Sentenza n. 499/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa il 17 gennaio 1995 dal Pretore di Campobasso, nel procedimento
civile vertente tra l'INAIL e Trentalange Pasquale, iscritta al n.
110 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
Udito nella udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Udito l'avv. Adriana Pignataro per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso dall'INAIL nei
confronti di un datore di lavoro - al quale in sede penale era stata
applicata ex artt. 444 e segg. del codice di procedura penale la
pena della multa per il delitto di cui all'art. 590, terzo comma,
cod. pen. - per ottenere il rimborso delle prestazioni assicurative
erogate in favore di un dipendente infortunato sul lavoro, il Pretore
di Campobasso, con ordinanza emessa il 17 gennaio 1995, ha sollevato
- in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di
legittimità dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), nella parte in cui non consente che, ai fini
dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del
fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche
allorquando sia stata pronunciata nei confronti del datore di lavoro
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.
444 cod. proc. pen.
Premette il remittente che, in seguito agli interventi di questa
Corte sulla normativa de qua (con le sentenze n. 22 del 1987 e n.
102 del 1981), allo stato attuale - rispetto all'originaria
previsione legislativa, che consentiva al giudice civile di accertare
la responsabilità per un fatto che avrebbe costituito reato anche in
presenza di una pronuncia penale di rito di non doversi procedere per
morte dell'imputato o per amnistia -, l'INAIL può agire in regresso:
a) avvalendosi direttamente della sentenza affermativa di
responsabilità penale facente stato nel giudizio civile; b)
giovandosi del potere-dovere del giudice civile di accertare
incidentalmente la sussistenza del fatto reato, in caso di sentenza
di condanna sprovvista di efficacia di giudicato in sede civile; c)
in presenza di sentenza di non doversi procedere per morte del reo,
amnistia o prescrizione; d) nel caso di proscioglimento istruttorio o
archiviazione; e) nell'ipotesi di assoluzione del datore di lavoro
nel giudizio penale al quale l'INAIL non abbia potuto partecipare.
Rileva, peraltro, il Pretore a quo che l'avvenuta definizione del
giudizio penale, promosso contro il datore di lavoro convenuto nel
processo civile, con sentenza irrevocabile di applicazione della pena
su richiesta delle parti, non gli consente di valutare il merito
della proposta domanda di regresso. Ciò in quanto, da un lato,
l'art.
445, comma 1, cod. proc. pen. esclude espressamente che il
patteggiamento rivesta efficacia nei giudizi civili ed
amministrativi, mentre, dall'altro lato, la giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 251 del 1991) e di legittimità
(Cassazione, sezioni unite penali, 27 marzo 1992, imp. Di Benedetto)
ha posto in rilievo come l'applicazione concordata di pena non
rivesta i caratteri di una vera e propria sentenza di condanna, in
assenza di un accertamento pieno dei fatti e di un'affermazione
incondizionata della fondatezza dell'accusa.
Pertanto, l'impossibilità di ricondurre la fattispecie in quelle
ipotesi di condanna penale, le quali, pur non facendo stato nei
confronti dell'Istituto previdenziale in sede di regresso, tuttavia
consentono l'accertamento del fatto reato da parte del giudice
civile, realizza una situazione irragionevolmente lesiva dei diritti
di azione e di difesa dell'INAIL, garantiti ex art. 24 della
Costituzione, con violazione altresì dell'art. 3 della
Costituzione, stante la disparità di trattamento rispetto ad
analoghi casi in cui, anche in presenza di pronunzie penali che non
entrano nel merito della fondatezza dell'accusa, non è precluso
all'Istituto di coltivare in sede civile l'azione di regresso.
2. - Si è costituito in giudizio l'INAIL, (depositando altresì
una memoria nell'imminenza dell'udienza), il quale ha sostenuto, in
via interpretativa - sulla base della richiamata giurisprudenza
costituzionale che ha affermato la possibilità di agire in regresso
indipendentemente dall'esito del processo penale al quale l'Istituto
non abbia potuto partecipare -, la propria legittimazione a proporre
la relativa domanda civile anche in presenza di un patteggiamento,
equiparabile nel suo contenuto ad una sentenza di condanna.
Ha aggiunto l'Istituto che, solo ragionando in senso contrario -
alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui con il
patteggiamento verrebbe affermata solo implicitamente la
responsabilità dell'imputato -, si verificherebbero effettivamente
le lesioni dei principi costituzionali prospettate dal Pretore a quo,
con conseguente fondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Campobasso dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, nella parte in cui non consente che, ai fini
dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del
fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche
allorquando sia stata pronunciata nei confronti del datore di lavoro
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.
444 cod. proc. pen.
Secondo il remittente - che prospetta l'impossibilità di
considerare detto provvedimento come una vera e propria sentenza di
condanna penale, la quale, pur non facendo stato nei confronti
dell'Istituto previdenziale in sede di regresso, tuttavia consenta
l'accertamento del fatto reato da parte del giudice civile - la norma
de qua si porrebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione,
cagionando una lesione dei diritti di azione e di difesa dell'INAIL,
in relazione alla facoltà di agire in regresso nei confronti dei
responsabili civili degli infortuni subiti dai lavoratori assicurati,
e con l'art.
3 della Costituzione, stante la disparità di trattamento rispetto
agli analoghi casi in cui (in virtù delle sentenze n. 22 del 1967 e
n. 102 del 1981 della Corte costituzionale), anche in presenza di
pronunzie penali che non entrino nel merito della fondatezza
dell'accusa, non è escluso all'Istituto di coltivare in sede civile
l'azione di regresso.
2. - La questione non è fondata, nei sensi di cui appresso.
Questa Corte, nel quadro di una complessiva opera di estensione
dell'originaria previsione legislativa de qua - secondo cui
l'accertamento del fatto reato in sede di regresso, non preceduto
dalla pronuncia di una sentenza penale di condanna facente stato nel
giudizio civile, era possibile nei soli casi di sentenza di non
doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia -, con
sentenza n. 102 del 1981 ebbe già a dichiarare l'illegittimità
costituzionale dell'art.
10, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 "nella parte in cui
non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso
dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal
giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale
non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'INAIL".
Ebbene, attraverso un'interpretazione logica conforme a
Costituzione della norma in tal modo emendata, è agevole riportare
sotto l'applicabilità di questa anche il caso in esame: così da
escludere che si verifichi la paradossale situazione paventata dal
giudice remittente.
Infatti, alla sentenza prevista dall'art. 444 cod. proc. pen. non
si può certamente riconoscere natura di vera e propria sentenza di
condanna, stante il profilo negoziale che la caratterizza e la
conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle
prove che costituisce nel giudizio ordinario la premessa necessaria
per l'applicazione della pena. Ciò nondimeno, occorre considerare
che il successivo art. 445, comma 1, espressamente la equipara "a
una pronuncia di condanna", tuttavia facendo salve le diverse
disposizioni di legge che ne escludono alcuni effetti tipici, fra cui
la stessa "efficacia nei giudizi civili o amministrativi". Appunto
quest'ultima esclusione, disposta dal medesimo art. 445, comma 1 - e
che appare intrinsecamente conforme alla peculiare natura della
sentenza de qua, non fondata sull'accertamento pieno della
responsabilità dell'imputato -, abilita il giudice civile a
conoscere incidentalmente di tale responsabilità, esattamente come
avviene nel caso della vera e propria sentenza di condanna penale che
non faccia stato nel giudizio promosso dall'INAIL in sede di
regresso.
Si viene così ad eliminare il dubbio di illegittimità
costituzionale prospettato dal giudice a quo , il quale - occorre
ancora una volta ribadire - nell'operare la ricognizione del
contenuto normativo della disposizione da applicare, deve
costantemente essere guidato dalla preminente esigenza del rispetto
dei precetti costituzionali e quindi, ove un'interpretazione si
riveli confliggente con alcuno di essi, è tenuto ad adottare le
possibili letture alternative ritenute aderenti al parametro
costituzionale, altrimenti vulnerato (v., da ultimo, sentenza n. 149
del 1994 e ordinanze n. 226 e n. 121 del 1994).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Pretore di Campobasso con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:499 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte