Sentenza n. 50/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1958 · relatore Giovanni Cassandro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale sarda nella seduta del 18 maggio 1957, avente
per oggetto la "costituzione dell'Istituto Regionale Incremento
Edilizio (I.R.I.E.)", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei Ministri, notificato il 29 novembre 1957, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 4 dicembre 1957 ed iscritto
al n. 25 del Registro ricorsi 1957.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione autonoma della Sardegna;
udita nell'udienza pubblica del 14 maggio 1958 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per
il ricorrente e gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la
Regione autonoma della Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'Assemblea regionale sarda approvò una prima volta il 18
maggio e una seconda volta il 15 novembre 1957 un disegno di legge
avente per oggetto la "costituzione dell'Istituto Regionale Incremento
Edilizio (I.R.I.E.)".
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio in data 22 novembre 1957, ha impugnato la legge e ha chiesto
che ne venga dichiarata la illegittimità costituzionale in toto e in
particolare degli artt. 8, 11, 12, 14, 15 e 16, nonché degli artt. 5,
13 e 15 dello Statuto dell'ente, che fa parte integrante della legge.
Il ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale il 29
novembre 1957 è stato depositato nella cancelleria della Corte il 4
del successivo mese di dicembre. Di esso è stata data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 dicembre 1957 e nel
Bollettino della Regione sarda del 16 dello stesso mese ed anno.
2. - La difesa del Presidente del Consiglio fonda il suo ricorso
sulla tesi che la disciplina della edilizia economica e popolare non
rientra nel potere legislativo della Regione. L'art. 3, lett. f, nel
conferire alla Regione la potestà di emanare norme di legge in materia
di "edilizia ed urbanistica", avrebbe inteso fare riferimento "alla
regolamentazione della tecnica edilizia nei riguardi delle sistemazioni
urbane, in relazione ai tipi di costruzione, al rispetto degli ambienti
tradizionali o di pregio artistico o paesistico, alla densità
ammissibile per unità di superficie e simili", non già alla diversa
materia dell'edilizia popolare, che è regolata da norme che hanno
intento sociale e assistenziale e pongono problemi di carattere
finanziario o di giustizia sociale. Ne consegue che la norma contenuta
nell'art. 10 delle disposizioni di attuazione D. P. R. 19 maggio 1950,
n. 327, secondo la quale "nulla è innovato per quanto riguarda la
disciplina dell'edilizia economica e popolare e le agevolazioni
disposte dallo Stato per favorirne lo sviluppo", norma che la Regione,
del resto, non ha a suo tempo impugnata, è nient'altro che
un'interpretazione legislativa dell'art. 3, lett. f, dello Statuto
regionale e a questo conforme.
Né, d'altra parte, nonostante la legge regionale impugnata
istituisca un ente di credito, la potestà legislativa della Regione
potrebbe trovare il suo fondamento nell'art. 4, lett. b, dello Statuto,
in virtù del quale la Regione può emanare norme in materia di
"istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario,
delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di
pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale".
Infatti l'I.R.I.E. è un ente che ha un fine specifico, quello di
esercitare il credito nel campo dell'edilizia popolare, e la norma
contenuta nell'art. 10 delle disposizioni di attuazione sopra citate,
che vieta di apportare innovazioni in questo campo, conterrebbe anche
il divieto di istituire e organizzare enti che si propongono di
esercitare il credito in favore della edilizia popolare.
3. - Oltre che in via generale la legge sarebbe viziata di
incostituzionalità in alcune sue norme particolari.
In primo luogo la difesa dello Stato ritiene che debba essere
dichiarata illegittima la norma contenuta nell'art. 5 della legge (per
inavvertenza la difesa dello Stato ritiene che codesto articolo faccia
parte dello Statuto), in virtù della quale "l'istituto è autorizzato
a concedere mutui anche agli enti pubblici della Regione secondo le
modalità che verranno fissate con legge successiva". Ritiene la
difesa dello Stato che codesta facoltà riconosciuta all'Istituto
rappresenti una deviazione dal fine per cui esso è istituito, e apra
la via a "un accaparramento del risparmio per esercizio del credito"
che potrebbe creare una situazione di squilibrio nei confronti degli
istituti di credito nazionale, che svolgono la loro attività in
Sardegna.
4. - L'illegittimità costituzionale degli artt. 8, 11 e 12 della
legge si fonderebbe sul carattere, come usa dire, concorrente o
complementare della legislazione regionale ex art. 4. Il legislatore
sardo non avrebbe osservato i limiti che tale legislazione incontra e
che non sono soltanto quelli posti dai principi generali
dell'ordinamento giuridico, ma anche quelli fissati dalla legislazione
specifica dello Stato nella materia, nel caso quella del credito.
L'art. 8, infatti, consentendo che i mutui concedibili dall'Istituto
possono essere garantiti "da ipoteca di primo grado sull'area dove deve
sorgere la costruzione o sugli immobili per i quali viene concesso il
finanziamento", è in contrasto con l'art. 3, secondo comma, della
legge 10 agosto 1950, n. 715, che dispone, invece, che la garanzia
ipotecaria deve essere presa e sull'area, e sugli immobili.
L'art. 11, stabilendo che i benefici della legge non possono essere
conseguiti da coloro che "hanno un reddito netto annuo tassabile ai
fini dell'imposta complementare ... superiore a L. 800.000, detratta la
quota afferente a redditi di lavoro", è in contrasto con l'art. 4
della legge statale 1 marzo 1952, n. 113, che ha modificato l'art. 4
della legge, 2 luglio 1949, n. 408, che stabilisce un limite diverso e
inferiore (iscrizione nei ruoli della imposta complementare per un
reddito tassabile superiore a lire 150.000 esclusa per l'intero la
parte afferente ai redditi di ricchezza mobile di cat. C1 e C2 e per
metà quella di ricchezza mobile di cat. B.).
L'art. 12, non prevedendo, tra le cause di decadenza dai benefici
accessori, l'estinzione del mutuo entro il quinquennio dalla data del
rilascio del certificato di abitabilità, è in contrasto con l'art. 9,
comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 715.
5. - Sotto altro profilo sarebbe da dichiarare l'illegittimità
costituzionale degli artt. 14, 15 e 16 della legge. Questi articoli,
infatti, costituendo un fondo di dotazione in lire 1 miliardo "da
ripartirsi sui bilanci della Regione in quattro esercizi a partire dal
1958 "(art. 14), un fondo di dotazione" fino alla concorrenza di lire
4 miliardi mediante appositi stanziamenti annuali sui bilanci della
Regione, a partire dall'esercizio 1958 "(art. 15), ponendo a carico
della Regione la differenza tra il tasso di interesse sulle cartelle
che l'Istituto è autorizzato a emettere e il tasso di impiego nonché
la eventuale differenza del prezzo di collocamento (art. 16),
violerebbero l'art. 81 della Costituzione, perché, per una parte
sarebbe indeterminato l'onere assunto dalla Regione e, per un'altra
parte, non s'indicherebbero le fonti di entrata che devono fronteggiare
la nuova spesa.
6. - Lo statuto dell'I.R.I.E. che, come si è visto, fa parte
integrante della legge impugnata, sarebbe in primo luogo e in via
generale viziato da illegittimità costituzionale, per il fatto che
sarebbe stato omesso il principio sancito nell'art. 11 del D.L.C.P.S.
5 agosto 1947, n. 778, per il quale "i regolamenti organici concernenti
la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica
ed economica dei personali degli enti ed istituti contemplati dal
precedente art. 10 (e sono quelli sottoposti a vigilanza dello Stato),
devono essere approvati mediante provvedimenti da emanare dal Ministro
competente di concerto con il Ministro per il tesoro". Vero è che lo
Statuto per la Sardegna prevede un potere legislativo regionale in
materia di ordinamento degli enti di credito, ma si tratta di un potere
legislativo concorrente e limitato, che rende limitata anche la
relativa attività amministrativa.
In particolare, poi, sarebbero illegittimi l'art. 15, che riserva
alla Giunta regionale i provvedimenti di scioglimento del Consiglio di
amministrazione e di nomina di un Commissario, - sottraendo così
l'Istituto alla vigilanza sull'esercizio del credito che spetta allo
Stato -, e l'art. 13 che, non prevedendo tra i membri del Collegio
sindacale rappresentanti dell'organo di controllo, violerebbe l'art.
100 della Costituzione, che prevede il controllo della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato (e nel caso
sarebbe da intendere la Regione) contribuisce in via ordinaria.
7. - La Regione, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro
Gasparri ed Egidio Tosato, ha depositato le sue controdeduzioni il 17
dicembre dello scorso anno.
Sul punto principale della controversia - se cioè la competenza
legislativa della Regione ex art. 3, lett. f, in materia di edilizia e
urbanistica, sia comprensiva della edilizia popolare, e quale rapporto
passi tra codesta norma e quella contenuta nell'art. 10 delle norme di
attuazione -, la difesa regionale sostiene preliminarmente che, se
l'art. 10 dovesse essere interpretato in senso contrario allo Statuto,
il fatto che esso non sia stato impugnato dalla Regione, non
precluderebbe alla Corte di giudicare della sua legittimità
costituzionale in via incidentale. E illegittimo costituzionalmente
dovrebbe ritenersi se esso pretendesse di escludere dalla competenza
legislativa della Regione sarda il settore della edilizia popolare,
esclusione che non è autorizzata né dalla lettera né dallo spirito
dello Statuto. In via subordinata, anche se si dovesse far conto
dell'art. 10 delle norme d'attuazione, "intendendolo come preclusivo di
ogni innovazione delle leggi statali in materia di edilizia popolare",
la legge sarda, avente una sfera di applicazione che non interferisce
con quella regolata dalle vigenti leggi statali, che perciò non
perdono efficacia nel territorio, non potrebbe essere considerata
costituzionalmente illegittima.
8. - La difesa della Regione respinge, poi, anche le censure mosse
dallo Stato a singoli articoli della legge e dello Statuto; all'art. 5,
perché la norma che vi è contenuta proporrebbe non già una questione
di costituzionalità, ma di opportunità economico-politica (e quindi
il ricorso dovrebbe essere dichiarato per questa parte inammissibile);
agli artt. 8, 11 e 12, perché le norme di leggi statali che si
assumono violate, non avrebbero la rilevanza di principi
dell'ordinamento e neppure di "principi stabiliti dalle leggi dello
Stato" ai sensi dell'art. 4 dello Statuto; agli artt. 14, 15 e 16,
perché l'art. 81, comma quarto, della Costituzione si riferirebbe
soltanto alle nuove e maggiori spese che incidono sul bilancio in corso
di attuazione, non già a quelle imputabili a esercizi futuri per le
quali si dovrebbe provvedere di anno in anno con le leggi di
approvazione del bilancio; alla mancata osservanza da parte dello
Statuto della disposizione contenuta nell'art. 11 del D.L.C.P.S. 5
agosto 1947, n. 778, perché questa disposizione non sarebbe
applicabile agli enti regionali di credito fondiario che rientrano
nella sfera di competenza sia legislativa sia amministrativa della
Regione (art. 4, lett. b, e 6 dello Statuto); all'art. 13 dello
Statuto, perché la norma dell'art. 100 della Costituzione prevede il
controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti
"a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria" e tale non è l'I.R.I.E.;
all'art. 15, infine, perché i poteri che sono da esso riconosciuti
alla Regione sono da considerare ricompresi nel potere di concedere
autorizzazioni in materia di credito, che lo Statuto regionale
attribuisce alla Regione. Per questi motivi la difesa della Regione
conclude chiedendo che la Corte costituzionale "previa pronunzia, se lo
ritenga necessario, sulla legittimità costituzionale dell'art. 10
D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, dichiari la inammissibilità del ricorso
per quanto concerne l'art. 5 della legge impugnata e respinga comunque
tutti i motivi di esso".
9. - Con memorie depositate rispettivamente il 30 e il 29 aprile
scorsi, tanto l'Avvocatura dello Stato, quanto la difesa della Regione,
hanno svolto e illustrato gli argomenti esposti nelle relative
deduzioni e controdeduzioni, insistendo segnatamente sui rapporti che
intercorrono tra le norme statutarie e le norme di attuazione.
Le due difese hanno poi esposto oralmente le rispettive tesi alla
pubblica udienza del 14 maggio 1958. Considerato in diritto :
1. - La difesa della Regione sarda ha fondato la legittimità della
legge di cui si discute in primo luogo sulla norma contenuta nella
lettera f dell'art. 3 dello Statuto. Sostiene, infatti, la difesa
regionale che la denominazione "edilizia e urbanistica" che compare
sotto quella lettera è tale, nella sua indeterminatezza, da consentire
di ricomprendervi anche la cosiddetta edilizia popolare. Ma è una
interpretazione che non può essere condivisa. L'urbanistica è quel
complesso di norme che regola "l'assetto e l'incremento edilizio dei
centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere" (legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 1), e che, snodandosi attraverso i piani
territoriali di coordinamento (art. 5 e segg.), i piani regolatori
generali (art. 7 e segg.), i piani regolatori particolareggiati (art.
13 e segg.) giunge, come a punto terminale, a disciplinare l'attività
edilizia vera e propria (art. 31 e segg.), dettando anche le direttive
alle quali si deve ispirare, nel campo della edilizia, la potestà
regolamentare dei comuni (art. 33). Sicché l'edilizia, nel suo
significato tradizionale di disciplina della costruzione e manutenzione
degli edifici, al fine di tutelare l'incolumità, l'igiene e la sanità
pubblica, la viabilità e il decoro cittadino (cfr. soprattutto R. D.
22 novembre 1937, n. 2015, convertito con modifiche in legge 25 aprile
1938, n. 710, e modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1393),
s'inserisce in massima parte nella materia dell'urbanistica e con
questa, comunque, è strettamente legata.
L'edilizia popolare, invece, va intesa e così comunemente
s'intende, come quel complesso di provvidenze che, sotto varia forma,
perseguono il fine di agevolare la soddisfazione di uno dei bisogni
fondamentali dell'individuo: quello dell'abitazione, che le vicende
economiche e sociali, collegate o provocate dai due conflitti mondiali,
hanno reso più acuto, e di tale natura da non consentire, di regola,
all'individuo di soddisfarlo coi soli suoi mezzi.
2. - Del resto, la difesa regionale non insiste su questa tesi, ma
ripiega sopra un'altra, che è poi quella, per dir così, ufficiale
della Regione, che si è richiamata espressamente, nell'art. 1 della
legge, alla lettera b dell'art. 4 dello Statuto. Secondo tale tesi, la
legittimità della legge troverebbe fondamento nella facoltà
legislativa riconosciuta alla Regione di istituire e ordinare gli enti
di credito fondiario ed agrario, le casse di risparmio, le casse
rurali, i monti frumentari e di pegno e le altre aziende di credito di
carattere regionale. La difesa regionale non si richiama alla
qualifica, che pur compare nella legge, dell'I.R.I.E. come di istituto
di credito fondiario; e ben a ragione, perché tale non può essere
definito un istituto che, come l'I.R.I.E., può svolgere, e con
modalità per certi aspetti sostanzialmente diverse, una soltanto delle
operazioni degli istituti di credito fondiario, e nemmeno istituzionale
di questi, ma eventuale e accessoria, consentita soltanto da qualche
anno da una legge del 1949 (3 luglio, n. 474) secondo la quale "gli
istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario possono...,
concedere... in deroga alle vigenti disposizioni legislative e
statutarie, anche mutui destinati alla costruzione, ricostruzione,
riparazione e sopraelevazione di edifici ad uso prevalente di
abitazione non di lusso" (art. 3).
Perciò la difesa regionale sostiene che l'I.R.I.E. rientra tra le
"altre aziende di credito di carattere regionale". Ma nemmeno questa
tesi è fondata. Il carattere regionale di codeste aziende,
all'esistenza del quale è subordinata la facoltà della Regione di
istituirle e ordinarle con legge, non può essere riferito
all'efficacia territoriale della loro attività: il limite territoriale
è, ovviamente, di qualsiasi attività legislativa e amministrativa
della Regione. Quel carattere regionale deve essere perciò ricercato
altrove. Gli istituti o aziende di credito contemplate dalla norma
contenuta nell'art. 4, lett. b, dello Statuto sono tutti quanti
istituti o aziende con carattere specifico, che svolgono un'attività
specializzata, e per le categorie di persone nel cui interesse operano,
e per i fini particolari che perseguono. Ne consegue che anche le
"altre" aziende di credito devono essere in egual modo caratterizzate,
nel senso che la loro "regionalità", per dire così, deve ritrovarsi
non soltanto nel limite territoriale di efficacia della loro attività,
ma anche nel fine loro assegnato, che in tanto può qualificarsi
regionale, in quanto il suo perseguimento sia affidato
istituzionalmente alla Regione.
Ora il fine di promuovere ed agevolare l'edilizia popolare non è
tra quelli riconosciuti alla Regione. La stessa difesa regionale non
si è dissimulata la gravità di questa obiezione, ed ha fatto ricorso
ancora una volta all'"edilizia" dell'art. 3, lett. f, dello Statuto,
interpretando, ovviamente, il termine "edilizia" come comprensivo
dell'edilizia popolare. Ma si è già visto che la facoltà di emanare
norme in materia di edilizia, significa facoltà di "regolare"
l'attività edilizia, non di "promuoverla" né, più precisamente, di
istituire enti con lo scopo "di favorire mediante la concessione di
mutui l'attività edilizia di tipo popolare" (art. 1 della legge
impugnata).
Se così è, risulta, in primo luogo, che la norma contenuta
nell'art. 10 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, secondo la quale
"nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina della edilizia
economica e popolare e le agevolazioni disposte dallo Stato per
favorirne lo sviluppo" non fa se non confermare le disposizioni
statutarie, e, in secondo luogo, che non occorre esaminare le censure
mosse dalla difesa dello Stato a singole disposizioni della legge
regionale, che deve considerarsi in toto illegittima.
3. - La difesa della Regione non ha richiamato la norma contenuta
nell'art. 5 dello Statuto, secondo la quale la Regione ha facoltà di
adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi
della Repubblica emanando norme di integrazione e di attuazione, tra
l'altro, anche in materia di "previdenza ed assistenza sociale" (lett.
b). Se si accogliesse la tesi, che non manca di un certo fondamento,
che la materia dell'edilizia popolare vada ricompresa sotto quella,
appunto, della previdenza e assistenza sociale, la Regione avrebbe
potuto emanare norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni
contenute nelle leggi statali. Ma anche a voler considerare questa
ipotesi, le norme della legge impugnata non sono di tale tipo, perché
innovano sostanzialmente nella legislazione statale in materia di
edilizia popolare, in qualche punto modificandola, in altri sostituendo
proprie norme a quelle statali, che occorrerebbe adattare e integrare,
e soprattutto configurando un tipo e una forma di finanziamento che non
trova riscontro nelle leggi dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
in accoglimento del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
sarda 18 maggio 1957, avente per oggetto "Costituzione dell'Istituto
Regionale Incremento Edilizio (I.R.I.E.)", in riferimento agli artt. 3,
lett, f, e 4, lett. b, dello Statuto per la Regione sarda.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1958.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte