Sentenza n. 498/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48, primo
comma, della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56
(Tutela ed uso del suolo), promosso con ordinanza emessa il 12
novembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
sul ricorso proposto dalla S.r.l. Corolla contro il Comune di Suno,
iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Corolla e del Comune
di Suno, nonché l'atto di intervento della Regione Piemonte;
Udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Udito l'Avv. Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, adito
per la ripetizione di una somma versata a titolo di oneri di
urbanizzazione, della quale l'attore contestava la legittimità in
quanto riferita a un mutamento di destinazione d'uso di un immobile
senza realizzazione di opere, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 48, primo comma, della legge della Regione
Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), per
violazione dell'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art.
25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie).
Dopo aver respinto due delle tre eccezioni di inammissibilità del
ricorso proposte nel giudizio principale dal convenuto Comune di Suno
(difetto di valida procura, difetto di giurisdizione e
irricevibilità del ricorso per tardività) - segnatamente quelle
relative alla validità della procura e al difetto di giurisdizione -
il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha considerato
non manifestamente infondata, nonché pregiudiziale rispetto alla
decisione sul merito e a quella sulla ulteriore eccezione di
irricevibilità del ricorso per tardività, la questione di
costituzionalità del citato art. 48, primo comma, il quale prevede
la necessità della concessione anche per i mutamenti di destinazione
d'uso degli immobili, pur se non comportanti interventi edilizi, se
superiori a 700 metri cubi, ritenendolo in contrasto con il principio
fondamentale della materia stabilito dall'art. 25, ultimo comma,
della legge n. 47 del 1985. Infatti, precisa il giudice a quo, ove
questa Corte annullasse la norma contestata ribadendo il principio
stabilito dal citato art. 25 e affermato nella sentenza n. 73 del
1991, per il quale tutti i mutamenti di destinazione d'uso senza
opere possono essere sottoposti soltanto ad autorizzazione, si
dovrebbe respingere l'eccezione di tardività del ricorso del
giudizio principale (in quanto, cadendo la necessità della
concessione, l'azione del ricorrente deve considerarsi legittimamente
esperibile entro il termine di prescrizione) e si dovrebbe accogliere
nel merito il medesimo ricorso.
Ad avviso del giudice rimettente, il contrasto fra l'impugnato
art. 48, primo comma, che esige la concessione per i mutamenti di
destinazioni d'uso senza interventi edilizi relativi a immobili di
volume superiore a 700 metri cubi, e l'art. 25, ultimo comma, della
legge n. 47 del 1985, il quale, per i medesimi mutamenti, prevede, in
certi casi, la sola autorizzazione, non potrebbe essere risolto in
via interpretativa, dal momento che, conformemente alla
giurisprudenza propria e del Consiglio di Stato, la norma contestata
non può avere significato diverso da quello denunciato, in
considerazione del fatto che l'art. 56 della stessa legge regionale
n. 56 del 1977, nell'elencare gli interventi soggetti al regime
autorizzatorio, non contempla i mutamenti di destinazione d'uso sopra
indicati. Né, sempre ad avviso dello stesso giudice a quo, il citato
contrasto potrebbe esser definito in termini di abrogazione, poiché,
trattandosi di fonti appartenenti a ordini normativi diversi, esso
appare configurabile soltanto nei termini della illegittimità
costituzionale.
2. - Mentre il Comune di Suno ha depositato il proprio atto di
costituzione fuori termine, si è invece regolarmente costituita la
società "Corolla", ricorrente nel giudizio a quo.
Nel richiedere l'accoglimento della questione nei termini
prospettati dall'ordinanza di rimessione, la predetta società svolge
argomenti coincidenti con quelli addotti dal giudice a quo,
richiamando anch'essa il precedente della sentenza n. 73 del 1991.
Tuttavia, sulla premessa della indubitabilità del contrasto
denunciato, la parte costituita ritiene prioritaria la richiesta di
una pronunzia d'infondatezza, basata sul riconoscimento
dell'intervenuta abrogazione della norma impugnata ai sensi dell'art.
10 della legge n. 62 del 1953, essendo la legge-quadro del 1985
successiva alla norma denunziata.
3. - La Regione Piemonte ha spiegato intervento nel presente
giudizio, costituendosi tempestivamente per chiedere l'infondatezza o
l'inammissibilità della dedotta questione e riservandosi di
depositare ulteriori memorie.
4. - In prossimità dell'udienza la Regione Piemonte ha depositato
una memoria, con la quale deduce, innanzitutto, l'irrilevanza della
questione sotto diversi profili. Il primo motivo d'irrilevanza
discenderebbe dal fatto che il giudice a quo non avrebbe motivato
adeguatamente in ordine alle eccezioni preliminari prospettate dal
Comune di Suno nel giudizio principale. Un ulteriore motivo
d'irrilevanza deriverebbe, poi, dal fatto che il giudice a quo
avrebbe dovuto seguire gradatamente l'ordine delle argomentazioni
prospettate dal ricorrente del giudizio principale, poiché
l'accoglimento del primo motivo del ricorso, secondo il quale al caso
dedotto non sarebbe nemmeno applicabile la legge n. 10 del 1977
(trattandosi di immobile costruito prima dell'entrata in vigore della
legge), renderebbe meramente eventuale la sollevata questione.
In terzo luogo, la Regione Piemonte ritiene che la questione
sollevata sia inammissibile, in conseguenza del fatto che il
contrasto tra l'art. 48, primo comma, della legge della Regione
Piemonte e l'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985
darebbe luogo all'abrogazione della norma denunziata, ai sensi
dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953 (per il quale la
contraddizione fra una norma regionale e un principio introdotto da
una legge cornice successiva configura un'ipotesi di abrogazione
della prima).
Oltre a prospettare un'ulteriore ragione d'inammissibilità per
irrilevanza a causa della interpretazione palesemente errata data
alla norma impugnata dal giudice a quo, la Regione Piemonte, nel
merito, invita questa Corte a rivedere la decisione presa con la
sentenza n. 73 del 1991, poiché la ragionevolezza della norma
denunziata deriverebbe dal rilievo che quest'ultima non riguarderebbe
indiscriminatamente tutti i mutamenti di destinazione d'uso, ma
soltanto quelli relativi a immobili di rilevanti dimensioni (cioè di
volume superiore a 700 metri cubi), immobili che, per la loro
presunta importanza urbanistica ed economica, giustificherebbero il
più intenso controllo amministrativo comportato dalla concessione.
Sotto questo profilo, la Regione Piemonte conclude chiedendo una
pronunzia di non fondatezza della questione proposta dal giudice a
quo. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 48,
primo comma, della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n.
56 (Tutela ed uso del suolo), per violazione dell'art. 117 della
Costituzione, in relazione al principio fondamentale della materia
stabilito dall'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie).
In particolare, il giudice rimettente - dopo aver ricordato che,
secondo la giurisprudenza formatasi sulla norma impugnata, questa
comporta che i mutamenti di destinazione d'uso relativi ad immobili
di volume non inferiore a 700 metri cubi, ancorché compiuti senza
realizzazione di opere, sono soggetti a concessione edilizia comunale
- ritiene che, così interpretato, l'art. 48, primo comma, della
legge regionale n. 56 del 1977 si ponga in insanabile contrasto con
l'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, il quale, come
ha affermato questa Corte nella sentenza n. 73 del 1991, esclude che
le modifiche funzionali degli immobili non connesse all'esecuzione di
interventi edilizi possano essere sottoposte a concessione.
Su tale base, il giudice a quo chiede una pronunzia
d'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, dal
momento che il contrasto fra l'art. 48, primo comma, della legge
regionale impugnata con il principio fondamentale stabilito dall'art.
25, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985 non potrebbe essere
superato in via interpretativa. Secondo lo stesso giudice, infatti,
la sottoposizione a concessione dei mutamenti indicati nell'art. 48
sarebbe confermata dall'art. 56 della stessa legge regionale, il
quale nell'elencare gli interventi soggetti ad autorizzazione, non
include nella previsione i mutamenti di destinazione d'uso degli
immobili, di volume superiore a 700 metri cubi, non connessi
all'esecuzione di opere edilizie.
In via preliminare, la Regione Piemonte eccepisce
l'inammissibilità della questione di costituzionalità sotto un
triplice profilo: innanzitutto, questa sarebbe irrilevante, in quanto
il giudice a quo non avrebbe adeguatamente motivato sulle varie
eccezioni di inammissibilità opposte dal convenuto nel giudizio
principale e, in particolare, su quella attinente all'asserito
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; in secondo
luogo, la medesima questione non sarebbe necessariamente
pregiudiziale, dal momento che il giudice a quo, non avendo esaminato
i motivi addotti dal ricorrente nell'ordine da questi seguito, non ha
preso in considerazione il primo motivo d'inammissibilità che, se
accolto, avrebbe fatto venire meno il presupposto per sollevare la
questione ora in esame; infine, l'inammissibilità del giudizio di
costituzionalità deriverebbe, altresì, dal fatto che la norma
contestata, essendo incompatibile con un principio fondamentale
successivamente stabilito da una legge statale, dovrebbe esser
considerata, non già costituzionalmente illegittima, ma abrogata.
2. - La questione è inammissibile.
Premesso che, in base alla costante giurisprudenza costituzionale,
l'autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto a quello
principale preclude a questa Corte, in assenza di vizi rilevabili
ictu oculi, qualsiasi sindacato tanto in relazione alla sussistenza
dei presupposti richiesti per la regolare instaurazione del giudizio
a quo, quanto in relazione all'operato del giudice rimettente circa
l'ordine con il quale egli ha ritenuto di affrontare i motivi di
ricorso sottoposti al suo esame, nondimeno la dichiarazione
d'inammissibilità della dedotta questione si rende necessaria non
potendo ritenersi attualmente in vigore la norma di legge regionale
oggetto di contestazione.
Nell'interpretazione costantemente seguita dalla giurisprudenza
amministrativa e accolta dal giudice rimettente, l'art. 48, primo
comma, della legge regionale n. 56 del 1977, esige la concessione
comunale per l'esecuzione dei mutamenti di destinazione d'uso
relativi ad immobili di volume non inferiore a 700 metri cubi, anche
se compiuti senza realizzazione di opere. Tuttavia, successivamente
all'adozione della predetta disposizione è intervenuta la legge
statale 28 febbraio 1985, n. 47, la quale all'art. 25, ultimo comma,
ha stabilito una norma di principio sulla stessa materia contraria e
incompatibile con quella oggetto del presente giudizio. Infatti, come
ha affermato questa Corte nella sentenza n. 73 del 1991, il ricordato
art. 25, ultimo comma, stabilisce un principio fondamentale della
materia, secondo il quale deve "ritenersi esclusa dal regime della
concessione ogni ipotesi di mutamento di destinazione non connessa
con modifiche strutturali dell'immobile". Pertanto, anche in
considerazione dell'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio
1953, n. 62 - alla cui stregua "le leggi della Repubblica che
modificano i principi fondamentali ( ..) abrogano le norme regionali
che siano in contrasto con esse" -, l'art. 48, primo comma, della
legge della Regione Piemonte n. 56 del 1977 deve considerarsi
abrogato nella parte in cui richiede la concessione comunale per i
mutamenti di destinazioni d'uso degli immobili ivi indicati non
connessi all'esecuzione di interventi edilizi.
Poiché, dunque, la norma di legge regionale, la cui legittimità
costituzionale è contestata dal giudice a quo, non è attualmente in
vigore, la relativa questione deve esser dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 48, primo comma, della legge della Regione Piemonte 5
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), sollevata, in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Piemonte, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:498 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte