Sentenza n. 5/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1973 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 243,
secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1970 dalla Corte di appello di
Roma nel procedimento penale a carico di Di Biagio Fausto, iscritta al
n. 295 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970;
2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1971 dal tribunale di Parma nel
procedimento penale a carico di Soncini Ines ed altri, iscritta al n.
230 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971.
Visti gli atti di costituzione di Soncini Ines ed altri e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il giudice relatore
Nicola Reale;
uditi l'avv. Giovanni Gaeta, per Soncini ed altri, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza pronunziata il 26 gennaio 1970, nel corso del
procedimento penale a carico di Di Biagio Fausto, imputato del reato di
omessa denunzia annuale dei redditi ai fini dell'applicazione
dell'imposta complementare, la Corte d'appello di Roma ha sollevato, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di
legittimità dell'art. 243, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645, che ha approvato il testo unico delle imposte dirette.
La stessa Corte, premesso che nell'art. 63 della legge di
delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, non è previsto alcun criterio che,
oltre al semplice coordinamento normativo, autorizzi anche
modificazioni circa le sanzioni previste nelle precedenti disposizioni,
ha osservato che l'art. 243 del vigente testo unico violerebbe i limiti
della delegazione predetta nella parte in cui, per il caso che il
tributo evaso risulti superiore alle lire seicentomila, stabilisce che
l'ammenda non può essere inferiore all'ammontare del tributo stesso.
Si sarebbe introdotta cioè una ipotesi di aggravamento della pena non
risultante già dall'art. 34 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (norma
recepita nel testo unico in esame), il quale comminava l'ammenda
soltanto da un minimo di lire 30.000 ad un massimo di lire 300.000.
Costituitasi in giudizio davanti a questa Corte, in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello
Stato ha sostenuto la non fondatezza della questione, deducendo che la
Corte d'appello di Roma, nel giudicare sulla eccezione di
incostituzionalità dell'art. 243 del testo unico sopracitato, avrebbe
tenuto conto del solo testo dell'art. 34 della legge n. 1 del 1956, ma
non avrebbe considerato che il criterio di determinazione dell'ammenda
in ragione del tributo evaso era, per talune ipotesi, già stabilito
nel successivo art. 36, primo comma, della stessa legge.
Nella redazione del testo unico del 1958, quindi, non sarebbe stata
apportata alcuna innovazione, né vi sarebbe perciò eccesso dai limiti
della delega.
Identica questione è stata sollevata anche dal tribunale di Parma,
con ordinanza del 19 febbraio 1971, nel corso del procedimento penale
promosso per analoghi reati a carico di Soncini Ines, Venturelli
Gisella e Pizzi Beatrice.
Costituitosi in giudizio con atto 9 luglio 1971, il difensore delle
imputate ha dedotto che a dimostrare l'eccesso di delega sarebbe
sufficiente il confrontare l'art. 243 impugnato con l'art. 34 della
legge di delegazione e rilevare che i criteri per l'esercizio della
delegazione legislativa non avrebbero consentito l'aggravamento delle
sanzioni penali per il reato di omissione di denuncia dei redditi
soggetti ad imposte dirette. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze della Corte d'appello di Roma e del tribunale di
Parma hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 243, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per eccesso di
delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione e dei criteri
direttivi stabiliti nel l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.
Nella prima di dette ordinanze, cui la seconda aderisce
esplicitamente nella succinta argomentazione e nelle conclusioni, si è
ritenuto che la censura avrebbe base nel confronto testuale della norma
impugnata con l'art. 34 della legge del 1956. E si è asserito che,
per il reato di omessa dichiarazione dei redditi ai fini della
applicazione delle imposte dirette, l'art. 243 del testo unico (emanato
dal Governo col citato decreto del 29 gennaio 1958, n. 645), che
concerne le sanzioni per i casi di omessa o tardiva dichiarazione unica
dei redditi, ai sensi del precedente art. 17, e prevede, nel comma
secondo, un inasprimento della pena dell'ammenda nell'ipotesi che
l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta risulti superiore a lire
seicentomila, non avrebbe rispondenza nella preesistente normativa né
base nei poteri di coordinamento conferiti con la legge di delegazione.
Quest'ultima legge, si osserva nelle ordinanze, per la predetta
violazione dell'obbligo di dichiarazione dei redditi, comminava,
nell'art. 34, l'ammenda da lire trentamila a lire trecentomila, da
raddoppiarsi in caso di recidiva e da triplicarsi in caso di recidiva
reiterata, ma non l'aggravamento della sanzione precuniaria in
proporzione della misura del tributo.
2. - La questione non è fondata. Come esattamente osserva la
difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, essa è basata
sull'erroneo presupposto che il secondo comma in questione contenga
disposizione innovativa della preesistente disciplina penale delle
violazioni in materia di imposte dirette.
Senonché i giudici del merito non hanno considerato come la norma
che essi denunziano per ecceso dalla delegazione legislativa, di cui
all'art. 63 della legge del 5 gennaio 1956. n. 1, trovi rispondenza
sostanziale nell'art. 36 di quest'ultima legge, riproducendo, con
modificazioni formali irrilevanti sul piano esegetico, la
configurazione della fattispecie di aggravamento della pena pecuniaria
in riferimento all'ammontare del tributo evaso o di cui si è tentata
l'evasione: e ciò in quanto prescrive, in conformità appunto del
testo dell'art. 36, che, se l'ammontare delle imposte dovute supera le
lire seicentomila, la pena pecuniaria non può essere applicata in
misura inferiore al detto ammontare.
E come non può dubitarsi che, nel rispetto dell'art. 76 Cost., in
sede di redazione di un testo unico possa procedersi ad adattamenti
formali necessari per la struttura unitaria del testo (sent. 54/1957)
e, quindi, anche conglobando in unico articolo norme contenute in
articoli diversi di preesistenti fonti legislative, così nella specie
deve concludersi che costituisce esplicazione legittima della potestà
di coordinamento, attribuita al Governo con la citata legge di
delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, la fusione di preesistenti norme
nell'organico contesto dell'art. 243 del vigente testo unico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 243, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette (approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), sollevata, con
le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte