Sentenza n. 5/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/02/1963 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 7legge 1094/1948
applicata al caso
- art. 1legge 353/1949
- art. 1legge 392/1950
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 6legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
4 agosto 1948, n. 1094, sostituito dall'art. 1 della legge 25 giugno
1949, n. 353, e successivamente dall'art. 1 della legge 3 giugno 1950,
n. 392, promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1962 dalla Corte di
appello di Napoli - Sezione specializzata agraria nel - procedimento
civile vertente tra Costanzo Giuseppe e Scognamiglio Mario, iscritta al
n. 158 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 23 gennaio 1963 la relazione
del Giudice Costantino Mortati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del giudizio avanti alla Corte di appello di Napoli,
Sezione specializzata per le controversie in materia di proroga di
contratti agrari, promosso dall'affittuario Costanzo Giuseppe,
dichiarato decaduto dalla proroga di legge del contratto di affitto del
fondo di proprietà di Scognamiglio Mario con sentenza della Sezione
specializzata del Tribunale di Napoli del 6 ottobre 1961, la difesa
dell'appellante sollevava questione di illegittimità costituzionale
nei confronti dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094,
sostituito dall'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e
successivamnente dall'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392,
ritenendolo in contrasto con l'art. 102 della Costituzione, sia per la
prevalenza stabilita per le Sezioni specializzate del numero dei membri
rispetto ai magistrati ordinari, sia per la mancata determinazione dei
requisiti di idoneità riguardo a detti esperti, nonché con l'art.
108, secondo comma, per il difetto di predisposizioni normative atte a
garantire l'indipendenza di costoro.
La Sezione specializzata della Corte di appello, mentre con sua
ordinanza 19 luglio 1962 dichiarò non proponibile la prima censura, in
conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 30
dicembre 1961, che ebbe a ritenerla non fondata, sollevò invece
questione in ordine alle altre due, avendole ritenute non
manifestamente infondate e rilevanti al fine della decisione di merito,
e, sospendendo di deliberare, dispose la trasmissione degli atti del
giudizio a questa Corte.
L'ordinanza, debitamente notificata, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1962, n. 266.
Avanti alla Corte non si sono costituite le parti né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, e pertanto, ai
sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la decisione della
causa viene presa in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - Questa Corte, con sentenza n. 108 dell'11 dicembre 1962,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1962, n. 327,
pronunciando su ordinanza 28 luglio 1961 della Sezione specializzata
agraria per l'equo canone presso il Tribunale di Chieti, ha dichiarato
la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18 agosto
1948, n. 1140, disciplinante l'organizzazione delle Sezioni
specializzate agrarie presso i Tribunali per la decisione in unico
grado delle controversie aventi ad oggetto l'equità del canone,
perché in contrasto con gli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo
comma, della Costituzione per difetto di ogni regolamentazione dei
requisiti di idoneità ed indipendenza dei cittadini chiamati a far
parte del collegio giudicante.
La sentenza stessa, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, ha dichiarato altresì la illegittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392
(sostitutivo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353),
riguardante le Sezioni specializzate agrarie in materia di proroga dei
contratti agrari e nei cui riguardi l'ordinanza del Tribunale di Chieti
aveva pure sollevato questione di costituzionalità. Ciò perché,
riproducendo l'articolo medesimo le stesse regole organizzative dettate
per le altre Sezioni competenti a statuire sulle controversie
nell'altra materia dell'equo canone, senza assicurare le garanzie di
capacità e di indipendenza dei membri esperti ed essendo perciò
incorso nello stesso vizio di incostituzionalità, per violazione degli
artt. 102 e 108, fatto valere a carico dell'art. 5 della legge 18
agosto 1948, n. 1140, non poteva non seguire la sorte di quest'ultimo,
salva rimanendo la parte del medesimo non riguardante la composizione
del collegio giudicante. Che pertanto essendo, per effetto di detta
sentenza, cessata, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione,
l'efficacia dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392 (e non già
393, come erroneamente è detto nell'ordinanza della Corte di appello
di Napoli), denunciato dall'ordinanza stessa, e non potendo in
conseguenza trovare applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza stessa, rimane escluso che in ordine ad
esso si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte. Sicché la
questione proposta - in conformità alla costante giurisprudenza - è
da dichiarare manifestamente infondata.
2. - L'ordinanza in esame solleva anche la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 1094 del 1948,
pur affermandone l'avvenuta sua sostituzione da parte dell'art. 1 della
legge 3 giugno 1950, n. 392. È evidente che, ove tale affermazione
fosse esatta, la norma di cui all'art. 7 sarebbe da considerare
travolta dalla dichiarazione d'illegittimità dell'art. 1 della legge
n. 392 del 1950. Si può in contrario osservare come, se è certo che
tale articolo (per testuale disposizione del suo primo comma) è
sostitutivo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, non appare
ugualmente certo che una stessa integrale sostituzione esso abbia
effettuata dell'art. 7 della legge n. 1094 del 1948. Potrebbe, infatti,
sostenersi che l'art. 1 della legge n. 392 del 1950 (al pari dell'art.
2 della precedente legge n. 353 del 1949), nel demandare a Sezioni
specializzate di Tribunale e di Corte d'appello la cognizione di tutte
le controversie relative a qualsiasi provvedimento legislativo di
proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, di colonia parziaria e
di compartecipazione, presupponga il permanere in vigore dell'art. 7,
rinviando alla statuizione posta dallo stesso per la regolamentazione,
in via generale, della struttura di tali Sezioni specializzate, e
limitandosi ad integrare questa disciplina con lo stabilire nuove norme
per la designazione degli esperti relativamente ai contratti di affitto
ai quali viene estesa la proroga.
Pertanto, data la possibilità di attribuire autonoma forza
regolativa all'art. 7 della legge n. 1094 del 1948, pur dopo l'entrata
in vigore delle indicate leggi n. 353 del 1949 e n. 392 del 1950 ed
indipendentemente da queste, e dato che tale articolo, non assicurando
le garanzie di capacità e di indipendenza degli esperti, presenta le
medesime ragioni di contrasto con gli artt. 102 e 108 della
Costituzione, già fatto valere nella sentenza 11 dicembre 1962, n.
108, rispetto agli artt. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e 1
della legge 3 giugno 1950, n. 392, appare necessario che la Corte
costituzionale, ora che anche tale disposizione è stata sottoposta al
suo giudizio, ne dichiari l'illegittimità costituzionale,
limitatamente alle parti del primo e secondo comma che riguardano la
disciplina concernente gli esperti componenti il collegio.
3. - Venendo meno per effetto della presente decisione, nonché
della indicata sentenza n. 108 del 1962, la possibilità
dell'intervento degli esperti per la composizione delle Sezioni
specializzate agrarie, deve per necessaria conseguenza dichiararsi la
illegittimità dell'art. 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353,
riguardante il procedimento di sostituzione degli esperti stessi quando
essi siano rimasti assenti per due udienze consecutive.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con
l'ordinanza della Corte di appello di Napoli relativamente alla
illegittimità costituzionale dell'att. 1 della legge 3 giugno 1950, n.
392, per sopraggiunta inefficacia del medesimo, ai sensi della sentenza
11 dicembre 1962, n. 108;
b) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della
legge 4 agosto 1948, n. 1094, nella parte del primo e secondo comma
riguardante la nomina degli esperti componenti le Sezioni specializzate
per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari, e
conseguentemente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87. dell'art. 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte