Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1991

dal Pretore di Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di

Vescio Luigi, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Lamezia Terme, nel procedimento penale

a carico di Vescio Luigi, con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 (R.O.

n. 405 del 1991), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura penale nella

parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio abbreviato

possa essere formulata dopo la scadenza del termine di cui al primo

comma dello stesso articolo;

che, a parere del giudice remittente, la norma censurata,

interpretata generalmente nel senso che non è prevista la

possibilità di richiesta tardiva di giudizio abbreviato, lederebbe:

a) l'art. 3 della Costituzione, sia per la sua

irragionevolezza, sia per la disparità di trattamento che si

verificherebbe tra due imputati che si trovano nelle stesse

condizioni, l'uno che, avendo richiesto nei termini il giudizio

abbreviato, può ottenere la riduzione di un terzo della pena e

l'altro che, avendo fatto una richiesta tardiva, può solo far

ricorso al c.d. patteggiamento;

b) l'art. 2 della Costituzione, in relazione all'art. 13 della

Costituzione, perché l'imputato, nel caso di condanna a pena

detentiva, rimane privato della libertà per un periodo che supera di

un terzo la pena inflitta all'imputato che abbia fatto tempestiva

richiesta di giudizio abbreviato;

c) l'art. 24 della Costituzione, per diminuita possibilità di

far ricorso a uno dei riti alternativi posti a disposizione degli

imputati per una migliore difesa;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per l'infondatezza della questione, rilevando che non

vi è lesione di nessuno dei richiamati precetti costituzionali, in

quanto la perdita della possibilità di far ricorso al giudizio

abbreviato e di usufruire della riduzione di un terzo della pena

dipende unicamente da un fatto addebitabile all'imputato;

Considerato che analoga questione di legittimità dell'art. 560

del codice di procedura penale, sia pure in riferimento al solo art.

24 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata (sent. n. 593

del 1990; v., peraltro, anche ord. n. 320 del 1991);

che nella fattispecie trovano applicazione i principi ivi

affermati secondo cui l'interesse dell'imputato è tutelato solo in

quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di un rito che,

evitando il dibattimento, e contraendo la possibilità dell'appello,

consente di raggiungere l'obiettivo che il legislatore si è posto di

giungere a una rapida definizione del processo prevedendo come

incentivo anche la riduzione della pena di un terzo;

che l'inerzia dell'imputato non può giustificare la sua

remissione in termine;

che, se il mancato raggiungimento del detto obiettivo è

addebitabile al solo imputato, non sono violati i richiamati precetti

costituzionali, non sussistendo né irrazionalità della norma né

discriminazione tra l'imputato più diligente e quello inerte, così

come non sussiste lesione del diritto di difesa, mentre al pericolo

di condanna a una pena più lunga l'imputato può ovviare facendo

ricorso al c.d. patteggiamento che consente la riduzione della pena;

che in tale situazione la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 2, 3, 24 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Lamezia Terme con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte