tribunale
amministrativo nella camera di consiglio fissata per decidere la
domanda cautelare proposta dalla "Nuova G. Barbera S.p.A." ed è
stata formalizzata nello stesso contesto dell'ordinanza che ha
disposto il rigetto della domanda di sospensione dei provvedimenti
regionali impugnati.
La questione risulta, di conseguenza, priva di rilevanza rispetto
alla fase cautelare, essendosi questa già conclusa mediante
l'adozione di una pronuncia di rigetto della sospensiva. Né, d'altro
canto, tale questione può considerarsi tempestiva in relazione alla
fase destinata all'esame del merito della controversia, rispetto alla
quale - come rileva la difesa regionale - non risultavano ancora
perfezionati, al momento dell'adozione dell'ordinanza di rimessione,
i requisiti processuali relativi all'assegnazione della causa ed alla
sua trattazione nel merito, con la conseguenza che l'organo
remittente si trovava, a quel momento, sprovvisto di poteri decisori
anche in ordine alla proposta questione di legittimità
costituzionale (v. sent. 579 del 1989).
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione per
difetto di rilevanza ed assenza dei requisiti processuali per la sua
proposizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo comma, della legge regionale siciliana 29 dicembre
1989, n. 19 (Esercizio provvisorio del bilancio della Regione
siciliana per l'anno finanziario 1990, norme per assicurare la
riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente
acquedotti siciliani), sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe,
dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione
distaccata di Catania -,
in riferimento all'art. 17 dello Statuto siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:498 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte