Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/01/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3,

47, commi 1 e 2, 48, comma 4, e 49, comma 2, del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1996 dal pretore

di Milano nei procedimenti penali riuniti a carico di Martinenghi

Stefano ed altri, iscritta al n. 882 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione della SIAE nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali riuniti a carico di

Martinenghi Italo, Martinenghi Stefano, Banti Anna e Papini Ivaldo

(gli ultimi tre imputati, fra l'altro, di truffa in danno della

SIAE), in data 2 novembre 1994 Martinenghi Italo, 29 giugno 1995

Martinenghi Stefano e 29 settembre 1995 ancora Martinenghi Italo,

depositavano altrettante istanze di rimessione ai sensi dell'art. 45

del codice di procedura penale:

che a seguito di queste il pretore di Milano disponeva la

trasmissione degli atti alla Corte di cassazione e proseguiva il

processo arrestandosi alle soglie della decisione, preclusagli

dall'art. 47 dello stesso codice;

che con riferimento alla prima e alla seconda istanza la Corte di

cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, mentre con

riferimento alla terza il pretore ha promosso, per contrasto con gli

artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 112

della Costituzione, il giudizio di legittimità costituzionale degli

artt. 46, comma 3, 47, commi 1 e 2, 48, comma 4, e 49, comma 2, del

codice di procedura penale, nella parte in cui fanno divieto al

giudice del merito di sindacare l'ammissibilità e la fondatezza

della richiesta di rimessione, nonché di pronunciare sentenza fino a

che non sia intervenuta l'ordinanza della Cassazione che la dichiara

inammissibile o la rigetta;

che il meccanismo processuale, non consentendo al giudice di

pronunciare la sentenza, impedirebbe l'esercizio della giurisdizione

penale con conseguente possibile maturazione dei termini di

prescrizione;

che l'uso strumentale dell'istituto della rimessione, operato

attraverso la reiterazione di richieste solo apparentemente fondate

su nuovi motivi, comporterebbe di fatto l'impossibilità di definire

il processo e che tali effetti sarebbero dovuti, però, solo

parzialmente all'uso distorto della rimessione;

che sarebbe quindi il disposto dell'art. 47 a costituire la base

dei lamentati abusi;

che tale divieto, ignoto all'abrogato codice, sarebbe in

contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101, secondo comma, e

112 della Costituzione;

che la normativa denunciata non corrisponderebbe ai principi di

ragionevolezza, di buon andamento dell'amministrazione della

giustizia e, in particolare, di efficienza del processo penale,

recando altresì lesione all'art. 101 della Costituzione, in quanto

il giudice non sarebbe soggetto solo alla legge, ma di fatto anche

alle iniziative dell'imputato;

che questi potrebbe sottrarsi al giudice precostituito per legge,

in violazione anche dell'art. 112 della Costituzione, giacché tale

principio sarebbe posto a tutela non soltanto dell'impulso iniziale

dell'azione penale da parte del pubblico ministero, bensì dei

successivi suoi sviluppi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della

questione;

che si è costituita la Società italiana degli autori ed

editori, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale

degli artt. 46, comma 3, 47, commi 1 e 2, 48, comma 4, e 49, comma 2,

del codice di procedura penale;

Considerato che le predette censure della disciplina sulla

rimessione sono state formulate in relazione all'uso strumentale

dell'istituto, operato attraverso la reiterazione di richieste solo

apparentemente fondate su nuovi motivi e presentate successivamente

all'ordinanza con cui la Corte di cassazione ha rigettato o

dichiarato inammissibile la precedente richiesta di rimessione;

che tale situazione è presa in considerazione dalla sentenza n.

353 del 1996, con la quale questa Corte, affrontando il fenomeno

della riproposizione di richieste di rimessione fondate su elementi

sostanzialmente identici, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 47, comma 1, del codice di procedura penale,

nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare sentenza fino

a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o

rigetta la richiesta di rimessione;

che questa Corte ha così riconosciuto al giudice del merito, in

caso di uso distorto della reiterazione dell'istanza di rimessione,

il potere di sindacare l'ammissibilità di essa al solo scopo di

valutare se pronunciare la sentenza;

che, conseguentemente, essendo entrambi i profili prospettati dal

giudice a quo già affrontati e risolti dalla citata sentenza n. 353

del 1996, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, 47, commi 1 e 2,

48, comma 4, e 49, comma 2, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo

comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal pretore di

Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositato in cancelleria il 10 gennaio 1997.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte