Sentenza n. 5/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/01/1986 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 55legge 648/1950
- art. 12legge 1240/1961
- art. 42legge 313/1968
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 37Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, terzo
comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle
disposizioni sulle pensioni di guerra); artt. 12 della legge 9 novembre
1961 n. 1240, e 42, secondo, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo
1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di
guerra), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1978 dalla Corte
dei Conti sul ricorso proposto da Alberti Teresa, iscritta al n. 607
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento per ottenere la pensione di guerra
promosso dalla signorina Teresa Alberti, la Corte dei Conti ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli
artt. 55, terzo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, 12 della
legge 9 novembre 1961, n. 1240, e 42, secondo, terzo e quarto comma,
della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dette norme
condizionano al solo fatto del rilascio della procura per la
celebrazione del matrimonio e non anche alla esistenza di altri
documenti certi, l'assimilazione alla vedova di guerra, ai soli effetti
pensionistici, della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio
per la morte, a causa della guerra, del militare o civile.
Nel caso di specie, si tratta di una donna che avrebbe dovuto
contrarre matrimonio con un ufficiale di marina nel luglio 1940; era
stato ottenuto nel maggio il " regio assentimento ", e nel giugno erano
state chieste ed ottenute le prescritte pubblicazioni. Il 29 giugno del
1940 il tenente di vascello Giorgio Riccomini cadeva durante un volo di
ricognizione in mare.
Nel procedere ad un'analisi comparativa delle situazioni in cui il
complesso normativa surricordato assimila, ai fini pensionistici, alla
vedova di guerra la donna che avrebbe dovuto contrarre matrimonio con
un soggetto perito per causa di guerra, emerge che il caso è solo
quello del rilascio di una procura al matrimonio, se si accettua
l'altro, attinente a diverse ragioni, di una previa convivenza.
Rileva il Collegio che la ratio della normativa de qua risiederebbe
nel dar valore ad elementi precisi, validi e concordanti che attestino
univocamente della volontà di contrarre matrimonio; se cosl' è non si
spiega perché si sia dato esclusivo rilievo alla procura, che è atto
che non potrebbe avere alcuna ragione d'essere nel caso di persone che
intendessero contrarre il matrimonio personalmente, e non ad altre
manifestazioni di volontà altrettanto indicative al riguardo, quali
quelle riscontrate nella presente fattispecie.
In una disciplina quale è l'attuale, si verserebbe perciò in una
ipotesi di irragionevolezza ingiustificato perché sarebbero
considerate diverse condizioni soggettive che tali obiettivamente non
sono, con conseguente arbitrarietà di un trattamento che si risolve in
concreta, assoluta disparità. Ciò si evidenzierebbe anche con
maggiore risalto se si ha riguardo al fatto che la procura è sempre
revocabile fino a che il matrimonio non sia celebrato.
In punto di rilevanza la questione è adeguatamente motivata.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il
tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e chiedeva che la proposta
questione fosse dichiarata non fondata.
Premesso che solo l'irrazionale disparità di trattamento può
condurre ad una pronuncia di incostituzionalità, si rileva che nel
caso che ne occupa non appare irragionevole l'aver differenziato il
caso di rilascio di procura a contrarre matrimonio, che costituisce una
esplicita manifestazione di volontà, in grado di operare
immediatamente, non appena si incontri con la volontà dell'altra
parte, i cui effetti possono essere impediti unicamente da un atto
formale contrario, dalle altre ipotesi (pubblicazioni e simili)
caratterizzate dal fatto che anche la semplice inerzia potrebbe
togliere ad esse qualsiasi significato.
Si evidenzia ancora che ove, ai fini dell'assimilazione allo stato
di vedovanza, si desse validità probativa anche a qualunque altro tipo
di documento, attestante un intendimento, più o meno generico, a
contrarre matrimonio, la portata della previsione normativa verrebbe ad
ampliarsi notevolmente, e si incentiverebbe cosl' la creazione di
irreali situazioni atte ad ingenerare difficoltà di applicazione e ad
alterare la realtà dei rapporti familiari. Considerato in diritto :
1. - La Corte dei Conti era chiamata a decidere sulla domanda di
pensione di guerra di una donna il cui fidanzato, tenente di vascello
col quale avrebbe dovuto contrarre matrimonio nel luglio 1940, tanto
che, premesso il " regio assentimento ", gli sposi avevano chiesto e
ottenuto le prescritte pubblicazioni, era deceduto in azione di guerra
il 29 giugno 1940. La istante chiedeva agli effetti pensionistici la
sua equiparazione a vedova di guerra in virtù dell'art. 55 della legge
10 agosto 1950, n. 648.
La Corte dei Conti, escludendo che la normativa vigente consentisse
l'accoglimcnto della domanda, poiché la richiesta equiparazione poteva
essere riconosciuta soltanto quando la morte del militare o del civile
a causa di guerra era avvenuta entro tre mesi dalla data della procura
da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio, sospetta di
incostituzionalità gli artt. -55, terzo comma, della legge 10 agosto
1950, n. 648, 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (erroneamente
indicata nel dispositivo come legge 18 marzo 1968, n. 313) e 42,
secondo, terzo e quarto comma della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella
parte in cui dette norme " condizionano al solo fatto del rilascio
della procura per la celebrazione del matrimonio, e non anco alla
esistenza di altri documenti certi, l'assimilazione alla vedova di
guerra, ai soli effetti pensionistici, della donna che non abbia potuto
contrarre il matrimonio per la morte, a causa della guerra, del
militare o civile ".
La rilevanza della questione, entro i limiti della quale va
mantenuto il giudizio della Corte, derivava dal fatto che, nella
specie, vi era stato da parte del militare morto in guerra non il
rilascio della procura, ma la richiesta delle pubblicazioni,
regolarmente effettuate.
La Corte deve, dunque, decidere se non sia illegittima la mancata
equiparazione, ai ricordati effetti, della richiesta delle
pubblicazioni al rilascio della procura.
2. - La questione è fondata.
Non è, intanto, senza significato che il decreto luogotenenziale
27 ottobre 1918, n. 1726, emesso in occasione della prima guerra
mondiale (art. 11), considerava " come vedova del militare la donna che
non abbia potuto contrarre matrimonio per essere il militare deceduto
entro un mese dalla data del mandato di procura o dalla richiesta delle
pubblicazioni ". Né è dato rintracciare nei lavori preparatori della
legge 10 agosto 1950, n. 648 alcun cenno alle ragioni della esclusione
per l'avvenuta richiesta di pubblicazioni dello stesso effetto
accordato al rilascio della procura. E lo stesso è a dirsi dei lavori
preparatori della legge 9 novembre 1961, n. 1240, che pure provvide a
sostituire l'ultimo comma dell'art. 55 della legge n. 648, espungendo,
quando la morte del militare o del civile a causa di guerra sia
avvenuta entro tre mesi dal " mandato di procura ", la ulteriore
condizione che le cause per le quali il matrimonio non fu contratto "
non risultino imputabili a volontà delle parti "; nonché dai lavori
preparatori della legge n. 313 del 1968 che si limitò a riprodurre
testualmente nel secondo e terzo comma dell'art. 42 le disposizioni del
penultimo e ultimo comma dell'art. 55 della legge n. 648 del 1950 nel
testo modificato dall'art. 12 della legge n. 1240 del 1961.
E non sembra neppure inopportuno ricordare che in un precedente
caso la stessa Corte dei Conti aveva fatto richiamo all'intenzione del
legislatore per ritenere che l'equiparazione della richiesta di
pubblicazioni al rilascio della procura già potesse desumersi in via
interpretativa dalla legge vigente.
Ma, indipendentemente dall'indicazione fornita da tali precedenti,
la Corte ritiene che nella mancata equiparazione si sostanzi una
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
3. - L'Avvocatura dello Stato contesta che nel diverso trattamento
delle due ipotesi il legislatore abbia toccato i limiti della non
ragionevolezza perché " sul piano volitivo le quantità di volontà
manifestata nelle due fattispecie non sono coincidenti " e ammonisce
che l'equiparazione alla procura di " qualunque altro tipo di documento
attestante un intendimento a contrarre matrimonio " creerebbe
difficoltà di applicazione con riflessi sul settore della
pensionistica ordinaria.
Ma né l'una né l'altra obiezione sono convincenti.
Non la seconda perché l'equiparazione sulla quale la Corte deve
decidere, non riguarda qualsiasi tipo di documento generico, ma
riguarda soltanto la richiesta di pubblicazioni.
Non la prima perché " sul piano volitivo " la richiesta di
pubblicazioni ha un valore quanto meno non inferiore al rilascio della
procura.
Che rispetto alle richieste pubblicazioni possa verificarsi, come
dice l'Avvocatura, un atto di pentimento, è circostanza che si può
verificare anche rispetto al rilascio della procura; in entrambi i casi
i nubendi possono pentirsi fino al momento della celebrazione del
matrimonio.
E proprio l'avere esattamente riconosciuto, come fa l'Avvocatura,
che l'equiparazione alla vedova è fatta dalla legge con riferimento
alla volontà espressa nella procura e non alla insussistente
eguaglianza di situazioni giuridiche (vedova o equiparata a vedova)
colpite dalla morte del militare o del civile avvenuta per causa di
guerra, deve condurre a riconoscere che non si può privilegiare come
espressione di volontà la procura rispetto alla domanda di
pubblicazioni.
Andando in contrario avviso, si incorrerebbe nell'assurdo, rilevato
nell'ordinanza di rimessione, di concedere la pensione alla fidanzata
in possesso di procura a contrarre matrimonio non celebrato per la
successiva morte del militare o del civile a causa della guerra e di
negarla alla fidanzata che, adempiute tutte le formalità richieste,
fra cui le pubblicazioni, " non poté contrarre matrimonio per la morte
del promesso sposo, militare o civile, avvenuta a causa della guerra
(bombardamento, mitragliamento, ecc.) la mattina stessa in cui il
matrimonio doveva essere celebrato e, al limite, nel corso della
cerimonia nuziale ".
Deve, dunque, dichiararsi la illegittimità costituzionale, nella
parte in cui non assimilano le pubblicazioni alla procura, degli artt.
55, ultimo comma, della legge n. 648 del 1950 sia nel testo originario
sia nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 1240 del 1961,
nonché dei commi secondo e terzo dell'art. 42 della legge n. 313 del
1968 e non, invece, del conuna quarto dello stesso articolo, pure
denunciato di illegittimità costituzionale dal giudice a quo, perché
relativo a una preesistente situazione di convivenza dei nubendi,
estranea alla fattispecie sottoposta alla Corte.
Essendo poi sopravvenuto il d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra) il quale, all'art.
37 riproduce testualmente i commi secondo e terzo della citata legge n.
313 del 1968, occorre anche a tale disposizione estendere, in virtù
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di
illegittimità nei termini sopra indicati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 55, ultimo
comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle
disposizioni sulle pensioni di guerra) nel testo originario e nel testo
modificato dall'art. 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240
(Integrazioni e modificazioni della legislazione delle pensioni di
guerra), nonché dell'art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18
marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di
guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la
donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del
militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso
che siano state richieste le prescritte pubblicazioni;
b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 37, commi
terzo e quarto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nei termini di cui
al capo precedente;
e) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968,
n. 313, sollevata dalla Corte dei Conti con l'ordinanza (n. 607 del
reg. ord. 1978) di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Cosl' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte