Sentenza n. 5/1956
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1956 · relatore Tomaso Perassi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con atto
4 febbraio 1956, depositato nella Cancelleria della Corte
costituzionale il 13 febbraio 1956 ed iscritto al n. 2 del Registro
ricorsi 1956, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale,
limitatamente all'art. 2, primo comma ed all'art. 9, della legge
regionale approvata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta
nell'adunanza del 6 agosto 1954, e riapprovata il 20 settembre 1954,
recante "Provvedimenti intesi a favorire la produzione, la lavorazione
e la conservazione dei prodotti latteo-caseari in Valle d 'Aosta":
Udita nella pubblica udienza del 7 maggio 1956 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi;
Uditi il sostituto avvocato dello Stato Francesco Agrò per il
ricorrente e gli avvocati Pietro Bodda e Franco Pierandrei per la
Regione della Valle d'Aosta;
Motivazione
Ritenuto, in fatto:
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta nell'adunanza del 6
agosto 1954 approvava una legge regionale recante provvedimenti intesi
a favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei
prodotti lattiero-caseari in Valle d'Aosta. Tale legge dispone che allo
scopo di favorire la produzione, la lavorazione, la conservazione e la
vendita dei detti prodotti, la Regione può provvedere alla costruzione
ed alla attrezzatura di stabili da adibirsi a caseifici e burrifici per
la lavorazione del latte ed a magazzini per la conservazione dei
prodotti lattiero-caseari (art. 1). Secondo l'art. 2 della legge,
detti stabili sono costruiti dalla Regione nelle località in cui sia
riconosciuta la necessità, previa richiesta dei produttori locali di
latte di una determinata zona legalmente costituiti in cooperativa o in
consorzio di produttori e previa approvazione dello statuto della
cooperativa o del consorzio da parte dell'Amministrazione regionale.
Gli statuti delle cooperative e dei consorzi, affittuari dei caseifici
regionali, devono prevedere la possibilità dell'adesione anche
successiva, alle cooperative ed ai consorzi, da parte di tutti i
produttori residenti nella zona. Gli stabili costruiti ed attrezzati a
cura ed a spese della Regione sono dati in affitto alle cooperative o
consorzi di produttori di latte della rispettiva zona territoriale,
alle condizioni stabilite in un apposito regolamento. L'affitto dei
caseifici e dei relativi impianti ed attrezzature è fatto a titolo
gratuito per il primo triennio con l'obbligo degli oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti
ed attrezzature a carico delle cooperative o dei consorzi affittuari
(art. 4). È previsto che, allo scadere del periodo triennale di
affitto gratuito, le cooperative o i consorzi di produttori di latte
affittuari possono optare fra la continuazione dell'affitto o il
riscatto in proprietà del caseificio stesso e dei relativi impianti ed
attrezzature alle condizioni stabilite nella legge ed in apposito
regolamento (art. 5). L'art. 9 della legge dispone che il
funzionamento e la gestione delle cooperative o dei consorzi, ai quali
saranno ceduti in affitto o in riscatto in proprietà gli stabili
costruti dalla Regione, "sono soggetti al controllo
dell'Amministrazione regionale, che designerà uno dei membri del
collegio dei sindaci delle cooperative o dei consorzi affittuari degli
stabili stessi".
Il rappresentante del Ministero dell'Interno presso la Valle
d'Aosta, presidente della Commissione di coordinamento, al quale la
legge regionale era stata comunicata per l'apposizione del richiesto
visto, valendosi della facoltà prevista al quarto comma dell'art. 31
della legge costituzionale 28 febbraio 1948 n. 4 contenente lo Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, con lettera 13 settembre 1954, rinviò
la legge al Consiglio regionale, ritenendo che le disposizioni degli
artt. 2 e 9 di essa concernenti la costituzione, il funzionamento ed il
controllo delle cooperative e dei consorzi dei produttori di latte si
riferissero a materie della cooperazione e del lavoro nelle quali la
Regione manca di competenza.
Il Consiglio regionale, a norma del citato art. 31 dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, nell'adunanza del 20 settembre 1954, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvò di nuovo la detta
legge senza modificazioni.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'ultimo comma
dello stesso art. 31 dello Statuto speciale e nel termine in esso
prescritto, notificava, in data 11 ottobre 1954, al Presidente della
Regione l'intenzione di promuovere avanti alla Corte costituzionale la
questione di legittimità costituzionale, per eccesso di competenza,
per quanto concerne le disposizioni dell'art. 2 primo comma e dell'art.
9 della legge regionale in questione.
Non essendo a quella data ancora in funzione la Corte
costituzionale, a norma della seconda disposizione transitoria della
legge 11 marzo 1953, n. 87 il termine di quindici giorni stabilito
dall'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta per
promuoversi da parte del Governo l'azione di legittimità
costituzionale avanti alla Corte costituzionale cominciò a decorrere
dal 21 gennaio 1956, data del decreto del Presidente della Repubblica
che fissò la prima adunanza della Corte.
Con ricorso diretto alla Corte, notificato al Presidente della
Giunta regionale della Valle d'Aosta il 4 febbraio 1956, depositato
nella cancelleria della Corte il 13 febbraio 1956, e di cui il
Presidente della Corte costituzionale ha dato notizia nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 7 aprile 1956 e nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma della Valle d'Aosta, marzo 1956, il Presidente del del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
in data 1 febbraio 1956, ha promosso avanti alla Corte costituzionale
la questione della legittimità costituzionale di alcune disposizioni
della indicata legge regionale approvata dal Consiglio regionale della
Valle d'Aosta per violazione degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, adottato con la legge costituzionale 28
febbraio 1948, n. 4.
Secondo il ricorrente, la Regione avrebbe legiferato fuori dei
limiti stabiliti dagli artt. 2 e 3 dello Statuto inserendo nella legge
impugnata: 1) la disposizione del primo comma dell'art. 2 nella quale
è disposto che gli stabili, di cui la legge prevede la costruzione da
parte della Regione, saranno costruiti "previa approvazione" da parte
dell'Amministrazione regionale dello statuto della cooperativa o del
consorzio, che chiede la costruzione di stabili ai fini previsti dalla
legge; 2) l'art. 9 il quale stabilisce che "il funzionamento della
gestione delle cooperative e dei consorzi sono soggetti al controllo
dell'Amministrazione regionale che designerà uno dei membri del
collegio dei sindaci".
Nel ricorso si denuncia inoltre la violazione dell'art. 4 dello
Statuto in quanto con la legge impugnata la Regione ha preteso di
esercitare funzioni di indubbia natura amministrativa nell'esercizio e
nella gestione di cooperative e di consorzi invadendo un settore nel
quale essa non ha funzioni legislative né esclusive, né concorrenti,
né delegate dallo Stato.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede, pertanto, che sia
dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 primo comma, e
9 della legge regionale, di cui si tratta.
Nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 23 delle norme
integrative, il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta,
in conformità a deliberazione 9 febbraio 1956 della Giunta stessa, si
è costituito nel giudizio avanti alla Corte costituzionale per
resistere contro il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,
presentando le proprie deduzioni, depositate nella Cancelleria della
Corte il 24 febbraio 1956. In tali deduzioni si sostiene che con le
disposizioni impugnate la Regione ha legiferato in materie contemplate
dagli artt. 2 e 3 dello Statuto e pertanto chiede che sia respinto il
ricorso del Governo.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 1956 i difensori delle parti
hanno svolto i motivi delle rispettive conclusioni.Considerato, in diritto:
Non è contestato che la legge approvata dal Consiglio regionale
della Valle d'Aosta il 9 agosto 1954 e riapprovata dallo stesso
Consiglio il 20 settembre 1954, contenente "Provvedimenti intesi a
favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti
lattiero-caseari" rientri, per quanto concerne i fini che essa si
propone e la materia che ne forma l'oggetto, nella competenza
legislativa attribuita alla Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 25
febbraio 1948, n. 4 concernente lo Statuto speciale della Valle d'Aosta
e in particolare dell'art. 2 lettera n) dello Statuto "incremento dei
prodotti tipici della Valle".
Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri si limita ad
impugnare, come eccedenti la competenza della Regione e quindi
costituenti violazione degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto speciale per
la Valle d'Aosta, due disposizioni, contenute nell'art. 2 primo comma e
nell'art. 9 della legge di cui si tratta.
L'art. 2, primo comma, della legge impugnata dispone che gli
stabili, alla costruzione dei quali, secondo l'art. 1, la Regione
potrà provvedere per destinarli a caseifici e burrifici per la
lavorazione del latte ed a magazzini per la conservazione dei prodotti
lattiero-caseari "saranno costruiti nelle località in cui ne sia
riconosciuta la necessità, previa richiesta dei produttori locali di
latte di una determinata zona legalmente costituiti in cooperativa o in
consorzio di produttori e previa approvazione dello statuto della
cooperativa o del consorzio stesso da parte dell'Amministrazione
regionale".
Nel ricorso del Governo si chiede la dichiarazione
dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, in quanto
esige la previa approvazione, da parte dell'Amministrazione regionale,
dello statuto della cooperativa o del consorzio, che richiede
all'Amministrazione stessa la costruzione di stabili agli effetti della
legge regionale in questione. Secondo il ricorrente, tale disposizione
si riferisce a materia della cooperazione e del lavoro nelle quali la
Regione manca di qualsiasi competenza.
Il significato della disposizione impugnata è da intendersi quale
risulta dal contesto della legge ed in particolare dell'art. 2 nella
quale è inserita. Secondo l'art. 2, primo comma, la costruzione da
parte ed a spese dell'Amministrazione regionale di stabili da adibirsi
a caseifici ed a burrifici è fatta su richiesta dei produttori locali
di latte di una determinata zona "legalmente costituiti in cooperativa
o in consorzio di produttori".
La cooperativa od il consorzio, che intendono ottenere le
facilitazioni previste dalla legge regionale, devono, pertanto, essere
legalmente costituiti con l'osservanza delle disposizioni del codice
civile e delle altre leggi dello Stato in materia.
La preventiva "approvazione" dello statuto della cooperativa o del
consorzio da parte dell'Amministrazione regionale non è un atto di
approvazione da cui dipenda la validità o l'efficacia dello statuto,
ma riguarda esclusivamente il procedimento che, in seguito alla
richiesta della cooperativa o del consorzio, si svolge fra
l'Amministrazione regionale e la cooperativa od il consorzio
richiedente ai fini della decisione dell'Amministrazione sulla
convenienza o meno di concedere la richiesta costruzione di stabili ai
fini della legge. La preventiva approvazione dello statuto da parte
dell'Amministrazione regionale è soltanto una comprensibile cautela
che la legge prevede nell'interesse della Regione per rendersi conto
che la cooperativa offre le garanzie necessarie per essere ammessa a
godere dei benefici disposti dalla legge, i quali importano un onere
finanziario per l'Amministrazione regionale, a spese della quale sono
costruiti ed attrezzati gli stabili da concedersi alla cooperativa od
al consorzio richiedente. Essendo questo il significato della
preventiva approvazione dello statuto da parte dell'Amministrazione
regionale, la disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge, che
la prevede ai limitati fini della legge stessa, non può qualificarsi
una disposizione che si riferisca alla cooperazione ed al lavoro quale
materia estranea alla competenza legislativa della Regione.
La seconda disposizione, di cui il ricorrente chiede la
dichiarazione di illegittimità costituzionale, è quella contenuta
nell'art. 9 della legge impugnata, secondo la quale il funzionamento e
la gestione delle cooperative e dei consorzi, ai quali saranno ceduti
in affitto o in riscatto in proprietà gli stabili costruiti dalla
Regione ai sensi della legge in questione "sono soggetti al controllo
dell'Amministrazione regionale, che designerà uno dei membri del
collegio dei sindaci della cooperativa o del consorzio affittuari degli
stabili stessi". Si sostiene dal ricorrente che con tale disposizione
"restano devoluti (alla Regione) il controllo sul funzionamento e la
gestione" delle cooperative e dei consorzi "nonché la facoltà di
designare uno dei membri dei rispettivi collegi dei sindaci", mentre
"gli enti cooperativi sono soggetti solamente alle disposizioni del
codice civile ed alla vigilanza governativa ai sensi dello stesso
codice e della legge speciale".
La portata della disposizione inserita nell'art. 9 non sembra
quella che vi è attribuita dal ricorrente. Non può intendersi la
disposizione impugnata nel senso che con essa resti devoluto alla
Regione il controllo sul funzionamento e la gestione delle cooperative
e dei consorzi, ai quali saranno ceduti gli stabili costruiti dalla
Regione, di modo che il controllo dell'Amministrazione regionale si
sostituisca o si sovrapponga ai controlli ed alla vigilanza governativa
previsti dal codice civile e da leggi speciali dello Stato.
Le designazione da parte dell'Amministrazione regionale di uno dei
membri del collegio dei sindaci delle cooperative e dei consorzi
affittuari non è una forma di controllo, che si aggiunge ad altre, ma
è la sola forma di controllo che si esaurisce nei limiti delle
funzioni attribuite ai sindaci dalle leggi generali dello Stato.
L'art. 2535, 2 comma, del codice civile prevede che la nomina di uno o
più sindaci di una cooperativa può essere attribuita dall'atto
costitutivo allo Stato o ad enti pubblici, fermo restando che la nomina
della maggioranza dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci. In
conformità a tale disposizione, le cooperative o i consorzi, che
intendono chiedere all'Amministrazione regionale la costruzione di
stabili e godere dei benefici previsti dalla legge regionale, avranno
cura di inserire nel loro statuto una disposizione secondo la quale uno
dei membri del collegio dei sindaci è designato dall'Amministrazione
regionale.
La designazione di uno dei membri del Collegio dei sindaci da parte
dell'Amministrazione regionale è una forma di controllo che tende a
dare una garanzia all'Amministrazione regionale rispetto alle
cooperative ed ai consorzi, ai quali, in concreto, sono stati ceduti in
affitto o in riscatto in proprietà gli stabili che, su loro richiesta,
la Regione abbia costruito a proprie spese. La disposizione della legge
regionale, che prevede tale designazione, non solo non riguarda la
cooperazione ed il lavoro in generale, ma, come ha anche dichiarato la
Regione nelle sue deduzioni, non porta alcuna deroga alle disposizioni
generali relative ai controlli governativi sulle cooperative e sui
consorzi, nemmeno nei riguardi di quelle determinate cooperative o quei
determinati consorzi che, avendo interesse a godere dei benefici
accordati alla Regione, hanno chiesto ed ottenuto dall'Amministrazione
regionale la costruzione e la cessione in affitto o in riscatto in
proprietà di stabili costruiti dalla Regione a sue spese.
L'impugnazione della menzionata disposizione contenuta nell'art. 9
della legge regionale, di cui si tratta, è pertanto da ritenersi
infondata.
La domanda della Regione della Valle d'Aosta relativa alla condanna
alle spese non può essere presa in considerazione ostandovi l'art. 19
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, approvate il 16 marzo 1956 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo
1956, n. 71).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Respinge il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli
artt. 2, primo comma, e 9 della legge approvata dal Consiglio regionale
della Valle d'Aosta il 6 agosto 1954 e riapprovata il 20 settembre
1954, contenente "provvedimenti intesi a favorire la produzione, la
lavorazione e la conservazione dei prodotti latteo-caseari".
2) Dichiara non luogo a deliberare sulla domanda di condanna alle
spese.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.
ECLI:IT:COST:1956:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte