Sentenza n. 50/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1959 · relatore Nicola Jaeger
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge della
Regione siciliana 1 luglio 1959, n. 1, recante "Provvidenze in favore
del Comune di Taormina", promosso con ricorso del Commissario dello
Stato per la Regione siciliana notificato il 3 luglio 1959, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il giorno 4 successivo ed
iscritto al n. 15 del Registro ricorsi del 1959.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nella pubblica udienza del 27 luglio 1959 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il ricorrente e gli avvocati Giuseppe Chiarelli, Leopoldo Piccardi
e Giuseppe Guarino per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 3 luglio 1959 al Presidente della
Regione siciliana e depositato nella cancelleria di questa Corte il 4
luglio 1959, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha
impugnato il decreto-legge 1 luglio 1959, n. 1, recante "Provvidenze in
favore del comune di Taormina", comunicato lo stesso 1 luglio al
Commissario dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello
Statuto speciale della Regione siciliana. Del deposito del ricorso
nella cancelleria è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 164 dell'11 luglio 1959, e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, n. 41 della stessa data, dal Presidente della
Corte costituzionale, il quale con decreto in data 4 luglio 1959 ha
anche provveduto alla riduzione dei termini per la presentazione delle
deduzioni e per la costituzione delle parti, nonché per il deposito di
memorie illustrative, ai sensi dell'art. 9 della legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1, considerati i motivi di particolare urgenza, che
erano il presupposto stesso del provvedimento adottato dalla Regione
siciliana nella forma di decreto legge, e che rendevano necessaria la
sollecita definizione del giudizio di legittimità costituzionale.
Il decreto legge impugnato, che reca le firme del Presidente della
Regione e degli Assessori per il turismo e lo spettacolo e per le
finanze, richiama nel preambolo lo Statuto della Regione siciliana, una
mozione approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 1 settembre
1947 e l'ordine del giorno approvato dalla stessa Assemblea nella
seduta pomeridiana del 21 marzo 1958, nonché la deliberazione della
Giunta regionale. Afferma l'urgente e assoluta necessità di adottare
provvidenze idonee alla valorizzazione del centro turistico di
Taormina, che trovasi in fase di regresso rispetto ad altre
privilegiate località del territorio nazionale, e la cui ripresa è di
vitale importanza, oltre che per le popolazioni della zona, per tutto
lo sviluppo del turismo in Sicilia. Aggiunge che l'adozione delle
provvidenze previste, indispensabili anche ai fini del risanamento del
bilancio del comune di Taormina, soddisfa alle condizioni particolari e
alle esigenze proprie della Regione.
Il decreto legge consta di tre articoli. Il primo dispone che è
confermata, per la durata di venti anni, rinnovabili, alla società "A.
Zagara", società per azioni, con sede in Palermo, avente causa dall'E.
T. A. L. (vale a dire dall'Ente turistico ed alberghiero della Libia),
l'autorizzazione concessa dal decreto 27 aprile 1949, n. 1,
dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, riguardo a tutte le
attività in esso contemplate. La predetta autorizzazione ha efficacia
anche nei confronti dei terzi.
L'art. 2 dispone che l'esercizio delle attività previste nel
precedente articolo sarà effettuato con le modalità, nei limiti ed
alle condizioni di cui al decreto presidenziale 28 maggio 1959, n.
203/A; che la società concessionaria dovrà iniziare, in via
provvisoria, l'esercizio delle predette attività entro cinque giorni
dalla pubblicazione del decreto legge, nel locale "Le Rocce", di
pertinenza della Amministrazione regionale; che, in difetto,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a gestire i servizi
concernenti le attività anzidette, sia direttamente ai sensi del
decreto legislativo 9 maggio 1950, n. 17, che per il tramite del
comune di Taormina.
Secondo l'art. 3 il decreto legge entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e sarà presentato immediatamente alla Assemblea regionale
per la sua conversione in legge.
2. - I voti e i provvedimenti richiamati nel testo del decreto
legge impugnato hanno il contenuto seguente.
Nella mozione approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 1
settembre 1947 si legge che detta Assemblea, considerate le disastrose
condizioni in cui versa il comune di Taormina, la paralisi
dell'industria turistica di quel centro e la conseguente stasi dello
sviluppo turistico siciliano, che da Taormina prende vita e vigore, la
crisi in cui è Venuta pertanto a trovarsi l'intera classe lavoratrice
del luogo e della zona,... considerati i provvedimenti straordinari
presi in simili circostanze per altri centri turistici del continente,
come S. Remo, Campione e Venezia, rispetto ai quali Taormina trovasi in
condizioni di ben più assillante necessità, considerato quanto più
recentemente è stato fatto dal Governo autonomo di Val d'Aosta, per il
comune di Saint Vincent,... "delibera di promuovere e sostenere tutti i
provvedimenti idonei a risollevare le condizioni del comune di Taormina
ed adeguare tale centro - come già San Remo, Venezia, Campione e Saint
Vincent - alle esigenze moderne del turismo internazionale"; un
emendamento aggiuntivo specificava: "consentendo, tra l'altro, con
tutti gli accorgimenti del caso, la istituzione di un casinò da
giuoco".
Nell'ordine del giorno approvato nella seduta pomeridiana del 21
marzo 1958 (nel corso della discussione di un disegno di legge,
divenuto poi legge regionale 18 aprile 1958, n. 12) l'Assemblea
regionale, considerato fra l'altro "che il problema dell'aggiornamento
e dello sviluppo delle attrezzature turistiche della zona
Taormina-Etnea, con enormi ripercussioni benefiche per tutto il turismo
siciliano, sarebbe largamente risolto con la concessione della gestione
di un casinò a Taormina, che da tempo immemorabile lo chiede, e con
maggiore insistenza oggi perché il decorso del tempo peggiora la
situazione di quella stazione di soggiorno, impegna il Governo ad
adottare gli opportuni provvedimenti per la realizzazione di un
complesso edilizio da destinare al Casinò di Taormina ed iniziative
annesse, e per assicurarne con tutte le necessarie garanzie il migliore
esercizio, tale da costituire quel richiamo al movimento turistico
internazionale, che simili attrazioni producono ovunque esse siano
state realizzate, compresi altri centri turistici italiani".
Il decreto 27 aprile 1949, n. 1, dell'Assessore per il turismo e lo
spettacolo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, 30 aprile 1949, n. 19), del quale si fa menzione nell'art. 1
del decreto legge impugnato, dispone che l'Ente turistico ed
alberghiero della Libia (E. T. A. L.) è autorizzato per venti anni a
svolgere in Sicilia i programmi inerenti al proprio scopo di incremento
turistico e alberghiero e tutte le attività connesse con lo scopo
anzidetto. già esercitate in Libia, ivi compreso l'esercizio del
giuoco d'azzardo. Nel preambolo si richiamavano i provvedimenti
legislativi dello Stato o del Governo generale della Libia, con i quali
l'E. T. A. L. era stato istituito (R. D. 31 maggio 1935, n. 1410),
autorizzato ad esercitare in Tripoli il giuoco d'azzardo, e
successivamente, in conseguenza degli eventi bellici, ad esercitare in
Italia tutte le attività economiche già condotte in Libia (R. D. 22
aprile 1943, n. 560, e decreto ministeriale 30 aprile 1947).
Il R. D. 31 maggio 1935, n. 1410, aveva istituito l'E. T. A. L.,
con personalità giuridica e sede in Tripoli, "avente lo scopo di
promuovere e di incrementare il movimento turistico in Libia, di
dirigere e coordinare l'azione che istituti, organizzazioni, società,
comitati e privati svolgono in tale campo, nonché di gestire alberghi
e svolgere ogni altra attività attinente allo scopo predetto".
Il decreto 30 aprile 1947 (in Gazzetta Ufficiale del 19 giugno
1947, n. 137) emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con i Ministri
per le finanze e il tesoro e per l'industria e commercio, richiamava la
legge 18 maggio 1942, n. 669, per la gestione in Italia delle attività
economiche esercitate nell'Africa orientale italiana, ed il decreto 22
aprile 1943, n. 560, che estendeva l'applicazione delle norme della
stessa legge alle attività economiche esercitate in Libia, per
accordare anche all'E. T. A. L. l'autorizzazione ad esercitare in
Italia gestioni alberghiere e le altre attività economiche previste
nell'art. 1 del decreto istitutivo dello stesso Ente.
Il decreto legislativo presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, concerne
fra l'altro le aziende regionali non costituite in forma autonoma e le
gestioni di particolari servizi od amministrazioni esercitate dalla
Regione.
Infine, il decreto presidenziale 28 maggio 1959, n. 203/A, al quale
rinvia l'art. 2 del decreto legge impugnato dal Commissario dello
Stato, è un provvedimento del Presidente della Regione siciliana
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione stessa, n. 34 del 6
giugno 1959, che risulta annullato di ufficio perché illegittimo, con
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 1098. Con
esso si confermava alla società "A. Zagara", quale avente causa
dell'E. T. A. L., l'autorizzazione concessa nel decreto 27 aprile 1949,
n. 1, dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, per la durata di
venti anni (art. 1), si poneva a carico della società la costruzione
dell'apposito Kursaal (art. 3), si determinavano limiti alla posta dei
"giuochi di fortuna" (art. 4) e la esclusione dal giuoco dei cittadini
residenti in Taormina, degli impiegati dello Stato e degli enti
pubblici, dei militari e dei minorenni (art. 5), si stabilivano le
percentuali da corrispondere alla Regione ed ai comuni di Messina e di
Taormina sui proventi lordi del giuoco (art. 7), si disciplinavano
altre modalità di esecuzione.
3. - I motivi, in base ai quali il Commissario dello Stato presso
la Regione siciliana ha chiesto la dichiarazione di illegittimità
costituzionale del decreto legge 1 luglio 1959, si trovano esposti come
segue nel ricorso.
Il ricorrente osserva che nel nostro ordinamento la determinazione
delle competenze ha carattere inderogabile e che ogni spostamento della
competenza legislativa non può non rappresentare un atto illegittimo,
se non trova fondamento in apposita norma costituzionale. Pertanto
l'autoassunzione da parte dell'organo esecutivo, in Sicilia, di poteri
che competono all'organo legislativo concreta una vera e propria
alterazione dell'ordinamento costituzionale della Regione. Esclusa la
possibilità di una applicazione analogica del disposto dell'art. 77,
secondo comma, della Costituzione, che rappresenta una deroga al
principio generale del sistema costituzionale, il ricorrente afferma
che la emanazione di decreti legge regionali può ammettersi solo per
quelle regioni, il cui statuto speciale espressamente li prevede, come
lo Statuto del Trentino-Alto Adige (art. 38, n. 5) e quello della Val
d'Aosta (art. 36). D'altra parte, il Governo della Regione siciliana
non si era mai avvalso finora di questa forma di attività legislativa.
Osserva inoltre il ricorrente, che in ogni caso deve essere sempre
rispettata la rigorosa disciplina posta all'istituto dallo stesso art.
77 della Costituzione, che riconosce al Governo la potestà di adottare
provvedimenti dotati di valore di legge, soltanto in casi straordinari
e di urgenza; il che presuppone indubbiamente, per l'esercizio della
eccezionale facoltà, la sussistenza di condizioni idonee a
giustificare provvedimenti, la cui omissione potrebbe determinare
conseguenze dannose per il pubblico interesse. Tali condizioni non
sussisterebbero nella specie, non vedendosi a quale assoluta ed
impellente necessità possa rispondere il dare attuazione a
provvedimenti, la cui origine risale al 1947, tanto più in un momento
in cui era stata eletta e già convocata, per la seduta del 7 luglio,
la nuova Assemblea regionale.
Sotto un altro profilo il ricorrente sostiene che il provvedimento
impugnato deve essere dichiarato illegittimo, a prescindere dalla forma
prescelta dal Governo della Regione, perché esso comporta l'esercizio
di una attività legislativa, che non può essere riconosciuta nemmeno
all'Assemblea regionale. A detta del ricorrente, sembra fuori di ogni
dubbio che il fine principale del provvedimento è quello di
autorizzare l'esercizio di una casa da giuoco, i cui proventi
alimenterebbero attività turistiche ed alberghiere connesse; ma, se
per questa ultima parte non si può contestare alla Regione la
competenza legislativa ex art. 14, lett. n, dello Statuto, non potrebbe
assolutamente ammettersi che nei poteri in materia di turismo possa
rientrare la facoltà di deroga alla legge penale, e in particolare
alle disposizioni dettate nel Codice penale agli articoli da 718 a 723.
La materia penale in senso proprio, con riguardo, cioè, al sistema di
norme che regolano a fini generali la condotta dei cittadini sotto il
profilo della individuazione dei reati, sarebbe sottratta alla
competenza regionale anche per costante giurisprudenza.
Secondo il ricorrente, anche il generico richiamo allo Statuto
contenuto nelle premesse del decreto non indica in alcun modo da quale
norma di esso il Governo regionale abbia creduto di potere trarre la
potestà di emettere il decreto in questione.
Infine, un altro motivo di censura si dovrebbe ravvisare nel fatto
che il provvedimento richiama il decreto del Presidente della Regione
in data 28 maggio 1959, n. 203/A, e il decreto dell'Assessore per il
turismo e lo spettacolo del 27 aprile 1949, n. 1, annullati e privati
di efficacia dal ricordato decreto del Presidente della Repubblica.
In difesa del Commissario dello Stato per la Regione siciliana si
è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 4 luglio 1959 nella cancelleria dellla Corte.
4. - In data 14 luglio 1959 si è costituito in giudizio il
Presidente della Regione siciliana, mediante deposito in cancelleria di
procura alle liti, con elezione di domicilio in Roma, conferita con
atto autenticato 11 luglio 1959, e delle deduzioni.
In queste il resistente conclude perché il ricorso proposto dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana sia dichiarato
inammissibile e subordinatamente respinto perché infondato.
Premessa una esposizione delle vicende legislative in materia di
case da giuoco in Libia, ed anche in alcune località del territorio
metropolitano, l'apertura delle quali venne autorizzata mediante
provvedimenti di varia natura e diverso valore formale, la difesa della
Regione ravvisa in tali vicende un sintomo della piena compatibilità
del gioco di azzardo "autorizzato" con le disposizioni penali.
Analogamente osserva che l'autorizzazione concessa all'E. T. A. L. nel
1947 venne bensì revocata con decreto ministeriale 3 marzo 1951, ma
perché ne erano venute meno le ragioni, senza alcun accenno a un
preteso contrasto di essa con le norme penali e con l'ordine pubblico.
In quanto alle "ragioni storiche che hanno provocato l'emanazione
del decreto legge impugnato", la difesa della Regione le ravvisa nel
fatto che il decreto del Presidente della Regione 28 maggio 1959, n.
203/A, anziché essere impugnato dallo Stato davanti alla Corte
costituzionale, venne annullato di ufficio in base all'art. 6 della
legge comunale e provinciale. Con questo comportamento, che il
resistente qualifica "incostituzionale e scorretto", in quanto "privava
la Sicilia del suo giudice naturale per la questione di
costituzionalità", "la Regione è stata costretta, per far valere la
sua volontà nei limiti garantiti dalla Costituzione, ad utilizzare un
atto di efficacia formale superiore, emanando quindi un decreto avente
forza di legge".
Esposte queste premesse di fatto, la difesa della Regione afferma
che il ricorso deve essere anzitutto dichiarato inammissibile, per la
parte in cui viene contestata la legittimità dell'uso del decreto
legge, poiché in casi del genere non sarebbe ammesso ricorso in via
principale per pretesa violazione in senso stretto della Costituzione,
ma solo per questioni di competenza, ai sensi degli articoli 127 della
Costituzione e 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87. Nemmeno
potrebbe essere utilizzato al proposito l'art. 25 dello Statuto
speciale per la Regione siciliana, in primo luogo poiché questa norma
concerne le sole leggi e non anche gli atti aventi forza di legge, in
secondo luogo poiché la norma è stata dettata per l'Alta Corte e non
per la Corte costituzionale.
La stessa difesa aggiunge, in via più subordinata, che la Corte
costituzionale non può valutare il grado di indifferibilità ed
urgenza, essendo rimesso il sindacato su questo requisito
esclusivamente al giudizio politico dell'Assemblea.
Altro motivo di inammissibilità del ricorso, nella parte in cui
censura il contenuto del decreto legge, sarebbe costituito secondo la
Regione dalla acquiescenza, per il fatto che lo Stato non ha fatto
ricorso per conflitto di attribuzione in relazione ai diversi
provvedimenti emanati dalla Regione nella materia, nel 1949, nel 1950
e, da ultimo, con il decreto presidenziale 28 maggio 1959, n. 203/A.
Con tale inattività lo Stato avrebbe riconosciuto in modo specifico la
piena appartenenza della materia alla competenza regionale.
Nel merito la difesa della Regione afferma che il ricorso è
infondato, anzitutto perché il potere di decretazione di urgenza trova
il suo fondamento nello stato di necessità e sussiste quindi anche nel
silenzio della legge, salva la responsabilità politica del Governo nei
confronti dell'Assemblea. Esso può essere giustificato in base a un
principio generale dell'ordinamento positivo, desumibile da una
pluralità di norme e che trova un esplicito fondamento, rispetto alle
Regioni, nell'art. 126 della Costituzione; né si deve dimenticare che
lo Statuto siciliano fu emanato prima della Costituzione e mentre
vigevano, per gli organi del Governo centrale, le norme della legge 31
gennaio 1926, n. 100. Infine, una sentenza dell'Alta Corte per la
Regione siciliana (7 febbraio 1950, n. 13), che riconobbe la
applicabilità alla Sicilia dell'art. 76 della Costituzione, dovrebbe
indurre ad ammettere la estensione analogica anche delle norme sulla
decretazione di urgenza.
In quanto al motivo della incompetenza della Regione, affermato nel
ricorso sul presupposto che essa avrebbe legiferato in materia penale,
interferendo nella materia disciplinata negli articoli 718 e seguenti
del Codice penale, i quali vietano il gioco d'azzardo, la difesa del
resistente espone diverse considerazioni. Essa osserva in via
preliminare che altro è modificare la norma penale, altro modificare
il presupposto normativo che rende la norma penale applicabile, quali i
numerosi precetti in materia di agricoltura, industria e commercio,
urbanistica, miniere, che sono sanzionati penalmente: autorizzando
l'esercizio della casa da gioco, la norma siciliana non avrebbe
modificato la norma penale, ma solo fatto venir meno, in un caso
particolare, il presupposto per la sua applicazione.
Aggiunge che gli articoli 718 e seguenti del Codice penale si
applicano solo nei confronti delle case da gioco non autorizzate,
altrimenti dovrebbero considerarsi illecite tutte le altre case
esistenti in Italia, che hanno avuto a fondamento meri atti
amministrativi e non leggi modificatrici del precetto sanzionato
penalmente. Del resto, il decreto legge impugnato non avrebbe neppure
rilasciato l'autorizzazione per il gioco d'azzardo, perché tale
autorizzazione era già posseduta dalla società "A. Zagara", quale
avente causa dell'E. T. A. L., ma solo consentito l'esercizio del gioco
a Taormina; di guisa che il decreto in questione, malgrado la forma di
legge, non sarebbe che un atto di attuazione della legge 18 maggio
1942, n. 662, al pari del decreto interministeriale del 1947, della cui
liceità nessuno avrebbe mai dubitato, tanto che esso venne poi
revocato nel 1951 per ragioni di opportunità, non di legittimità.
Richiama infine le finalità e le caratteristiche obbiettive del
decreto impugnato, da inquadrare nella materia del turismo. Sulla base
dei precedenti legislativi esistenti, la difesa della Regione sostiene
che nel nostro ordinamento il divieto del gioco d'azzardo "non è
assoluto, ma poggia su una valutazione comparativa delle esigenze della
moralità e delle altre esigenze pubbliche"; poiché sarebbe "rimesso
al potere discrezionale del legislatore stabilire caso per caso se
debba darsi la preminenza alle esigenze del buon costume o a quelle
turistiche, finanziarie e così via", sempre secondo la difesa,
"detenendo potestà legislativa esclusiva in materia turistica, la
Regione siciliana detiene quindi anche il potere di assegnare, con
determinate cautele, la preminenza in un particolare caso ai fini
turistici, rispetto alla tutela del buon costume".
5. - Successivamente l'Avvocatura generale dello Stato ha
depositato una memoria, che reca la data del 18 luglio 1959, nella
quale sono maggiormente illustrati gli argomenti esposti nelle
deduzioni, anche con la esposizione di alcuni dati di fatto, come
quello che il decreto del 1949 dell'Assessore regionale non fu mai
registrato e quindi non fu mai efficace, e con la riproduzione dei
testi dei provvedimenti e del parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 23
giugno 1959, relativo alla proposta di annullamento d'ufficio del
decreto 28 maggio 1959, n. 203/A, del Presidente della Regione.
Con memoria che reca la data del 20 luglio 1959, la difesa della
Regione ha pure insistito sugli argomenti già esposti ed ha affermato
essere incontestabile che sia il decreto del Presidente della Regione
28 maggio 1959, n. 203/A, sia il decreto legge 1 luglio 1959, malgrado
la diversa efficacia formale, non costituiscono che "atti accessori"
dell'iniziale decreto 27 aprile 1949, di cui rappresentano lo
svolgimento. Ha poi sviluppato particolarmente, in replica al secondo
motivo del ricorso, la tesi che possono aversi tipi di beni giuridici,
protetti da norme penali, che hanno il carattere della disponibilità e
che, entro questa categoria, ne esistono alcuni che sono disponibili
non già da parte di un privato cittadino, ma da parte di pubblici
poteri. Poiché di solito il potere di disporne è esercitato dallo
stesso legislatore che pone la norma penale, il fenomeno è sfuggito
all'attenzione, ma esso merita di essere considerato quando, esclusa la
competenza legislativa regionale a emanare norme penali, si ponga
invece il problema se la Regione possa, in una materia che è compresa
nella propria competenza e al fine di soddisfare interessi pubblici che
ad essa fanno capo, disporre di beni giuridici protetti da norme
penali; con che essa non emanerebbe, né abrogherebbe alcuna norma
penale, e neppure vi derogherebbe, ma eliminerebbe uno degli elementi,
in considerazione dei quali il legislatore ha considerato una
determinata azione come illecita e l'ha quindi configurata come reato.
All'udienza i difensori delle parti hanno illustrato le tesi svolte
negli scritti difensivi, confermando le rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La Regione ha opposto al ricorso le eccezioni di
inammissibilità, che si sono riferite, e che la Corte ritiene
opportuno esaminare congiuntamente, anziché singolarmente in relazione
ai motivi del ricorso.
Nelle deduzioni scritte, nella memoria e nella discussione orale la
difesa della Regione ha svolto ampiamente la tesi che il ricorso
dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in particolare per quanto
concerne il primo motivo, perché la legge non consentirebbe qualsiasi
ricorso in via principale fondato sulla violazione della Costituzione,
ma solo quello per vizi di competenza. Perciò si è anche accennato in
tali scritti alla figura del conflitto di attribuzione, che non ricorre
e non può ricorrere nel caso del presente giudizio, il quale concerne
la legittimità di un atto legislativo, emesso in forma capace di
attribuire alle sue disposizioni forza di legge, anche se poi si
sostiene che esso sarebbe semplicemente un atto necessario e di
esecuzione di un precedente provvedimento amministrativo.
Gli argomenti addotti dalla difesa della Regione a sostegno di
questa tesi non sono da accogliere. Si è affermato che nella specie
dovrebbe considerarsi applicabile, anche per il principio generale
della unità giurisdizionale, che escluderebbe la ammissibilità di un
trattamento diverso per la Sicilia rispetto alle altre Regioni, la
norma dell'art. 127 della Costituzione. Si è poi detto che questo
disciplina anzitutto il controllo preventivo di legittimità e lo
contiene entro i limiti della questione di competenza, come risulta dal
tenore del quarto comma, che prevede il rinvio della legge solo per il
vizio di incompetenza; e che, d'altra parte, il comma seguente deve
considerarsi strettamente legato al quarto. Il controllo di
legittimità costituzionale, che va tenuto ben distinto da quello sulla
osservanza della ripartizione delle competenze, sempre secondo la
difesa della Regione, sarebbe sempre regolato nel sistema
costituzionale italiano in modo del tutto diverso, e cioè attraverso
la proposizione in via incidentale della questione di legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello
Stato e delle Regioni; così soltanto si potrebbe attuare infatti una
duplice fase di controllo, esercitato prima ad opera del giudice del
processo principale e successivamente, se del caso, della Corte
costituzionale.
Senonché questa Corte ha già avuto più volte occasione di
interpretare l'art. 127 della Costituzione, anche in tema di ricorsi
proposti dallo Stato contro le Regioni, ed ha ritenuto che la parola
"competenza" usata in tale disposizione comprenda ogni violazione di
norme costituzionali, quale che sia il vizio di legittimità
costituzionale denunciato, compreso quello di illegittimità formale.
Essa ha anche precisato recentemente che la Regione eccede dalla
propria competenza legislativa non soltanto se legifera in materia non
compresa nella specifica elencazione della norma statutaria, ma anche
quando emana disposizioni legislative in contrasto con la Costituzione,
e che in tal caso vizio di competenza e vizio di illegittimità
costituzionale coincidono (sentenza 30 aprile 1959, n. 30); ed ha poi
ritenuto tale principio valido per tutte le Regioni, compresa la
Sicilia (sentenza 15 luglio 1959, n. 47).
La eccezione di inammissibilità del ricorso per questa parte non
può pertanto essere accolta.
2. - Secondo la difesa della Regione, il ricorso del Commissario
dello Stato sarebbe poi, per altro verso, inammissibile per
acquiescenza: il decreto impugnato non costituisce il primo atto di
intervento della Regione nella materia; vi erano stati per il passato
il decreto assessoriale 27 aprile 1949, il decreto assessoriale 20
maggio 1950 e, da ultimo, il decreto del Presidente della Regione 28
maggio 1959, n. 203/A, i quali tutti non hanno formato oggetto di
ricorso per conflitto di attribuzione. Con tale inattività lo Stato
avrebbe riconosciuto, in modo specifico, la piena appartenenza della
materia alla competenza regionale.
Anche su questo punto, peraltro, la Corte costituzionale ha già
avuto più volte occasione di pronunciarsi. Con sentenza 7 marzo 1957,
n. 44, essa, pur non escludendo a priori che nei giudizi di
legittimità costituzionale proposti in via principale possano avere
rilevanza preclusioni che spiegano efficacia nei giudizi inter partes,
dichiarava che in tali giudizi non possono trovar posto istituti, come
quello della inammissibilità del ricorso per acquiescenza, quali sono
stati specialmente elaborati nella giurisprudenza amministrativa. Con
la sentenza 16 dicembre 1958, n. 77, la Corte confermava tale
principio, osservando che il Collegio non si era discostato e non
riteneva di doversi discostare da questo indirizzo. E altrettanto
ritiene nel caso del presente giudizio.
3. - Respinte le eccezioni di inammissibilità proposte dalla
difesa della Regione; si deve passare all'esame del primo motivo del
ricorso del Commissario dello Stato, il quale sostiene che la Regione
siciliana non può emanare decreti legge, ma soltanto leggi.
Lo Statuto speciale della Sicilia non contiene alcuna disposizione
esplicita sull'argomento. Da questa constatazione il Commissario dello
Stato deduce la conseguenza che i decreti legge non sono ammissibili
perché, trattandosi di una forma eccezionale di attività legislativa,
che importa una deroga alle regole di competenza, sarebbe stata
necessaria una norma costituzionale apposita. La difesa della Regione,
al contrario, afferma che il potere di decretazione di urgenza trova il
suo fondamento nello stato di necessità e sussiste quindi anche nel
silenzio della legge; aggiunge poi che esso corrisponde ad un principio
generale dell'ordinamento positivo, desumibile da una pluralità di
norme, quali l'art. 77 della Costituzione, la legge 13 gennaio 1926, n.
100, l'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, gli
articoli 153, 140, 251, 324 della legge comunale e provinciale del 1915
e l'art. 342 di quella del 1934, l'art. 353 del testo unico delle leggi
sanitarie, ecc. Essa attribuisce poi un valore particolare alla norma
contenuta, per le Regioni a statuto ordinario, nell'art. 126 della
Costituzione, che riconoscerebbe il potere di decretazione d'urgenza
alla Giunta (rectius, Commissione di tre membri) nominata a seguito
dello scioglimento del Consiglio regionale. Essa ricorda anche la
sentenza 7 febbraio 1950, n. 13, dell'Alta Corte per la Regione
siciliana, che riconobbe l'applicabilità alla Sicilia dell'art. 76
della Costituzione, con un procedimento analogico che dovrebbe valere
anche per le norme sulla decretazione di urgenza; e osserva che ogni
delegazione presuppone una particolare posizione dell'organo delegato,
capace di esercitare il potere che gli viene conferito, e che, se il
Governo regionale può emanare norme in base alla delegazione, non si
vede perché non potrebbe farlo ove sussistano le condizioni della
decretazione di urgenza. Rileva poi gli inconvenienti e i pericoli di
una soluzione negativa, contestando decisamente che su materie di
competenza regionale possa emettere decreti legge lo Stato. In quanto
alle difficoltà di funzionamento della procedura di controllo
preventivo su provvedimenti di urgenza regionale, afferma che il
principio di urgenza dovrebbe prevalere comunque anche sui controlli
previsti per le leggi ordinarie.
4. - Ad avviso della Corte, questi argomenti non possono condurre
ad una soluzione affermativa del problema in esame, come non può
trovare applicazione nella specie la tesi che attribuisce carattere ed
efficacia di fonte del diritto alla necessità, poiché nell'ambito
dell'ordinamento costituito non esiste alcuna possibilità di derogare
all'ordine delle competenze. Né il richiamo all'art. 134 della
Costituzione, né quello all'art. 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
possono valere ai fini della presente causa, perché né l'una né
l'altra norma prevedono o escludono espressamente la figura del decreto
legge.
Nemmeno si può ritenere che dalle numerose disposizioni
legislative, ricordate dalla difesa della Regione, le quali regolano
ipotesi molto diverse fra loro, e le regolano con soluzioni diverse,
possa desumersi la sussistenza di un principio generale
dell'ordinamento, per il quale gli organi del potere esecutivo
sarebbero autorizzati a sostituirsi a quelli legislativi ogni qualvolta
ravvisassero, o pretendessero di ravvisare, situazioni esigenti un
pronto intervento del legislatore.
L'art. 77 della Costituzione, approvato non senza opposizioni
dall'Assemblea costituente, proclive a diffidare di possibili abusi, da
parte del potere esecutivo, subordina l'adozione di provvedimenti
provvisori con forza di legge da parte del Governo a presupposti molto
gravi (casi straordinari di necessità e d'urgenza) ed esige
adempimenti successivi sottoposti a termini rigorosi, al punto che, se
le Camere legislative chiamate a convertire in legge quei provvedimenti
sono sciolte, esse devono essere convocate appositamente e riunirsi
entro cinque giorni.
Lo Statuto speciale della Regione siciliana, che non prevede
siffatti provvedimenti provvisori, non contiene ovviamente neppure
alcuna precisazione di presupposti, di termini e forme per la
conversione, tanto che il Presidente della Regione ha ritenuto di
dovere egli stesso dettare una disposizione apposita (art. 3).
Nessun argomento si può ricavare dalla esistenza in Sicilia di
leggi di delegazione e tanto meno dalla giurisprudenza di questa Corte,
che non ha avuto ancora occasione di esaminare ex professo la questione
della ammissibilità di siffatte leggi nell'ordinamento siciliano.
Anzi, dal testo della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 (modificata
con le leggi 1 settembre 1949, n. 52, e 3 gennaio 1952, n. 1), recante
una "Delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della
Regione", poi rinnovata ripetutamente, si desumono argomenti in senso
del tutto opposto.
Nell'art. 1 di detta legge si leggeva invero una delegazione della
potestà di emanare norme aventi forza di legge al Governo della
Regione, oltretutto "su conforme parere delle Commissioni legislative
permanenti dell'Assemblea, nei limiti delle rispettive competenze",
tanto in ordine all'organizzazione ed al funzionamento provvisorio
degli uffici e dei servizi della Regione, quanto "nei casi in cui sia
opportuno provvedere con urgenza in rapporto alle condizioni
particolari ed alle esigenze proprie della Regione".
Il conferimento di una siffatta potestà legislativa di urgenza al
Governo della Regione da parte dell'Assemblea regionale, per tempo
determinato e previo parere vincolante delle Commissioni legislative,
dimostra che l'Assemblea stessa riconosceva che il Governo regionale
non era già investito di tale potestà, perché non si poteva ritenere
applicabile, neppure in via analogica, la norma contenuta nell'art. 77
della Costituzione della Repubblica. Perciò l'Assemblea credette di
poter supplire, con una legge ordinaria, al difetto di una norma
attributiva di competenza.
D'altra parte non sussistono le pretese analogie fra l'istituto
della delegazione legislativa e quello della decretazione di urgenza,
che si fondano su presupposti del tutto diversi. Il primo deriva
infatti da una unità di intenti fra l'organo titolare del potere
legislativo ed il Governo, a cui le Assemblee stesse conferiscono la
potestà di legiferare su materie, che difficilmente si presterebbero
ad essere regolate attraverso lunghi e complicati dibattiti da collegi
molto numerosi; e, del resto, nel nostro sistema, l'esercizio del
potere delegato è limitato nel tempo e vincolato a direttive precisate
nella legge di delegazione. Tali presupposti non ricorrono invece nel
caso del decreto legge, che è un atto del quale il Governo si assume
da solo tutta la responsabilità e che deve trovare immediata
applicazione, così che l'accertamento della sussistenza delle
condizioni di urgente necessità può aver luogo soltanto in un momento
successivo e quando le norme emanate hanno già prodotto effetti
giuridici rilevanti e non sempre riparabili in caso di mancata
conversione.
Del tutto fuori di luogo è poi il richiamo alle disposizioni
dell'art. 126 della Costituzione, dettato per le Regioni a statuto
ordinario: esse disciplinano una situazione veramente eccezionale, come
è quella dello scioglimento di autorità del Consiglio regionale e
attribuiscono un potere molto diverso, di provvedere alla ordinaria
amministrazione di competenza della Giunta regionale, compiendo tutti
gli atti improrogabili, ad un organo straordinario nominato dal
Presidente della Repubblica, ben distinto dall'organo titolare del
potere esecutivo della Regione.
Comunque, nello Statuto della Regione siciliana, esiste una norma
apposita (art. 8), che non contiene neppure la menzione di quel potere.
Giova rilevare, oltretutto, che nella vita delle Regioni può
configurarsi assai più raramente la eventualità di situazioni
talmente gravi ed urgenti, da richiedere l'intervento immediato di atti
legislativi emanati dall'organo del Governo e ciò, non solo a causa
delle limitazioni inerenti alla potestà legislativa delle Regioni, che
può essere esercitata solo su determinate materie, rispetto alle quali
situazioni del genere o non sono facilmente immaginabili o sono
superabili mediante provvedimenti eccezionali di ordine diverso, come
in materia sanitaria. Si deve tener presente infatti che i procedimenti
per l'approvazione delle leggi possano svolgersi molto più
speditamente nelle Regioni, le quali hanno una sola assemblea
legislativa, meno numerosa.
Per tutte queste considerazioni la Corte non ritiene neppure di
poter accogliere la tesi della difesa della Regione, la quale sostiene
di ricavare un principio generale, che informerebbe il sistema dei
nostri ordinamenti regionali, da alcune disposizioni di altri statuti,
come quelli del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta. Il sistema
adottato dalla Costituente, nei limiti in cui si può parlare di
sistema unitario, essendo ben note le diversità sussistenti fra gli
ordinamenti delle Regioni a statuto speciale, che non consentono il
ricorso a procedimenti analogici, è del tutto diverso. E lo dimostrano
proprio le disposizioni ricordate della difesa della Regione, perché
l'art. 38, n. 5, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e
l'art. 36 dello Statuto della Regione della Val d'Aosta, se vengono
interpretati correttamente, in base ai termini in essi adoperati
("provvedimenti", "deliberazioni", "ratifica"), ben diversi da quelli
usati nelle norme che disciplinano il potere di decretazione di
urgenza, e se vengono posti in correlazione con l'intero testo e con
altre particolari disposizioni (specialmente l'art. 40 dello Statuto
del Trentino-Alto Adige), portano a ritenere che vi si preveda soltanto
il potere di emanare dei provvedimenti amministrativi.
Questa conclusione è poi confermata dalla osservazione che è
pienamente coerente con il sistema che la Costituente, nel regolare la
organizzazione delle Regioni, dettando le norme sull'esercizio delle
varie potestà, abbia voluto osservare il principio della divisione dei
poteri ancora più rigorosamente che nell'ordinamento costituzionale
dello Stato, garantendo anche in esse la massima osservanza dei
principi democratici.
Il ricorso del Commissario dello Stato deve essere pertanto accolto
per il primo motivo, proposto in via principale, senza che occorra
esaminare altre questioni, come quella concernente il potere della
Corte di controllare la sussistenza delle condizioni di necessità e di
urgenza, che non hanno ragione di essere, e gli altri motivi proposti
in via subordinata. Rimangono pertanto del tutto impregiudicate anche
le questioni riguardanti il contenuto del provvedimento e la competenza
della Regione a disciplinare la materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte
dalla difesa della Regione siciliana;
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto legge della
Regione siciliana in data 1 luglio 1959, recante "Provvidenze in favore
del Comune di Taormina".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1959:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte