Sentenza n. 5/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/01/1976 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 598 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo
1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione I penale - nel
procedimento penale a carico di Gigli Umberto, iscritta al n. 221 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 22 marzo 1974, la Corte suprema di cassazione (I
sezione penale), investita del ricorso avverso una sentenza di diniego
di riabilitazione della Corte di appello di Roma, ha ritenuto rilevante
e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione,
dell'art. 598 del codice di procedura penale, nella parte in cui, pur
ammettendo che il condannato possa presentare memoria sottoscritta da
lui ovvero da un avvocato o procuratore all'uopo nominato, non
prescrive che, a tal fine, sia disposto il deposito degli atti
(acquisizioni probatorie e conclusioni del pubblico ministero) con
conseguente avviso al condannato e al difensore se nominato e
concessione di un congruo termine per la presentazione di memorie od
istanze.
Poiché dopo gli adempimenti di legge non vi è stata costituzione
di parte, la questione come sopra proposta viene ora alla cognizione
della Corte in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26 della legge
n. 87 del 1953. Considerato in diritto :
1. - L'art. 598 c.p.p, che disciplina l'istruttoria e la decisione
sulla domanda di riabilitazione, statuisce che la Corte d'appello possa
assumere, anche per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, le
informazioni che reputa opportune e decide in camera di consiglio
"sulle requisitorie scritte del procuratore generale"; non prevede
l'obbligo del deposito degli atti e la notificazione dell'avviso di
deposito all'imputato e al suo difensore (se nominato), i quali possono
unicamente presentare memorie.
Nell'ordinanza la Cassazione prospetta il dubbio che la norma in
questione, non prevedendo come obbligatorio il deposito degli atti
istruttori e la notificazione dell'avviso, violi l'art. 24 della
Costituzione, in quanto non consente un adeguato esercizio del diritto
di difesa, non ponendo l'istante in condizione di conoscere le
risultanze istruttorie e le conclusioni del pubblico ministero.
2. - La questione è fondata.
È pacifico che il procedimento di riabilitazione - che è definito
con sentenza ed ha per oggetto un vero e proprio diritto soggettivo -
ha carattere giurisdizionale: dal che deriva che deve svolgersi con le
garanzie previste dall'art. 24 della Costituzione.
Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, il
diritto di difesa è, in primo luogo, garanzia di contraddittorio;
pertanto, pur potendo variamente atteggiarsi, in funzione delle
peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento, può dirsi
assicurato solo quando l'interessato abbia la possibilità di
partecipare ad una effettiva dialettica processuale (sentenze n. 199
del 1975; 255 del 1974 e 190 del 1970).
La dottrina e la giurisprudenza dei giudici ordinari sono concordi
nell'interpretare l'art. 598 c.p.p nel senso che sia consentita
all'istante la mera facoltà di presentare memorie, senza prevedere
l'instaurazione di un vero e proprio contraddittorio, sia pure nei
limiti connaturali ad un procedimento in camera di consiglio. Ma la
mera facoltà di presentare memorie come giustamente rileva l'ordinanza
di rimessione non è idonea ad assicurare la difesa dell'interessato
se non gli è consentito di prendere cognizione delle acquisizioni
probatorie e delle conclusioni del pubblico ministero, sulla base delle
quali deve essere pronunciata la sentenza ed in relazione alle quali
l'istante ha interesse a presentare le proprie deduzioni. Tale
interesse appare particolarmente ampio ove si consideri che, se la
riabilitazione è negata, l'istanza non può essere rinnovata che dopo
trascorso, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, un
nuovo termine uguale a quello stabilito per la presentazione della
prima istanza, salvo che sia negata per difetto o irregolarità di
qualche documento (art. 599 c.p.p.).
3. - La disciplina in esame, pertanto, deve ritenersi sicuramente
non conforme all'art. 24 della Costituzione, perché non contempla
adempimenti idonei a garantire il contraddittorio, quali quelli
previsti dal primo e secondo comma dell'art. 372 c.p.p. a chiusura
dell'istruttoria formale.
Deve quindi estendersi all'ipotesi esaminata la normativa di cui al
citato art. 372 e conseguentemente ritenersi che, prima della decisione
della Corte di appello, debbano depositarsi in cancelleria gli atti e i
documenti della procedura, dandosene avviso a chi abbia sottoscritto la
domanda di riabilitazione (l'interessato o un suo procuratore speciale,
a norma dell'art. 44 disp. att. c.p.p.), ai fini dell'esercizio delle
facoltà di cui al secondo comma del su menzionato art. 372 c.p.p.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento
all'articolo 24 della Costituzione, dell'art. 598 c.p.p., nella parte
in cui non prevede che prima della decisione della Corte d'appello si
proceda agli adempimenti di cui all'art. 372, primo e secondo comma,
dello stesso codice, ai fini dell'esercizio delle facoltà da questa
norma previste.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte