Sentenza n. 5/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1964 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 2/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
23 gennaio 1963, n. 2, e dell'art. 6 del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5,
riguardanti la concessione di amnistia e indulto, promosso con
ordinanza emessa il 25 febbraio 1963 dal Pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Campi Luciano, iscritta al n. 106 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 153 dell'8 giugno 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 25 febbraio 1963, emessa nel procedimento penale
a carico di Campi Luciano, imputato del delitto previsto dall'art. 55
del T.U. per la finanza locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175), il
Pretore di Roma ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 23 gennaio 1963, n. 2, e del
D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 - riguardanti la concessione di amnistia
e indulto - in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
In base alle disposizioni impugnate l'amnistia e l'indulto in esse
previsti per i reati finanziari furono subordinati alla condizione che
"trattandosi del mancato pagamento del diritto o del tributo evaso", il
trasgressore effettuasse il pagamento entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di concessione dell'amnistia e
dell'indulto.
Il Pretore ha osservato che, mentre l'Amministrazione dispone di
validi mezzi esecutivi per perseguire le evasioni, l'anzidetta
condizione comporterebbe "una sostanziale e intollerabile diversità di
trattamento fra il contribuente che sia in grado di pagare il tributo e
quello invece che non ne abbia i mezzi". Perciò ha ritenuto che,
subordinando la concessione dell'amnistia e dell'indulto a tale
condizione, le disposizioni impugnate sarebbero lesive del principio di
eguaglianza.
L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 7 marzo 1963, all'imputato l'8 marzo e al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma il 6 maggio; è stata comunicata
ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 12 marzo 1963; è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1963.
Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, con atto depositato il 27 marzo 1963.
Premesso che le disposizioni impugnate hanno costante rispondenza
nei precedenti casi di amnistia ed indulto per i reati finanziari, e
che esse riguardano i soli reati finanziari i quali comportino
un'evasione tributaria, l'Avvocato dello Stato osserva che, siccome le
imposte si collegano necessariamente a una capacità contributiva, è
istituzionalmente da escludere che la condizione del pagamento del
tributo, alla quale le disposizioni impugnate subordinano la
possibilità che i responsabili di un'evasione tributaria beneficino
del provvedimento di clemenza, venga a realizzare un'ingiusta
discriminazione tra i vari soggetti dell'ordinamento.
Sottolinea poi la diversità del caso in esame rispetto alle
disposizioni - dichiarate illegittime da questa Corte - che enunciavano
la regola solve et repete: mentre queste ultime impedivano ai non
abbienti di far affermare in giudizio l'inesistenza di una obbligazione
tributaria che l'Amministrazione pretendeva dover gravare su di essi,
le disposizioni ora impugnate escludono infatti dal beneficio della
clemenza soltanto coloro i quali si siano effettivamente resi
responsabili del mancato assolvimento di una obbligazione tributaria.
Conclude pertanto per la dichiarazione di infondatezza della questione
proposta dal Pretore di Roma.
All'udienza di trattazione della causa l'Avvocato dello Stato si è
riportato alle riferite deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La Corte non ritiene fondata la questione di legittimità
costituzionale rimessale dal Pretore di Roma circa la compatibilità
con l'art. 3 della Costituzione delle disposizioni dell'art. 6 della
legge 23 gennaio 1963, n. 2, e dell'art. 6 del D.P.R. 24 gennaio 1963,
n. 5, le quali, per i reati finanziari in cui si sia avuto il mancato
pagamento di un tributo, subordinano la concessione dell'amnistia al
pagamento del tributo "evaso". Non è esatto, infatti, che esse
determinino un'ingiusta sperequazione tra soggetti più abbienti e
soggetti meno abbienti.
La subordinazione dell'applicazione del beneficio dell'amnistia e
dell'indulto, nei confronti di coloro i quali siano incorsi in reati
consistenti nell'evasione di un tributo, alla condizione del pagamento
del tributo "evaso" ricorre nella generalità dei provvedimenti (meno
frequenti degli altri provvedimenti di clemenza), coi quali vengono
concessi l'amnistia e l'indulto per reati in materia finanziaria
(vedansi l'art. 2, nn. 3-4, del D.P.R. 31 gennaio 1948, n. 109, l'art.
3, n. 3, del D.P.R. 28 febbraio 1948, n. 138, l'art. 4, comma quarto,
n. 1, del D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922, gli artt. 9, 10, 1 del
D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460). Per i reati in questione il legislatore
considera cioè costantemente prevalente sull'interesse generale
all'esercizio della straordinaria clemenza l'interesse della pubblica
finanza alla immediata riscossione dei tributi.
Tale costante orientamento legislativo non può esser considerato
in contrasto col principio di eguaglianza.
E vero che comunemente l'obbligo di pagare il tributo sorge prima
che l'accertamento del debito tributario e della misura di esso sia
diventato inoppugnabile; e che quindi un soggetto può essere
legittimamente sottoposto a procedimento penale per essersi sottratto
al pagamento di un tributo prima che sia irrevocabilmente certo che
egli sia debitore della pubblica finanza e che sia perciò un evasore
fiscale. Ma, come non può plausibilmente affermarsi che il far sorgere
l'anzidetto obbligo in quel certo momento - cosa che ha la sua
giustificazione nelle superiori e indilazionabili esigenze della
finanza pubblica - contrasti col principio di eguaglianza, del pari non
può plausibilmente affermarsi che con quest'ultimo contrasti il fatto
che, per i reati consistenti nell'essersi sottratti a quell'obbligo, il
beneficio della clemenza straordinaria dello Stato sia condizionato,
per tutti indistintamente coloro che avevano da rispettarlo, alla
osservanza, sia pur tardiva, dell'obbligo stesso.
2. - A parte ciò, può notarsi, per quanto riguarda le persone
meno abbienti eventualmente imputate di essersi sottratte al pagamento
di un tributo nonostante che in realtà non fossero soggette
all'imposizione, che nessun apprezzabile pregiudizio può derivar loro
dalla mancata applicazione dell'amnistia o dell'indulto, avendo esse
diritto a esser prosciolte, nel giudizio, per insussistenza del reato
(artt. 21, ultimo comma, e 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4). Per
quanto riguarda poi i soggetti meno abbienti effettivamente incorsi
nell'illecito penale, può notarsi che il mancato godimento della
straordinaria clemenza dello Stato in caso di omesso pagamento del
tributo dovuto trova razionale e adeguata giustificazione nella
priorità dell'esigenza della finanza pubblica, alla cui soddisfazione
- proprio in omaggio al principio di eguaglianza - ogni cittadino, del
quale sia stata constatata (non importa se con riferimento a una
situazione permanente o a un singolo accadimento) una certa capacità
contributiva, ha il dovere di non sottrarsi (art. 53 della
Costituzione).
Con la sentenza n. 45 del 1963 questa Corte ebbe ad affermare che
non urta contro il principio di eguaglianza una disposizione la quale
subordini l'esercizio di un diritto al fatto che il soggetto sia in
regola con gli obblighi tributari, cui, per godere di quel diritto,
egli avrebbe dovuto assolvere; e pose in risalto che, collegandosi
necessariamente il tributo alla capacità contributiva (art. 53 della
Costituzione), sarebbe impossibile ritenere che in tal modo si venga a
operare una ingiusta discriminazione tra ricchi e poveri. Se ogni
tributo presuppone una capacità contributiva, e cioè una capacità
economica adeguata all'obbligazione tributaria, è fuori luogo, quando
non venga contestata tale corrispondenza, lamentare in casi del genere
la violazione del principio di eguaglianza.
Il precedente non è senza significato ai fini della risoluzione
del caso in esame, nel quale il legislatore ha voluto escludere dal
beneficio della clemenza i reati in materia tributaria di quei soggetti
che, pur avendo, al momento cui il tributo si riferisce, la capacità
economica, e quindi contributiva, richiesta dalla legge, si siano
sottratti all'adempimento della relativa obbligazione, senza provvedere
neanche in un secondo tempo al soddisfacimento di essa, che l'art. 53
della Costituzione configura come dovere fondamentale di ogni
cittadino.
3. - Neanche potrebbe esser considerato lesivo del principio di
eguaglianza il fatto che le disposizioni impugnate sono tali da
escludere dalla clemenza elargita persino soggetti - quali, per
esempio, i responsabili d'imposta - diversi dai debitori del tributo,
allorché, per avventura, i soggetti stessi non siano abbienti. Se la
legge chiama quei soggetti a rispondere del mancato pagamento del
tributo, è perfettamente coerente che la loro responsabilità non
venga meno fin quando l'obbligazione tributaria non sia stata assolta,
e che essi non fruiscano di una clemenza maggiore di quella di cui sono
ammessi a godere i soggetti principali dell'obbligo tributario;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la questione di legittimità, proposta con
l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 6 della legge 23 gennaio
1963, n. 2, e dell'art. 6 del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, riguardanti
la concessione di amnistia e indulto, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte