Sentenza n. 5/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 289 e 294 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25
febbraio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Borzì
Giuseppe ed altro, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento penale nei confronti di Giuseppe Borzì e di
Cristoforo Furnari, indagati entrambi per i reati di cui agli artt.
81, 110 e 323 del codice penale ed il primo anche per i reati di cui
agli artt. 56 e 317 del codice penale, il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Catania, con ordinanza del 25
febbraio 1993 (R.O. n. 227 del 1993), ha sollevato - in relazione
all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale.
Nell'ordinanza di rinvio si premette che il pubblico ministero ha
chiesto nei confronti dei due indagati la misura interdittiva della
sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto,
rispettivamente di comandante e brigadiere del Corpo dei Vigili
Urbani del Comune di S. Maria di Licodia.
Si aggiunge poi che l'art. 289 del codice di procedura penale non
prevede l'interrogatorio dell'indagato destinatario della misura
interdittiva, mentre l'art. 294 dello stesso codice limita
l'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari all'indagato
che si trovi in stato di custodia cautelare o sottoposto agli arresti
domiciliari.
Tanto premesso, il giudice remittente afferma che le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in
quanto - non prevedendo che il giudice per le indagini preliminari
possa procedere all'interrogatorio dell'indagato nei cui confronti
sia stata emessa misura interdittiva - darebbero vita ad una
ingiustificata disparità di trattamento tra l'indagato sottoposto
alla misura coercitiva della custodia cautelare o degli arresti
domiciliari e quello sottoposto a misura interdittiva.
Osserva al riguardo il giudice a quo che l'interrogatorio della
persona nei cui confronti si sia disposta l'applicazione della
custodia cautelare o degli arresti domiciliari è mezzo di difesa che
consente al giudice di valutare la permanenza delle condizioni di
applicabilità della misura (artt. 272 e ss. del codice di procedura
penale), mentre il mancato interrogatorio, nei termini previsti dalla
legge, comporta la perdita di efficacia della stessa misura (art. 302
del codice di rito).
L'ordinanza che dispone la misura coercitiva viene, pertanto,
emessa in presenza di gravi indizi di colpevolezza nonché delle
esigenze cautelari desumibili dagli elementi presentati dal pubblico
ministero: ma la sua efficacia resta, in ogni caso, subordinata alla
permanenza degli elementi addotti dal pubblico ministero una volta
acquisiti gli eventuali chiarimenti forniti dall'indagato in sede di
interrogatorio.
Questo schema procedurale - che consente il contraddittorio nelle
forme compatibili con le esigenze del provvedimento da adottare - non
è stato disposto né per le misure cautelari coercitive diverse
dalla custodia cautelare e dagli arresti domiciliari, né per le
misure interdittive: con l'effetto - secondo il remittente - di
determinare una disparità di trattamento tra l'indagato nei cui
confronti è richiesta la custodia in carcere (o la misura degli
arresti domiciliari) e l'indagato nei cui confronti è richiesta la
misura interdittiva (o altra misura coercitiva).
Per l'indagato, che si trova in questa seconda posizione verrebbe,
pertanto, a mancare uno strumento di difesa suscettibile di portare
ad una diversa valutazione dei fatti da parte del giudice e
conseguentementealla revoca del provvedimento.
Né varrebbe obiettare in contrario che il mezzo di difesa si
giustifica con la particolare gravità delle misure che attengono
alla libertà personale, dal momento che, da un lato, anche le altre
misure cautelari incidono sulla sfera personale "che deve essere
tutelata come tale e non in funzione della sua maggiore o minore
limitazione", mentre, dall'altro, le condizioni per l'applicazione
delle misure cautelari si presentano identiche.
Su questa base il giudice a quo prospetta il dubbio di
illegittimità costituzionale - in relazione all'art. 3 della
Costituzione - degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale
nella parte in cui, "non prevedendo il primo l'interrogatorio della
persona sospesa da pubblica funzione e limitandolo il secondo alla
persona in stato di custodia cautelare", escludono l'interrogatorio
per l'indagato nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di
cui all'art. 289 del codice di procedura.
La questione di costituzionalità sollevata è ritenuta rilevante
perché il giudice remittente si trova investito della decisione
relativa all'applicazione di una misura interdittiva e
l'interrogatorio degli indagati potrebbe fornire chiarimenti tali da
far ritenere non gravi gli indizi evidenziati dal pubblico ministero
o insussistenti le esigenze cautelari.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Catania dubita della legittimità costituzionale degli artt. 289 e
294 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Secondo l'ordinanza di rimessione, infatti, le norme impugnate -
escludendo che il giudice per le indagini preliminari possa procedere
all'interrogatorio dell'indagato nei cui confronti sia stata emessa
la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un
pubblico ufficio o servizio - darebbero vita ad una ingiustificata
disparità di trattamento tra l'indagato sottoposto a custodia
cautelare o agli arresti domiciliari - che deve essere interrogato
dal giudice per le indagini preliminari rispettivamente non oltre
cinque o quindici giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura e
riacquista la libertà nel caso di omissione dell'interrogatorio
entro tale termine - e l'indagato sottoposto a misura interdittiva -
per il quale l'interrogatorio del giudice non è previsto e che
viene, pertanto, privato di uno strumento di difesa suscettibile di
portare ad una diversa valutazione del giudice e, conseguentemente,
alla eventuale revoca della misura disposta.
2. - Nel motivare la questione sollevata sotto il profilo
dell'art. 3 della Costituzione, il giudice a quo muove dal
riconoscimento dell'esistenza di una sostanziale identità tra la
posizione della persona sottoposta a custodia cautelare e quella
della persona assoggettata ad una misura interdittiva. Sulla base di
tale asserita identità di situazioni il remittente afferma - con
riguardo alla diversa disciplina dell'interrogatorio del giudice -
l'esistenza di una arbitraria disparità di trattamento a danno del
destinatario della misura interdittiva rispetto al soggetto in stato
di custodia cautelare o sottoposto agli arresti domiciliari.
Una assimilazione piena tra le due situazioni non appare,
peraltro, giustificata alla luce dell'assetto delle misure cautelari
personali, coercitive ed interdittive, disegnato nel nostro
ordinamento. Dai lavori preparatori relativi alla legge di
delegazione per la riforma del codice di procedura penale (L. 16
febbraio 1987, n. 81) e dalle norme dello stesso codice si evince,
infatti, che il legislatore ha inteso differenziare, in ragione della
diversa incidenza delle varie misure nella sfera della libertà
personale, la condizione della persona sottoposta alla custodia
cautelare o agli arresti domiciliari dalla condizione di chi viene,
invece, assoggettato ad altra misura ritenuta meno grave, innestando
su tale motivata differenza una distinta disciplina delle garanzie
procedimentali. E invero, nella discussione parlamentare della stessa
legge di delegazione, venne da più parti espressa l'esigenza
"insopprimibile" che il soggetto in stato di custodia cautelare
dovesse essere interrogato entro un breve lasso di tempo dal giudice,
dal momento che tale misura - comportando una gravosa condizione di
isolamento dell'indagato - rendeva necessaria una immediata presa di
contatto con il giudice al fine di consentire al soggetto privato
della libertà l'esercizio diretto delle proprie difese. Questo
orientamento si veniva poi a precisare nella direttiva n. 60 della
legge di delegazione, dove a favore dell'indagato raggiunto da un
ordine di custodia cautelare veniva riconosciuto il diritto ad essere
interrogato "immediatamente e comunque non oltre cinque giorni".
Nella conseguente disciplina codicistica, accanto alla previsione
dell'interrogatorio da parte del giudice del soggetto in stato di
custodia cautelare, il diritto all'interrogatorio veniva esteso anche
a favore della persona sottoposta alla misura degli arresti
domiciliari: ma, in questo secondo caso, - per rispecchiare la
diversità delle due situazioni in relazione alla loro diversa
gravosità - il termine ultimo per l'interrogatorio veniva fissato in
quindici giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura.
Dall'esame dei lavori preparatori e dello stesso impianto del
codice di rito emerge, dunque, che l'interrogatorio dell'indagato da
parte del giudice non è stato ritenuto necessario nel caso di
applicazione delle misure cautelari personali diverse dalla custodia
cautelare e dagli arresti domiciliari in considerazione del fatto che
tali misure non incidono in termini altrettanto gravi nella sfera
personale né hanno l'effetto di isolare l'indagato dal mondo
esterno, menomandone le potenzialità di difesa.
3. - Le osservazioni che precedono, dovrebbero, dunque, condurre
al rigetto della questione ove la stessa fosse strettamente riferita
alla sola lesione del principio di eguaglianza. Senonché questa
Corte non può esimersi dal rilevare che, nell'argomentazione svolta
dal giudice remittente, la lamentata violazione del canone di
eguaglianza appare, nella sostanza, collegata anche al profilo della
adeguatezza ed effettività degli strumenti di difesa riconosciuti ai
soggetti sottoposti alla misura interdittiva di cui all'art. 289 del
codice di procedura penale.
In altri termini, l'ordinanza - pur non facendo diretto
riferimento all'art. 24 della Costituzione - fonda le proprie
argomentazioni sulla diversa configurazione che il diritto di difesa
assume nella misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di
un pubblico ufficio o servizio rispetto alle misure coercitive della
custodia cautelare e degli arresti domiciliari, così da porre in
dubbio la razionalità e la rispondenza della disciplina dettata per
la prima rispetto alle esigenze di una efficace difesa dell'indagato.
Anche questo profilo, seppure implicito, della questione va,
pertanto, preso in esame.
4. - Al riguardo occorre innanzitutto ricordare che, nel nostro
ordinamento, il soggetto colpito da una misura interdittiva non è
privo di strumenti processuali - previsti, in generale, per tutte le
misure cautelari - destinati a far valere l'esercizio del diritto di
difesa al fine di eliminare la restrizione subita. L'indagato
sottoposto alla misura interdittiva può, infatti, chiedere al
giudice la revoca o la sostituzione della stessa (art. 299, terzo
comma, del codice di procedura penale) ovvero può proporre appello
al Tribunale del riesame (art. 310 dello stesso codice).
Si può, peraltro, dubitare che tali strumenti di sindacato si
presentino sufficienti a garantire alla persona sottoposta alla
misura di tipo interdittivo una tutela tempestiva e adeguata al grado
d'incidenza che la misura stessa è destinata a svolgere nella sfera
personale: una tutela, cioè, se non identica, quanto meno
equiparabile nell'efficacia a quella consentita dall'art. 294 del
codice di procedura penale alle persone sottoposte a custodia
cautelare o agli arresti domiciliari.
E invero, nessuno degli strumenti processuali richiamati consente
alla persona sottoposta a misura interdittiva un contatto diretto con
l'organo giurisdizionale che ha disposto la misura, mentre lo stesso
termine di cinque giorni indicato dal terzo comma dell'art. 299 per
la decisione da parte del giudice sull'istanza di revoca non è tale
da garantire pienamente la tempestività della pronuncia, stante il
carattere ordinatorio che la giurisprudenza ha riconosciuto a tale
termine e l'assenza di conseguenze processuali connesse alla sua
eventuale scadenza.
Limiti di questa natura al diritto di difesa - contrapposti alla
particolare incisività che le misure interdittive possono presentare
rispetto alla vita lavorativa e relazionale della persona colpita -
inducono, dunque, a segnalare l'esigenza di procedere ad un
adeguamento delle garanzie processuali riconosciute in questo settore
alla difesa, così da assicurare ai soggetti sottoposti a tali misure
- anche sotto il profilo del diritto ad essere ascoltati senza
dilazioni dal giudice che la misura ha adottato - un livello di
tutela, se non identico, quanto meno equiparabile a quello riservato
alle persone sottoposte alla custodia cautelare ed agli arresti
domiciliari.
5. - La realizzazione di una esigenza di questo tipo non può
essere, peraltro, attuata da questa Corte mediante una sentenza
additiva quale quella richiesta nell'ordinanza di rinvio, dal momento
che l'adeguamento degli attuali strumenti di difesa comporta una
scelta tra una pluralità di soluzioni possibili, che vengono a
investire i modi, le condizioni, i termini e gli effetti dello
strumento da adottare, oltre che l'eventuale gradazione della
garanzia in relazione alla diversa incidenza delle singole misure
interdittive contemplate nel codice di procedura penale.
Una scelta di questo tipo attiene, dunque, necessariamente alla
sfera della politica legislativa né può spettare altro che al
legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità.
Va, di conseguenza, dichiarata l'inammissibilità della questione
in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale sollevata, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte