Sentenza n. 5/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 82Codice di procedura civile
- art. 20legge 374/1991
- art. 47legge 374/1991
- art. 8legge 374/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo
comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20
della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di
pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e
dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento
delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza
emessa il 26 gennaio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra la G.V.P. s.r.l. e Luciano Costantini, iscritta
al n. 290 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno
1998;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo,
nel quale l'opponente aveva conferito la procura per la
rappresentanza e difesa in giudizio ad un laureato in giurisprudenza
iscritto nel registro dei praticanti avvocati ammesso ad esercitare
il patrocinio davanti alle preture del distretto, il pretore di
Milano, con ordinanza emessa il 26 gennaio 1998, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale: dell'art. 82, terzo comma,
del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della
legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace);
dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374; dell'art.
8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore). Queste disposizioni,
complessivamente considerate, renderebbero ammissibile, secondo
l'interpretazione giurisprudenziale prevalente e che il giudice
rimettente condivide, il patrocinio e la difesa, per tutte le cause
di competenza del pretore, ad opera di un praticante avvocato
abilitato dal competente ordine professionale.
Il pretore di Milano ritiene che consentire l'esercizio del
patrocinio, per cause che possono presentare notevoli difficoltà
tecniche, ai praticanti avvocati, i quali non hanno ancora superato
l'esame di Stato prescritto per l'esercizio della professione, possa
essere in contrasto con il diritto di difesa in giudizio (art. 24,
secondo comma, Cost.), giacché non sarebbe assicurata una difesa
tecnica adeguata alle conseguenze permanenti che possono derivare
alle parti, tanto più che il valore delle cause di competenza del
pretore è stato decuplicato (art. 8 cod. proc. civ., nel testo
sostituito dall'art. 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353 e
successive modificazioni). Inoltre consentire tale rappresentanza e
difesa in giudizio contrasterebbe con l'art. 33, quinto comma, della
Costituzione, che prescrive, appunto, l'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio professionale, e determinerebbe, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una irragionevole
disparità nel trattamento di situazioni analoghe. Difatti nelle
altre professioni, per il cui esercizio è egualmente prescritto il
superamento di un esame di Stato, non si ammette che i praticanti,
neppure temporaneamente e per questioni di minore importanza, possano
svolgere autonomamente la relativa professione; inoltre situazioni
analoghe verrebbero trattate in modo irragionevolmente diverso
giacché, a seguito della prevista soppressione delle preture, alcune
cause pendenti davanti al pretore verranno decise da tale giudice,
davanti al quale saranno ammessi al patrocinio i praticanti avvocati,
mentre altre saranno proseguite dinanzi al giudice unico, davanti al
quale, secondo il giudice rimettente, tale patrocinio non sarà
ammesso.
Il pretore di Milano richiama la giurisprudenza costituzionale che
ha ritenuto necessario un controllo di idoneità tecnica, quando la
legge riserva l'esercizio di un'attività professionale a determinati
soggetti iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali. Lo
stesso giudice ricorda che è stata dichiarata la illegittimità
costituzionale sia delle norme che ammettevano al patrocinio legale
nei giudizi davanti al pretore soggetti per i quali non vi era un
precedente controllo di idoneità tecnica, costituito dall'esame di
Stato o da un equipollente di esso (sentenza n. 127 del 1985), sia
delle norme che ammettevano al patrocinio legale dinanzi alle preture
soggetti pur qualificati (notai o laureati in legge), per i quali
tuttavia mancava un vaglio della specifica idoneità tecnica
richiesta per la professione forense (sentenza n. 202 del 1987).
La questione di legittimità costituzionale è ritenuta rilevante
per la definizione del procedimento pendente dinanzi al giudice
rimettente, giacché dalla soluzione di essa dipenderebbe la
validità della procura conferita al praticante avvocato e, di
conseguenza, la eventuale irrevocabilità del decreto ingiuntivo per
il quale è stata proposta opposizione. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
pretore di Milano investe la norma che consente ai praticanti
avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell'apposito registro
speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, di essere
ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo non superiore a
sei anni, davanti alle preture del distretto.
Questa disciplina è dettata dall'art. 8 del regio d.-l. 27
novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore), quale risulta dal testo prima sostituito dall'art. 1
della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del
patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di
procuratore legale) e poi modificato, solo per la durata del
patrocinio consentito ai praticanti, dall'art. 10 della legge 27
giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di
procuratore legale). La stessa disciplina sarebbe, ad avviso del
giudice rimettente, tuttora vigente, non essendo stata abrogata né
dall'art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art.
20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (che, salvi i casi in cui la
legge dispone altrimenti, stabilisce che anche davanti al pretore le
parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore
legalmente esercente), né dall'art. 47 della stessa legge (che, nel
contesto della istituzione del giudice di pace, abroga norme
incompatibili con la nuova disciplina), disposizioni, anche queste,
denunciate dal giudice rimettente.
Il pretore di Milano ritiene che la norma che consente l'esercizio
del patrocinio da parte dei praticanti avvocati sia in contrasto: a)
con il diritto inviolabile di difesa in giudizio (art. 24, secondo
comma, della Costituzione), che implica un'adeguata difesa tecnica;
b) con la prescrizione di un esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale (art. 33, quinto comma, della
Costituzione); c) con il principio costituzionale di eguaglianza
(art. 3 della Costituzione), giacché per un verso sarebbe
irragionevole la disparità di trattamento rispetto ad altre
professioni, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in un
albo professionale ed i cui praticanti non possono svolgere
autonomamente la professione, sia pure per un tempo determinato e per
questioni di minore importanza; per altro verso, a seguito della
prevista soppressione delle preture, la disciplina della difesa e la
sua adeguatezza sarebbero diverse per cause analoghe, essendo solo
per alcune di esse ammesso il patrocinio dei praticanti a seconda che
vengano attribuite alla cognizione di giudici diversi.
2. - La questione di legittimità costituzionale è da considerare
riferita esclusivamente all'art. 8 dell'ordinamento della professione
di avvocato (regio d.-l. n. 1578 del 1933), il solo che consente di
ammettere alla rappresentanza e difesa in giudizio, a determinate
condizioni, i praticanti avvocati, mentre invece le altre
disposizioni denunciate non disciplinano tale situazione.
3. - La questione, così come è stata prospettata, non è fondata.
La legge può riservare agli iscritti in appositi albi l'esercizio
di determinate professioni, che presuppongono una particolare
capacità tecnica ed il cui esercizio richiede, per assicurare il
corretto svolgimento dell'attività professionale, sia a garanzia
della collettività che a protezione dei destinatari delle
prestazioni, una specifica idoneità (sentenze n. 456 del 1993, n. 29
del 1990 e n. 77 del 1964). Per l'abilitazione all'esercizio
professionale è prescritto un esame di Stato (art. 33, quinto comma,
della Costituzione), che consente di verificare l'idoneità tecnica
di chi, avendo i requisiti richiesti, intenda accedere alla
professione ottenendo l'iscrizione nell'apposito albo. Il legislatore
può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato
(sentenza n. 127 del 1985) quando vi sia stata in altro modo una
verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che
giustifichino l'eccezione.
In base a questi criteri la giurisprudenza costituzionale ha
ritenuto priva di razionale giustificazione l'ammissione al
patrocinio davanti al pretore, senza limiti di tempo ed al di fuori
di ogni esigenza apprezzabile, di persone diverse dagli avvocati e
procuratori, non preventivamente sottoposte al controllo di idoneità
tecnica costituito dall'esame di Stato o da un equipollente di esso.
Si è così ritenuto di escludere che possano esercitare la
professione forense, sia pure nei limiti di competenza del pretore,
patrocinatori ed esercenti altre attività professionali, quale
quella notarile, che, pur in possesso di un titolo culturale o di una
qualifica professionale, mancano dell'indispensabile vaglio della
specifica idoneità tecnica, che deve caratterizzare l'attività
professionale forense (sentenze n. 202 del 1987 e n. 127 del 1985).
4. - La disposizione denunciata consente di ammettere i laureati in
giurisprudenza che svolgono la pratica professionale ed hanno
frequentato per un anno lo studio di un avvocato, ad esercitare per
non più di sei anni il patrocinio davanti alle preture del distretto
nel quale è compreso l'ordine degli avvocati nel cui registro essi
sono iscritti. L'ammissione al patrocinio, per un tempo determinato e
per questioni di limitata competenza, si inserisce nel sistema della
pratica forense, che deve essere lodevolmente e proficuamente
esercitata per almeno due anni consecutivi, per partecipare agli
appositi esami, superati i quali è possibile conseguire l'iscrizione
nell'albo professionale.
La pratica deve essere svolta presso lo studio e sotto il controllo
di un avvocato; ma, dopo un anno, può essere anche svolta al di
fuori dello studio, esercitando, appunto, il patrocinio davanti alle
preture e trattando un determinato numero di questioni (art. 8 del
d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101).
Il dubbio di legittimità costituzionale proposto dal pretore di
Milano non investe la durata dell'esercizio del patrocinio da parte
del praticante, ma riguarda esclusivamente la possibilità che tale
patrocinio possa, per un tempo determinato, aver luogo.
La disciplina della pratica forense prevede che essa "comporti
sempre il compimento delle attività proprie della professione", che
comprendono la predisposizione e redazione di atti processuali (art.
2 e 6 del d.P.R. n. 101 del 1990), giacché il compimento di tali
atti costituisce un elemento della formazione professionale. Ciò
che inizialmente per almeno un anno avviene sotto il controllo e con
la responsabilità di un avvocato. Solo dopo questo primo periodo di
tirocinio, la pratica, con il compimento degli atti propri della
professione che essa comporta, può essere continuata mediante
l'autonoma trattazione di almeno venticinque procedimenti all'anno
(art. 8 del d.P.R. n. 101 del 1990). È da ritenere che la temporanea
e limitata ammissione al patrocinio che tale pratica comporta
presupponga una previa verifica e valutazione, da parte dello stesso
ordine professionale, del tirocinio già svolto (artt. 7 e 8 del
d.P.R. n. 101 del 1990).
Questo sistema non configura una deroga alla regola dell'esame di
Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, giacché
consente una attività, soggetta al controllo dell'ordine
professionale, compresa nell'ambito della pratica forense e che si
giustifica nei limiti in cui essa sia preordinata agli esami di
abilitazione; sicché in ogni caso deve essere disposta la
cancellazione dall'apposito registro, se gli esami non vengano
superati nel termine previsto.
Non è dunque violato l'art. 33, quinto comma, della Costituzione.
Né è leso il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.),
giacché la parte che conferisce il mandato ad un praticante
avvocato, si avvale della difesa tecnica di un soggetto che, sulla
base di determinati requisiti, è stato, sia pure temporaneamente,
ammesso al patrocinio. Infine la configurazione del patrocinio, per
un tempo determinato e per questioni di limitata competenza, come
elemento della pratica professionale forense, esclude la denunciata
violazione del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3
Cost.). Non può, difatti, essere effettuato utilmente il raffronto
con le discipline di altre professioni, peraltro neppure specificate
nell'ordinanza di rimessione, prendendo in esame uno solo degli
elementi che caratterizzano le attività preordinate all'accesso alla
professione. Né, infine, hanno alcun fondamento le situazioni
denunciate in relazione al patrocinio dei praticanti avvocati dinanzi
al giudice unico, patrocinio al quale essi continueranno ad essere
ammessi limitatamente ai procedimenti in precedenza attribuiti alla
competenza del pretore (art. 246 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come
sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374
(Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge
21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre
1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di Milano
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte