Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/01/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 33d.P.R. 642/1972
  • art. 38d.P.R. 636/1972
  • art. 16d.P.R. 636/1972
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizione sulla riscossione delle

imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre

1994, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona sul

ricorso proposto da Giancarlo Barbieri contro l'Ufficio delle imposte

dirette di Verona, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra Giancarlo

Barbieri e l'Ufficio delle imposte dirette di Verona, avente ad

oggetto la richiesta di rimborso dell'IRPEF versata in eccedenza in

conseguenza di erronea compilazione del mod. 740 relativo ai redditi

dell'anno 1986, la Commissione tributaria di primo grado di Verona,

con ordinanza emessa il 21 novembre 1994, pervenuta alla Corte

costituzionale il 3 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

nella parte in cui impone al contribuente, a pena di decadenza dal

diritto di agire in giudizio, l'onere di presentare un'istanza di

rimborso all'Intendente di finanza nel termine di 18 mesi dalla data

del versamento;

che a parere del giudice a quo l'imposizione, a pena di decadenza

dal diritto di agire in giudizio, di un adempimento quale è quello

della presentazione dell'istanza di rimborso all'Intendenza di

finanza, si tradurrebbe in un inutile e gravoso ostacolo

all'esercizio del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della

Costituzione;

che secondo il rimettente al caso di specie sarebbero estensibili

le argomentazioni contenute nella sentenza n. 406 del 1993 con la

quale questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale

dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nella

parte in cui non prevede, in materia di rimborsi di imposta,

l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del

preventivo ricorso amministrativo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la non fondatezza della questione sollevata;

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 494 del 1991 ha

affermato che, essendo consentito al legislatore di determinare, in

relazione alle esigenze dei singoli procedimenti, le modalità di

esercizio del diritto di difesa, il sistema previsto dall'art. 38

del d.P.R. n. 602 del 1973 - il quale stabilisce un termine di

decadenza di diciotto mesi per presentare l'istanza di rimborso

dell'imposta che si assume non dovuta - non comporta violazione del

diritto di difesa sotto il profilo della congruità del termine

previsto;

che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo

alla denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione sotto il

profilo della imposizione, a pena di decadenza dal diritto di agire

in sede giurisdizionale, dell'onere di presentare l'istanza di

rimborso alla competente Intendenza di finanza nel termine previsto;

che in proposito va rilevato che l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del

1973 deve essere raccordato con l'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636, ai sensi del quale il ricorso alla Commissione tributaria

può essere proposto contro l'avviso di accertamento, l'avviso di

liquidazione dell'imposta, e, per quanto in tale sede rileva, contro

il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso;

che, come evidenziato anche dalla consolidata giurisprudenza di

legittimità e delle Commissioni tributarie, il citato art. 16

rappresenta il fulcro del processo tributario cui si dà accesso solo

attraverso l'impugnazione di atti (anche se poi la cognizione del

giudice si estende al rapporto) che sono tassativamente indicati e la

cui elencazione comprende anche il rifiuto di rimborso, o il

silenzio, serbato sulla richiesta relativa, equiparato all'atto

impositivo;

che la funzione dell'art. 16, per quanto riguarda la richiesta di

rimborso, è pertanto quella di individuare, nel sistema

esclusivamente impugnatorio per l'accesso al contenzioso tributario,

l'atto impositivo cui correlare l'impugnazione, e di fissare i

termini per provvedervi a pena di decadenza per evitare

l'intangibilità del rapporto sottostante all'atto impositivo così

individuato;

che, infine, il richiamo alla sentenza n. 406 del 1993, con la

quale questa Corte ha ritenuto contrastante con il diritto di difesa

il sistema previsto dall'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640,

nella parte in cui non prevede l'esperimento dell'azione giudiziaria

anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo, non appare

invocabile per sostenere la fondatezza delle sollevate censure: ed

invero, nella richiamata decisione, così come nelle sentenze nn. 56

del 1995 e 360 del 1994, la Corte ha rilevato la sussistenza della

violazione del diritto di difesa a causa della prevista decadenza

dall'azione giudiziaria in conseguenza della mancata proposizione del

ricorso di introduzione del previo procedimento amministrativo e non

già in conseguenza - come nel caso di specie - della mancata

presentazione della mera istanza di rimborso;

che, infatti, le richiamate pronunce d'incostituzionalità,

mentre hanno avuto ad oggetto quelle disposizioni che, con riguardo

alle imposte sugli spettacoli, all'imposta di bollo e alle tasse

sulle concessioni governative, richiedono il previo esperimento di

ricorsi amministrativi, non hanno inciso sulle norme che impongono la

presentazione dell'istanza di rimborso alla competente autorità

amministrativa;

che, pertanto, la disposizione impugnata, con il prevedere, a

pena di decadenza dalla proponibilità dell'azione giudiziaria,

l'onere di presentare l'istanza di rimborso alla competente autorità

amministrativa, si pone in armonia col sistema tributario senza

menomare il diritto di difesa;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme

integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Verona con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 gennaio 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte