Sentenza n. 5/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/01/1975 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
10 maggio 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Sondrio nel
procedimento penale a carico di Capurri Angelo, iscritta al n. 267 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 1974 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 10 maggio 1973 il giudice istruttore presso il
tribunale di Sondrio, nel procedimento penale a carico di Capurri
Angelo, imputato del reato di cui agli artt. 624, 625, n. 7, del
codice penale, premesso che nella specie, a seguito dell'espletata
istruttoria, non erano emersi elementi di prove a carico dell'imputato,
e ritenuto, d'altra parte, che il reato ascritto rientrava tra quelli
coperti dall'amnistia concessa con d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del
codice di procedura penale nella parte in cui escluderebbe in presenza
di una causa estintiva del reato, di pronunziare sentenza di
proscioglimento con formula piena, quando le risultanze processuali
consentano di affermare la mancanza di prove o indizi di colpevolezza a
carico dell'imputato.
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata consentirebbe la
pronuncia nel merito solo quando esista una prova positiva
dell'innocenza dell'imputato, per cui sussisterebbe una
differenziazione normativa fra tale situazione e quella sopra
illustrata, e ricorrente nella specie, della mancanza di indizi o prove
di colpevolezza. Con ciò sarebbe introdotta in violazione dell'art. 3
Cost. una arbitraria discriminazione fra le descritte situazioni, che
invece dovrebbero essere parificate, secondo il sistema complessivo del
codice di procedura penale, quale si desumerebbe dagli artt. 378 e 479,
posto in relazione con la presunzione di innocenza stabilita dall'art.
27 della Costituzione. Inoltre, la norma impugnata contrasterebbe
direttamente con quest'ultimo precetto costituzionale, in forza del
quale, secondo il giudice a quo, l'innocenza dell'imputato dovrebbe
ritenersi legalmente accertata fino a che non sia provata positivamente
la sua colpevolezza.
Non vi è stata alcuna costituzione di parti in giudizio. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza 10 maggio 1973 di cui in narrativa, il giudice
a quo premette che, dalla completa istruttoria esperita nei confronti
di tal Capurri Angelo, imputato di furto avvenuto nell'aprile 1967,
nessuna prova od indizio erano emersi a suo carico, per cui, a termine
dell'art. 378 cod. proc. pen. avrebbe dovuto pronunciare sentenza di
proscioglimento "mancando del tutto la prova che l'imputato abbia
commesso il reato": che, tuttavia, esso giudice, trattandosi di reato
estinto per effetto del d.P.R. 22 maggio 1 970, n. 283, a quest'ultima
formula era esclusivamente legato, dato che l'articolo 152 cpv. cod.
proc. pen. consente, quando risulta una causa di estinzione del reato,
di prosciogliere con formula piena solo nel caso di prove che rendano
"evidente" la non commissione del fatto da parte dell'imputato e non
anche quando ne manchi del tutto la prova. Secondo l'ordinanza, queste
due posizioni dovrebbero essere logicamente qualificate ai fini di una
identica formula assolutoria nel merito, mentre la formula di
"estinzione del reato" unicamente consentita dall'art. 152, secondo
comma, cod. proc. pen., nel caso di prove mancanti, renderebbe questo
articolo parzialmente illegittimo, in quanto contrastante con l'art. 3
Cost. in connessione col principio di presunzione di innocenza sino
alla condanna definitiva, di cui all'art. 27 della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
Va dato atto che, come risulta dall'ordinanza di rinvio, una volta
ritenuta "completa" l'istruttoria formale, venivano a profilarsi per il
giudice due ipotesi di soluzione alternativa: quella di dichiarare
l'estinzione del reato di furto aggravato, per effetto di concessione
dell'amnistia, di cui agli artt. 5, lettera b, ed 11 del decreto
presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, o quella di emettere pronuncia
di proscioglimento nel merito, con formula piena, posta la constatata,
assoluta carenza, allo stato, di prova che l'imputato avesse commesso
il reato addebitatogli.
La seconda soluzione, di certo più radicale ed appagante
l'interesse morale dell'imputato, sarebbe stata, in quella fase, da
ricondursi conseguenzialmente, nell'ambito dell'art. 152 cod. proc.
pen., onde dar luogo all'immediata declaratoria di proscioglimento.
Tuttavia, l'applicabilità di detto articolo, deve, nel caso,
escludersi, come è stata esclusa, perché, così come formulato, detto
articolo riguarda soltanto l'ipotesi di sussistenza di prove, che
rendano "evidente" che l'imputato non abbia commesso il fatto e non
l'ipotesi in cui manchi del tutto la prova che l'imputato lo abbia
commesso.
Ciò posto, e tenuto presente che la norma impugnata contraddice
altresì il sistema, che equipara, agli effetti della formula di
proscioglimento, le due ipotesi, come si evince dagli artt. 378 c.p.p.
(sentenza istruttoria) e 479 stesso codice (sentenza in fase
dibattimentale) deve riconoscersi esatto il rilievo contenuto
nell'ordinanza di rinvio, che qui ne consegue una disparità di
trattamento nel regolare situazioni sostanzialmente omogenee, con
effetto sulla formula terminativa, per equivalenza di risultati
negativi tra prova evidente ed assoluta mancanza di prova. In entrambi
i casi, sussistono i presupposti per l'assoluzione con formula piena:
e ciò senza bisogno di ricorrere, come fa l'ordinanza, ad un
collegamento con l'art. 27, secondo comma, Cost. (principio di non
colpevolezza sino alla sentenza definitiva) dettato ad altri fini.
Siffatta esigenza logica di equiparazione conduce a ravvisare
l'illegittimità dell'art. 152 cod. proc. pen., nella parte in cui fa
prevalere l'estinzione di un reato per amnistia sul dovuto
proscioglimento nel merito, nel caso in cui, ad istruttoria completata,
manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 152, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprende
tra le ipotesi in cui il giudice, ad istruttoria ultimata, deve
pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito anziché
declaratoria di estinzione del reato per amnistia, anche l'ipotesi in
cui manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato
stesso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte