Sentenza n. 5/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/01/1958 · relatore Antonio Manca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge deliberata
dall'assemblea della Regione siciliana il 13 aprile 1957 contenente
"Norme per l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della
legge (dello Stato) 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di
un'imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte
indirette sugli affari", promosso con ricorso del Commissario dello
Stato per la Regione siciliana, notificato il 19 aprile 1957,
depositato nella cancelleria della Corte il 27 stesso mese ed iscritto
al n. 9 del Registro ricorsi 1957.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 13 novembre 1957 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il ricorrente e gli avvocati Aldo Dedin e Salvatore Orlando Cascio
per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Assemblea della Regione siciliana, con deliberazione del 13
aprile 1957, ha approvato la legge contenente "Norme per
l'applicazione, nel territorio della Regione, della legge dello Stato 6
agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di un'imposta sulle
società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari".
E, con l'articolo primo, nel presupposto che le imposte sulle società
e sulle obbligazioni istituite dalla legge dell'agosto 1954, siano di
spettanza della Regione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, se ne
dispone il pagamento all'Ufficio provinciale di cassa della Regione,
modificando gli artt. 13, 14 e il primo comma dell'art. 18 della
predetta legge statale. Con l'articolo secondo inoltre si stabilisce
che la contabilizzazione delle entrate relative ai tributi indicati
nell'articolo primo, fino ad allora affluite nelle casse dello Stato,
sarà effettuata in sede di definizione dei rapporti finanziari fra lo
Stato e la Regione, in base alle disposizioni del l'art. 4 del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 507.
La legge regionale, comunicata il 15 aprile 1957 al Commissario
dello Stato e pubblicata il 25 settembre 1957 nel n. 54 della Gazzetta
Ufficiale della Regione, è stata impugnata dallo stesso Commissario,
con ricorso notificato il 19 aprile 1957 e depositato con i documenti
nella cancelleria della Corte dall'Avvocatura generale dello Stato, il
27 aprile 1957. Del deposito è stata data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 136 del 29 maggio 1957 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione n. 26 del 25 maggio 1957.
Si è pure costituita la Regione, con procura agli avvocati Aldo
Dedin e prof. Salvatore Orlando Cascio, i quali hanno depositato le
deduzioni il 9 maggio 1957.
Nel ricorso si deduce:
1) Violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano per difetto di
competenza, da parte della Regione, a legiferare in materia di tributi
erariali istituiti ex novo successivamente all'entrata in vigore dello
Statuto stesso.
Non si contesta che spettino alla Regione i tributi già di
pertinenza dello Stato, fatta eccezione per i cespiti espressamente a
questo riservati. Ma si sostiene che non potrebbero considerarsi di
spettanza della Regione anche quei tributi, istituiti dallo Stato, con
leggi - non impugnate e che spiegano quindi efficacia nel territorio
regionale - emanate successivamente all'entrata in vigore dello
Statuto. Il quale, si assume, riguarderebbe necessariamente una
situazione giuridica preesistente, e, con l'art. 36, intenderebbe
provvedere in concreto al fabbisogno finanziario della Regione con la
devoluzione dei tributi erariali esistenti all'epoca dell'entrata in
vigore dell'anzidetta norma.
2) In linea subordinata si deduce la violazione, sotto altro
aspetto, dell'art. 36 dello Statuto siciliano, in quanto la legge
impugnata eccederebbe dai limiti territoriali entro i quali si può
svolgere legittimamente l'attività normativa della Regione.
Si afferma che, secondo la disposizione della legge statale
dell'agosto 1954, unica è l'imposizione sulle percentuali inerenti al
patrimonio e al reddito delle società, anche se queste abbiano più
filiali o stabilimenti in distretti fiscali diversi. Stabilendo il
pagamento del tributo in favore della Regione, da parte delle società
con domicilio fiscale nell'isola, ma aventi anche filiali o
stabilimenti fuori della Regione, la legge ora impugnata verrebbe ad
interferire illegittimamente nei rapporti tributari già costituiti
nella restante parte del territorio nazionale e verrebbe a colpire
anche cespiti relativi a patrimoni o a redditi rispettivamente non
situati o non realizzati nel territorio siciliano, e perciò non
spettanti alla Regione.
3) Si assume infine che la legittimità costituzionale della legge
emanata dalla Regione deve essere esaminata in relazione alle
disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507;
disposizioni dalle quali risulterebbe che per la definizione dei
rapporti fra lo Stato e la Regione in materia finanziaria sarebbero
necessari altri provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 43 dello
Statuto regionale. Secondo il ricorrente la legge in questione sarebbe
appunto in contrasto anche con quest'ultima norma, perché
provvederebbe unilateralmente in ordine alla definizione dei predetti
rapporti.
Il Commissario dello Stato chiede pertanto che sia dichiarato
costituzionalmente illegittimo il provvedimento legislativo sopra
indicato.
Nelle deduzioni la difesa della Regione obietta: quanto al primo
motivo che, in base all'art. 36 dello Statuto siciliano, tutti i
tributi già di pertinenza dello Stato, fatta eccezione per quelli
espressamente indicati nel secondo comma di detto articolo, sarebbero
da considerare regionali, perché attribuiti alla Regione che ne ha
deliberato e ne delibera la riscossione ai sensi della legge regionale
1 luglio 1947, n. 2, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.
La tesi sostenuta nel ricorso, nel senso che alla Regione spetterebbero
soltanto i tributi esistenti nel momento in cui entrò in vigore lo
Statuto, non troverebbe alcun fondamento nell'art. 36; in base al quale
anzi, in tanto si potrebbe ammettere che permanga l'attività normativa
statale, anche riguardo ai tributi divenuti propri della Regione, in
quanto si ritenessero appartenenti alla Regione tutti i tributi non
riservati allo Stato, fatta eccezione per quelli di carattere
straordinario; caso che peraltro non si verifica nella specie.
Diversamente, lo Stato, sostituendo con legge ordinaria i precedenti
cespiti tributari, o modificandone il titolo, verrebbe a derogare
illegittimamente alla norma statutaria. Tale interpretazione, si
aggiunge, trova conferma nella sentenza n. 52 del 1 ottobre 1952,
emanata dall'Alta Corte per la Regione siciliana, in relazione alla
legge dello Stato 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di un'imposta
unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.
In ordine al secondo motivo, la difesa della Regione fa rilevare
che la nuova imposta istituita dalla legge 6 agosto 1954, n. 603, pur
essendo commisurata anche sul patrimonio, è considerata come imposta
sul reddito; che, con riferimento a tale tipo di tributo, l'art. 37
dello Statuto siciliano prevede un sistema di ripartizione delle
entrate fra lo Stato e la Regione quando si tratta di imprese
industriali con sede centrale fuori della Regione, ma che in essa hanno
stabilimenti od impianti; e che lo stesso principio sarebbe
applicabile, nella specie, al caso inverso di imprese aventi sede in
Sicilia e stabilimenti ed impianti fuori dell'isola, salvo i conguagli
fra Stato e Regione.
Ricorda, d'altra parte, che anche le imposte di negoziazione e le
imposte sui capitali delle società straniere (che sono state
sostituite dalla legge del 1954), erano riscosse in Sicilia presso il
domicilio fiscale delle società, anche quando avessero realizzato i
loro redditi o avessero il loro patrimonio fuori della Regione.
Circa il terzo motivo sostiene che sarebbe arbitrario ritenere che,
in base al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, la potestà di
riscossione a favore della Sicilia sia limitata alle entrate comprese
nel bilancio 1947 - 48. Tale disposizione, secondo la difesa della
Regione, avrebbe soltanto lo scopo di precisare quali cespiti non
potevano allora essere percepiti dalla Regione, senza peraltro porre un
limite al diritto della Regione di riscuotere tutti i tributi.
L'Avvocatura dello Stato con memoria depositata il 29 ottobre 1957
ha precisato i motivi del ricorso che ha riassunto nelle seguenti
questioni:
1) se siano di spettanza della Regione i tributi erariali diversi
dalle imposte di produzione, istituiti con leggi statali successive al
decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507; e, in particolare, se
spetti alla Regione il gettito delle imposte istituite con la legge 6
agosto 1954, n. 603;
2) se la Regione abbia potestà legislativa e amministrativa
relativamente alle predette nuove imposte;
3) se la Regione possa, con atto unilaterale, fare propri i nuovi
tributi distraendoli dallo scopo cui li ha destinati la legge statale.
La difesa della Regione non ha depositato memoria. Considerato in diritto :
La questione fondamentale ora sottoposta alla decisione della
Corte, nella memoria della parte ricorrente, è precisata nei seguenti
termini: se possa considerarsi di spettanza della Regione siciliana il
gettito dei tributi erariali imposti con leggi statali successive al
decreto legislativo del 12 aprile 1948, n. 507; e se, per conseguenza,
possa ritenersi legittima la legge regionale del 20 settembre 1957, n.
52, la quale ha autorizzato la riscossione, per conto della Regione,
della imposta sulle società e sulle obbligazioni, istituita con la
legge nazionale 6 agosto 1954, n. 603.
L'Avvocatura dello Stato sostiene che la questione debba risolversi
in base all'articolo 36 dello Statuto siciliano, integrato peraltro
dalla legge regionale del 1 luglio 1947, n. 2, e dal decreto
legislativo del Capo dello Stato del 12 aprile 1948, n. 507; che,
appunto in conformità delle disposizioni di quest'ultimo decreto, non
spetta alla Regione se non il gettito dei tributi erariali esistenti
all'epoca dell'entrata in vigore del decreto stesso, e cioè di quelli
indicati nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1947 - 48;
e che pertanto non sarebbe consentita alla Regione potestà né
normativa, né amministrativa in ordine ai nuovi tributi
successivamente istituiti. Donde la dedotta illegittimità
costituzionale della ricordata legge regionale 20 settembre 1957, n.
52.
La difesa della Regione obietta in sostanza che la tesi, ora
enunciata, sarebbe in contrasto con l'art. 36, secondo comma dello
Statuto, da intendersi nel senso che alla Regione spetti il gettito di
tutti i tributi erariali, in qualunque tempo istituiti, fatta eccezione
per quelli espressamente indicati nel testo legislativo, e cioè le
imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto. Il
richiamo, si aggiunge, contenuto nell'art. 2 del decreto legislativo
del 12 aprile 1948, n. 507, alle entrate del bilancio regionale del
1947 - 48, avrebbe valore indicativo come semplice riferimento ai
tributi allora esistenti, ma non importerebbe limitazione del potere di
riscuotere anche tributi successivamente istituiti, circa i quali
perciò legittimamente la Regione potrebbe esercitare la sua attività
normativa, nei limiti già fissati da questa Corte con la sentenza n. 9
del 1957.
È opportuno precisare anzitutto che, con la ricordata sentenza,
questa Corte ha interpretato l'art. 36 dello Statuto regionale per
decidere la controversia che allora formava oggetto del dibattito, se
ed in quali limiti si potesse riconoscere alla Sicilia potestà
normativa in tema di tributi erariali, ed ha fissato il principio che,
fino a quando la materia non sia compiutamente e definitivamente
disciplinata, si debba riconoscere alla Regione, in base all'art. 36
dello Statuto, potere normativo in materia tributaria, anche riguardo
ai tributi erariali, con i limiti enunciati nella sentenza. E stato
bensì riconosciuto alla Regione il potere di riscuotere anche i
tributi erariali, in base alla legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, e
al decreto legislativo statale del 12 aprile 1948, n. 507. Ma non è
stata esaminata la questione, allora non proposta, circa la
determinazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 36, dei tributi
erariali il cui gettito è devoluto alla Regione.
Né, ad avviso della Corte, tale indagine è necessaria per
risolvere l'attuale controversia, la quale deve essere decisa a norma
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo statale del 1948
n. 507 e della legge regionale del 1947 n. 2. Poiché con queste
disposizioni, sulla base dell'art. 36 dello Statuto, si è posta in
essere, in attesa della disciplina definitiva, preveduta dall'art. 7
del ricordato decreto legislativo, una sistemazione provvisoria dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, da questa accettata, non
avendo impugnato l'anzidetto decreto.
La legge regionale del 1947, dopo avere disposto, nell'art. 2, che
il Governo della Regione è autorizzato a deliberare ed attuare per un
periodo non superiore a tre mesi l'esercizio provvisorio, e che è
autorizzato altresì ad adottare i provvedimenti necessari per
assicurare provvisoriamente il servizio di tesoreria, stabilisce,
nell'articolo 3, che "tutti i tributi e le altre entrate già di
spettanza dello Stato, con la sola esclusione delle imposte di
produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto, sono,
a partire dal 1 giugno 1947, riscosse per conto della Regione dagli
enti ed organi preposti alla riscossione". Aggiunge quindi, nel secondo
comma, che, rispetto a tali enti ed organi, la Regione subentra nella
posizione giuridica dello Stato.
Il decreto legislativo del 12 aprile 1948, n. 507, conferma
anzitutto, nell'art. 2, che la Regione siciliana riscuote le entrate di
sua spettanza e aggiunge, nel secondo comma, che a tale effetto, sono
considerate di spettanza della Regione le entrate iscritte nel bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1947 - 48. D'altra parte,
oltre che nel titolo, dispone esplicitamente nell'art. 1, che la
disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra lo Stato e la
Regione è regolata dalle norme del decreto stesso. Il quale, a
conferma di ciò, stabilisce, nell'art. 7, che tutte le disposizioni
del decreto lasciano salvo e impregiudicato quanto potrà essere
statuito per la disciplina definitiva dei rapporti finanziari fra lo
Stato e la Regione; e dispone, nell'art. 8, che le operazioni di
conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto e delle
relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del
personale alla Regione stessa.
Ora, questi provvedimenti non prevedono termini di scadenza, e,
d'altra parte, come si è già accennato, le disposizioni hanno avuto
finora concreta applicazione. Ed è pure da notare che il riferimento
alle entrate del bilancio 1947 - 48, contenuto nell'art. 2 del
ricordato decreto legislativo, non ha valore semplicemente indicativo
delle entrate che, a quel tempo, potevano considerarsi di spettanza
della Regione, come questa sostiene. La disposizione anzidetta, invece,
appunto perché dettata per istituire un regime provvisorio, oltre ad
una precisazione, contiene necessariamente anche un limite, in quanto
che, fino a quando (ed è auspicabile che ciò si avveri
sollecitamente) non saranno definiti i rapporti finanziari, le entrate
indicate nel bilancio 1947 - 48 costituiscono in concreto i cespiti di
spettanza della Regione.
Dalle osservazioni sopraesposte deriva logicamente che non è
ammissibile che, in pendenza del regime provvisorio, la Regione si
attribuisca con leggi proprie il gettito di nuovi tributi istituiti con
leggi dello Stato successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo del 12 aprile 1948, n. 507. In conseguenza la legge ora
impugnata è da ritenere costituzionalmente illegittima. Con essa
infatti si dispone che le entrate derivanti dall'applicazione, nel
territorio della Regione, della legge dello Stato del 6 agosto 1954, n.
603, istitutiva dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni, siano
versate all'Ufficio provinciale di cassa regionale, anziché alla
Sezione di tesoreria dello Stato, come invece dispone l'art. 13 della
legge; e che pure al detto Ufficio regionale, anziché alla Tesoreria
statale, come stabilisce l'art. 18 della legge del 1954, sia versato
il gettito dell'imposta sulle obbligazioni.
Che d'altra parte l'imposta sulle società e l'imposta sulle
obbligazioni abbiano carattere di novità nel sistema tributario
italiano, è più volte ripetuto nella relazione del Ministro delle
finanze e nella relazione della competente Commissione del Senato, e,
del resto, non forma oggetto di contestazione fra le parti. Che inoltre
i nuovi tributi abbiano carattere diverso dalla imposta di negoziazione
e da quella sul capitale delle società straniere, già attribuite alla
Regione in base al decreto del 1948, e soppresse dall'art. 26 della
ricordata legge dell'agosto 1954, non può fondatamente disconoscersi.
Si tratta infatti, a differenza di quelle ora indicate, di imposte
dirette: l'una grava sul patrimonio delle società costituito dagli
elementi indicati nell'art. 4 della legge, e sul reddito delle società
stesse, in base ai coefficienti elencati nell'art. 5, l'altra in via
autonoma si riferisce alle obbligazioni. Tale carattere è confermato
dal secondo comma dell'art. 11 e dal terzo comma dell'art. 18, secondo
i quali, per quanto non diversamente stabilito nella legge anzidetta,
valgono le disposizioni vigenti per l'accertamento, l'applicazione e la
riscossione dell'imposta di ricchezza mobile. Se ne ha ulteriore
conferma anche nel sistema di riscossione, diverso da quello
tradizionale per la riscossione delle imposte dirette (come è pure
precisato nella relazione ministeriale); poiché gli artt. 12 e 13, per
l'imposta sulle società, e l'art. 18, per quella sulle obbligazioni,
dispongono che contestualmente alla dichiarazione annuale, prescritta
dal testo unico del 5 luglio 1951, n. 573, i contribuenti devono
versare l'importo del tributo che ritengono dovuto; e si stabilisce
inoltre che, in caso di rettifica della dichiarazione, la maggiore
imposta e le soprattasse sono iscritte a ruolo e riscosse in un'unica
soluzione alla scadenza bimestrale più vicina.
Sennonché la difesa della Regione, a sostegno della tesi circa la
legittimità costituzionale della legge in esame, osserva inoltre che
il riconoscimento di una preminente potestà normativa dello Stato in
ordine al sistema tributario, con riflessi anche sul gettito spettante
alla Regione, sarebbe in contrasto con lo Statuto siciliano, se non si
riconoscesse pure alla Regione il diritto di far proprie anche le
entrate derivanti dalle nuove imposte istituite dallo Stato.
Diversamente, si aggiunge, "una legge ordinaria potrebbe rendere
frustranea l'assegnazione dei tributi già effettuata a favore della
Regione, sostituendo i tributi precedenti con nuovi tributi, o con
tributi diversamente denominati".
Ora, è fuori discussione che lo Stato, per finalità di interesse
generale che attengono alle stesse basi dell'ordinamento economico
nazionale, possa, nel rispetto dei precetti contenuti negli artt. 23 e
53 della Costituzione, modificare il proprio sistema tributario, o
anche sopprimere tributi già esistenti e sostituirli con altri
ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini anzidetti. Questo
principio fondamentale (che è sostanzialmente riconosciuto anche nella
sentenza n. 52 dell'ottobre 1952 dell'Alta Corte siciliana) giustifica
la piena efficacia, anche nel territorio della Sicilia, della legge
statale dell'agosto 1954, più volte ricordata. Nella quale sono palesi
le finalità di interesse generale, sia per la perequazione tributaria
che si è inteso conseguire, sia per la destinazione che si è data
alle nuove imposte. Ma per ciò che riguarda i riflessi derivanti
dall'applicazione della legge anzidetta sul fabbisogno finanziario
della Sicilia, in quanto la legge stessa ha soppresso due cespiti di
entrata già assegnati all'Ente, la Corte, pur riconoscendo
l'importanza del problema e la necessità di un'adeguata soluzione,
deve rilevare che la questione trascende l'ambito dell'attuale
controversia di costituzionalità della legge regionale ora impugnata,
la cui illegittimità deriva dalle ragioni sopra esposte. Il problema
quindi non può essere esaminato e deciso in questa sede. Esso
attiene, in relazione al regime provvisorio in vigore, al regolamento
concreto dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione, e dovrà
essere preso in considerazione e risoluto affinché gli interessi della
Regione siano salvaguardati.
La riconosciuta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge impugnata travolge anche le disposizioni dell'art. 2, al primo
collegato; e restano assorbite tutte le altre censure contenute nel
ricorso del Commissario dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge deliberata
dall'Assemblea della Regione siciliana il 13 aprile 1957 e pubblicata
il 25 settembre 1957 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, n. 54,
contenente "Norme per l'applicazione nel territorio della Regione
siciliana della legge (dello Stato) 6 agosto 1954, n. 603, concernente
l'istituzione di un'imposta sulle società e modificazioni in materia
di imposte indirette sugli affari", con riferimento all'art. 36 dello
Statuto della Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - ANTONINO PAPALDO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte