Sentenza n. 50/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/05/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 14
luglio 1960, n. 1011, contenente norme sui licenziamenti individuali
dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 maggio 1964 dalla Corte d'appello di
Napoli nel procedimento civile vertente tra Perna Vincenzo e l'impresa
Pastore Vincenzo, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 28
novembre 1964;
2) ordinanza emessa il 23 dicembre 1964 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra la Società Irradio e Casamassima
Gina, iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 27 marzo 1965;
3) ordinanza emessa il 24 novembre 1964 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra la Società Officina elettrica
italiana Martelli e Corrada Luigi, iscritta al n. 19 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 85 del 3 aprile 1965;
4) ordinanza emessa il 3 marzo 1965 dal Pretore di Monza nel
procedimento civile vertente tra il Mobilificio Vergani e Tassinato
Giuseppina, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965;
5) ordinanza emessa il 27 gennaio 1965 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Peri Rosanna e la Società
Tubettificio di Corbetta, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze
1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del
10 luglio 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione dell'impresa Pastore, della Società
Irradio, di Perna Vincenzo, Tassinato Giuseppina e Peri Rosanna;
udita nell'udienza pubblica del 2 marzo 1966 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio:
uditi l'avv. Ubaldo Prosperetti, per l'impresa Pastore, l'avv. Ugo
Cominelli, per la Società Irradio, gli avvocati Vincenzo Mazzei,
Valente Simi e Benedetto Bussi, per Perna Vincenzo e Peri Rosanna, ed
il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 5 maggio 1964 nel procedimento tra
Vincenzo Perna e Vincenzo Pastore la Corte di appello di Napoli -
Sezione Magistratura del Lavoro - ha sollevato di ufficio la questione
di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, col
quale, in forza della delega contenuta nella legge 14 luglio 1959, n.
741, è stato disposto che per le attività per le quali fu stipulato
l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti
individuali i rapporti di lavoro sono regolati da norme giuridiche
conformi alle clausole di questo.
Secondo l'ordinanza il decreto delegato ha reso obbligatorie erga
omnes disposizioni estranee alla finalità di assicurare minimi di
trattamento economico e normativo, finalità che, indicata dalla legge
di delegazione, acquista il carattere di criterio direttivo per
l'esercizio della delega: l'accordo interconfederale recepito nella
legge delegata si limita, invece, a disciplinare i rapporti fra le
contrapposte associazioni sindacali ed ha un contenuto strumentale e
processuale. Alla conseguente violazione dell'art. 76 della
Costituzione si aggiunge, secondo il giudice a quo, un contrasto fra il
decreto presidenziale impugnato e l'art. 102 della Costituzione,
giacché il carattere di arbitrato irrituale o libero vien meno nel
momento in cui la prevista procedura viene imposta ai non iscritti: non
essendo infatti possibile ritenere che alle associazioni ed agli
arbitri sia stata conferita la rappresentanza legale dei datori di
lavoro e dei lavoratori, gli arbitri vengono ad assumere le funzioni di
giudici speciali.
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 28 novembre 1964.
Nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Vincenzo Pastore,
rappresentato dall'avv. Ubaldo Prosperetti (atto depositato il 15
dicembre 1964) ed il sig. Vincenzo Perna, rappresentato dagli avvocati
Aurelio Becca, Vincenzo Percopo, Benedetto Bussi e Vincenzo Mazzei
(atto depositato il 16.12.1964): è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato (atto depositato il 17.12.1964).
La difesa del Pastore, dopo aver ricordato la sentenza n. 129 del
1963 di questa Corte e la successiva giurisprudenza, osserva: a) tutte
le clausole dell'accordo interconfederale recepito nel D.P.R. n. 1011
del 1960 esulano dall'oggetto definito nella legge di delega perché
non riguardano i minimi di trattamento economico e normativo, hanno
natura strumentale e processuale, disciplinano i rapporti fra le
associazioni e introducono una procedura conciliativa che presuppone
l'appartenenza dei lavoratori e dei datori di lavoro alle associazioni
stesse; b) il collegio di arbitrato viene ad assumere nel sistema della
legge delegata il carattere di giurisdizione speciale, perché sottrae
la nomina dei componenti alla volontà delle parti, presuppone la
rappresentanza legale dei datori di lavoro e dei lavoratori non
iscritti e sottrae la funzione giurisdizionale alla magistratura; c) il
decreto impugnato viola l'art. 39 della Costituzione, a causa della
stretta connessione della procedura con l'appartenenza alle
associazioni sindacali; d) l'illegittimità costituzionale risulta
implicitamente dalle stesse considerazioni svolte nella sentenza n. 129
del 1963 di questa Corte. La difesa ricorda infine i numerosi scritti
dottrinali che hanno messo in evidenza i vizi della legge delegata.
La difesa del Perna sostiene, invece, che le norme contenute
nell'accordo interconfederale attengono alla parte normativa del
rapporto di lavoro e, pertanto, rientrano certamente nell'oggetto della
delega; esclude, altresì, che sussista una violazione dell'art. 102
della Costituzione. La giurisprudenza, si osserva, ha ritenuto che
l'accordo interconfederale del 1950 consta di una parte sostanziale,
giacché introduce il principio della sindacabilità dei motivi del
licenziamento, ed una parte procedurale, relativa alla istituzione di
un arbitrato irrituale. La richiesta dell'arbitrato è meramente
facoltativa, perché il lavoratore può rivolgersi direttamente
all'autorità giudiziaria ed il datore di lavoro non è obbligato ad
aderire alla procedura conciliativa: sicché resta inviolata la
competenza del giudice ordinario. Si osserva infine che non può
neppure configurarsi il contrasto delle norme delegate con l'art. 39
della Costituzione proprio perché il datore di lavoro, iscritto o non
iscritto all'associazione stipulante, può non aderire al meccanismo di
conciliazione previsto nell'accordo.
L'Avvocatura dello Stato, dopo aver descritto la disciplina
disposta dall'accordo interconfederale, esclude che nel decreto
delegato possano ravvisarsi i vizi denunziati nell'ordinanza di
rimessione. Quanto al preteso eccesso di delega, si osserva che quando
la legge delegante ha posto come obbiettivo e limite delle norme
delegate la garanzia dei minimi di trattamento economico e normativo ha
avuto di mira anche la disciplina degli istituti che in via strumentale
si riconducono all'oggetto della delega. Dopo aver ricordato la
giurisprudenza della Corte, ed in particolare la sentenza n. 129 del
1963, con la quale venne ritenuta illegittima la ricezione di patti
strumentali quando manchi una inscindibile relazione tra fine
prescritto dalla legge delegante e mezzo prescelto dalla legge
delegata, l'Avvocatura rileva che la immediatezza del nesso di
strumentalità è evidente quando venga in esame il momento della
tutela dei diritti scaturiti dal rapporto di lavoro: la previsione
dell'art. 1 della legge delegante comprende tutti gli strumenti
attinenti alla posizione del lavoratore, primi fra tutti quelli che
mirano a rafforzare la garanzia di conservazione del posto. L'accordo
interconfederale stabilisce un nuovo equilibrio in tema di recesso, e
perciò non può accogliersi l'interpretazione restrittiva prospettata
dal giudice a quo, secondo il quale si tratterebbe esclusivamente di
una disciplina attinente ai rapporti fra le associazioni in ordine alla
procedura di conciliazione e di arbitrato. L'Avvocatura mette in
evidenza come l'accordo si inquadra nella tendenza ad attenuare la
portata dell'art. 2118 del Codice civile, che risponde ad una esigenza
di parità meramente formale nel rapporto di lavoro, laddove ora si
tende a trasformare il potere di recesso da arbitrario in
discrezionale: prospettiva nella quale perfettamente si inquadrano le
clausole dell'accordo, che ha natura sostanziale, dal momento che
l'apprestamento degli strumenti di conciliazione e di arbitrato è un
posterius rispetto al prius costituito dal vincolo del datore di lavoro
al rispetto di determinati criteri nell'esercizio della facoltà di
licenziamento. Circa la questione relativa alla denunziata violazione
dell'art. 102 della Costituzione, l'Avvocatura ne sostiene
preliminarmente l'inammissibilità, perché rientra nei compiti del
giudice trarre le conseguenze dall'accertamento del contrasto fra
determinate clausole dell'accordo e norme imperative di legge o norme
costituzionali. Nel merito l'Avvocatura osserva che la natura di
arbitrato libero o irrituale non si trasforma per il fatto della
ricezione delle clausole nell'ordinamento giuridico statale: il
legislatore, infatti, ha inteso conservare l'assetto predisposto dalle
associazioni stipulanti, che si traduce in una regolamentazione che dà
luogo ad una pronunzia negoziale, la cui inosservanza può essere
portata a cognizione del giudice.
Nella memoria depositata il 17 febbraio 1966 la difesa del Pastore,
dopo aver ricordato i fatti che diedero luogo al giudizio di merito e
le vicende di questo, osserva che le clausole dell'accordo del 1950 non
contengono un diretto regolamento del rapporto individuale fra datore
di lavoro e lavoratore, ma pongono in essere una procedura, attuata
esclusivamente attraverso l'intervento delle associazioni sul
necessario presupposto dell'appartenenza a queste o del conferimento di
un mandato: e in ciò è da ravvisarsi un indubbio eccesso di delega
negli stessi termini di quello accertato in varie sentenze della Corte.
In particolare la difesa richiama la sentenza n. 8 del 1966, osservando
peraltro che nel caso attuale non è possibile distinguere una parte
procedurale e strumentale da una parte sostanziale, giacché la
rilevanza del motivo del licenziamento individuale è strettamente
connessa con il sistema di conciliazione e arbitrato. Si rileva ancora
che non è esatto quanto affermato dalla difesa del Perna, che, cioè,
il lavoratore possa direttamente adire l'autorità giudiziaria e
l'arbitrato non sia obbligatorio. All'Avvocatura dello Stato la memoria
replica che anche la parte degli accordi necessaria a garantire i
minimi non può contrastare con norme costituzionali e che la
violazione dell'art. 102 della Costituzione è incontestabile, dal
momento che fra i criteri individuati per distinguere l'arbitrato
obbligatorio dalla giurisdizione speciale è largamente seguito quello
che si fonda sulla libertà delle parti nella scelta del collegio
giudicante: libertà del tutto negata dal decreto delegato, giacché il
datore di lavoro vien sottoposto al giudizio di un arbitro nominato da
un'associazione alla quale egli non aderisce. In ogni caso si dovrebbe
ravvisare nelle norme impugnate un eccesso di delega per violazione del
principio della libertà sindacale, atteso che l'oggetto della delega
deve ritenersi limitato, oltre che da quanto esplicitamente o
implicitamente indicato dalla legge delegante, anche dalle norme
costituzionali.
2. - Nel corso di un procedimento civile tra la signora Gina
Casamassima e la S.r.l. Irradio il Tribunale di Milano con ordinanza
del 23 dicembre 1964 ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 in riferimento
all'art. 76 della Costituzione.
Dopo aver illustrato la rilevanza della questione, l'ordinanza
richiama la giurisprudenza di questa Corte ed osserva che l'oggetto
proprio dei contratti collettivi di lavoro è quello di disciplinare i
vari istituti che attengono ai rapporti fra datori di lavoro e
lavoratori e che, perciò, la legge di delega, riferendosi ai minimi
inderogabili di trattamento normativo, ha inteso individuare il
complesso di norme che regolano la vita del rapporto di lavoro. Ciò
premesso, il Tribunale rileva che il decreto delegato ha recepito la
istituzione di un arbitrato irrituale, il quale non può essere
ricondotto nell'ambito del trattamento normativo inderogabile a cui si
riferisce la legge di delega, come è dimostrato dalla circostanza che
le norme dell'accordo diventano operative dopo la risoluzione del
rapporto di lavoro, ossia in un momento nel quale tutta la disciplina
contrattuale ha esaurito la sua funzione. Il Tribunale, infine, esclude
la sussistenza di dubbi sulla legittimità costituzionale del decreto
impugnato, diversi da quelli innanzi prospettati.
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 27 marzo 1965.
Nel presente giudizio si è costituita la Società Irradio,
rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Cominelli. Nelle deduzioni
depositate il 4 marzo 1965 si osserva che la funzione della delega,
come si evince dall'art. 1 della legge 1959, n. 741, e dai lavori
preparatori era quella di assicurare a tutti i lavoratori di ciascuna
categoria un trattamento minimo retributivo e normativo: nell'accordo
recepito dall'impugnato decreto delegato non vi è, invece, alcuna
disposizione che rientri in tale oggetto, dovendosi escludere che le
sue clausole possano influire sul trattamento normativo, come è
dimostrato dalla circostanza che l'accordo entra in applicazione solo a
rapporto esaurito.
3. - Con altra ordinanza, emessa il 27 gennaio 1965 nel
procedimento tra la signora Rosanna Peri e la S.r.l. Tubettificio
Corbetta, il Tribunale di Milano ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, negli
stessi termini e per gli stessi motivi enunciati nell'ordinanza
pronunziata nel procedimento Casamassima Irradio.
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 10 luglio 1965.
Nel presente giudizio si è costituita la signora Rosanna Peri,
rappresentata dall'avv. Benedetto Bussi. Nelle deduzioni depositate il
30 luglio 1965 si osserva che la regolamentazione del licenziamento
individuale contenuta nell'accordo interconfederale del 1950 attiene
alla parte normativa del rapporto di lavoro e che di conseguenza non
sussiste alcun vizio di eccesso di delega. In data 28 febbraio 1966 -
fuori del termine massimo prescritto dalle norme integrative - la
signora Peri ha depositato una memoria illustrativa delle sue tesi.
4. - Con ordinanza emessa il 24 novembre 1964 nel procedimento tra
il sig. Luigi Corrada e la S.p.a. Officina elettrica italiana Martelli
il Pretore di Milano, dopo aver rilevato che l'accordo interconfederale
del 1950, pur contenendo norme che certamente riguardano la disciplina
del rapporto di lavoro, si articola in disposizioni strumentali
relative ai rapporti fra associazioni, ritiene rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, in riferimento all'art.
77 della Costituzione. L'ordinanza esclude peraltro che vi sia
contrasto fra le norme impugnate e l'art. 39 della Costituzione.
L'ordinanza ritualmente notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 3 aprile 1965.
Nelle deduzioni del 23 aprile 1965 l'Avvocatura dello Stato,
costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ha sostenuto la piena legittimità della norma impugnata ed a
sostegno della sua tesi ha addotto gli stessi argomenti già esposti
nell'atto di deduzioni relativo al giudizio promosso dall'ordinanza 5
maggio 1964 della Corte di appello di Napoli.
5. - Nel procedimento civile pendente fra Giuseppina Tassinato e
Mario Vergani il Pretore di Monza con ordinanza 3 marzo 1965, in
accoglimento di una istanza formulata dal convenuto, ha rimesso alla
Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 D.P.R.
14 luglio 1960, n. 1011, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Nell'ordinanza si afferma che il giudizio non può essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale, e questa viene profilata sotto l'aspetto di un dubbio
sulla legittima ricezione nel decreto delegato di patti sindacali a
carattere strumentale, dubbio fondato sul rilievo che la finalità
indicata dal legislatore delegante era quella di rendere operanti erga
omnes solo gli istituti tipici del rapporto di lavoro e non già
particolari procedure.
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 30 aprile 1965.
Nel presente giudizio si è costituita la signora Giuseppina
Tassinato, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ulgheri. Nelle
deduzioni depositate il 29 marzo 1965 si eccepisce in primo luogo
l'inammissibilità della questione, sia perché questa nel giudizio di
merito era stata sollevata dalla controparte in via del tutto generica,
sia perché il giudice a quo avrebbe dovuto valutarne la rilevanza,
giacché la questione non avrebbe ragion d'essere ove il datore di
lavoro fosse iscritto all'associazione stipulante o avesse comunque
volontariamente accettato di sottoporsi alla procedura del collegio
arbitrale. Nel merito si contesta l'esistenza del vizio denunziato,
facendosi rilevare che il dubbio prospettato dal Pretore di Monza
poggia su una ingiustificata interpretazione restrittiva della legge di
delega: questa, invero, prevede anche la garanzia di un minimo di
trattamento normativo, nel quale non può non rientrare quella
disciplina che dà al lavoratore un minimo di sicurezza per quanto
attiene alla conservazione del posto di lavoro.
6. - Nell'udienza pubblica i cinque giudizi sono stati discussi
congiuntamente e le parti hanno svolto le argomentazioni di cui alle
difese scritte e insistito nelle conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le cause, che hanno tutte ad oggetto questioni di legittimità
costituzionale relative al D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, possono
essere riunite e decise con unica sentenza.
2. - La difesa della signora Giuseppina Tassinato ha in linea
preliminare sostenuto che la questione sollevata con l'ordinanza 3
marzo 1965 del Pretore di Monza dovrebbe esser dichiarata
"irricevibile" per la genericità con la quale nel giudizio principale
la controparte eccepì l'illegittimità costituzionale delle norme e,
altresì, a causa dell'omesso esame da parte del Pretore di circostanze
che escluderebbero la rilevanza della questione.
L'eccezione è infondata sotto entrambi gli aspetti e va respinta.
Sul primo punto è da osservare che l'oggetto del giudizio devoluto
alla Corte deve trovare la sua configurazione e delimitazione
nell'ordinanza con la quale l'autorità giudiziaria esercita il potere
di iniziativa del processo incidentale di costituzionalità:
iniziativa che, esperibile anche di ufficio, non è condizionata dal
modo in cui sia stata sollecitata da una domanda di parte. Nel caso in
esame l'ordinanza, pur facendo riferimento all'eccezione formulata dal
datore di lavoro, enuncia e specifica direttamente i termini della
questione proposta.
Per quanto riguarda il secondo profilo, è sufficiente richiamare
la giurisprudenza di questa Corte e considerare che nell'esclusiva
competenza del giudice alla individuazione della norma applicabile alla
controversia rientra la valutazione delle circostanze di fatto che su
tale accertamento possano spiegare influenza. L'ordinanza del Pretore
di Monza afferma in modo inequivoco che il giudizio non può essere
definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimità costituzionale, e ciò dimostra che è stato compiuto con
esito positivo l'esame della rilevanza necessario ad una regolare
proposizione del processo costituzionale incidentale.
3. - L'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950, relativo ai
licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti da imprese
industriali, stabilisce, nella parte che qui più direttamente
interessa, che il lavoratore il quale ritenga ingiustificato il suo
licenziamento, ove il tentativo di conciliazione esperito dalle
organizzazioni sindacali sia fallito ovvero siano decorsi i termini per
la sua richiesta o espletamento, possa provocare l'intervento di un
"collegio di conciliazione ed arbitrato"; detta norme in ordine alla
composizione, nomina e competenza di tale collegio, al quale si affida
il compito di emanare secondo equità e senza l'obbligo di formalità
procedurali un giudizio sulla validità delle ragioni addotte a
giustificazione del licenziamento; dispone che il datore di lavoro, in
caso di conclusione a lui sfavorevole e se non ottemperi all'invito a
ripristinare il rapporto di lavoro, debba corrispondere al lavoratore a
titolo di penale una somma determinata dal detto collegio con criterio
di equità entro i limiti di minimo e di massimo specificati
dall'accordo.
Il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, che ha recepito il predetto
accordo in base alla delega contenuta nella legge 14 luglio 1959, n.
741, è stato denunziato dalle varie ordinanze di rimessione per
violazione dell'art. 76 della Costituzione sotto l'unico profilo che le
norme impugnate non atterrebbero ai "minimi inderogabili di trattamento
economico e normativo" ed esorbiterebbero, perciò, dai poteri
conferiti al Governo: si tratterebbe, infatti, di disposizioni a
carattere strumentale e processuale, giacché l'accordo
interconfederale nel suo complesso non avrebbe ad oggetto la diretta
disciplina delle condizioni generali di lavoro.
La Corte ritiene che la questione, in questi termini proposta, non
abbia fondamento.
Giova in proposito rilevare che l'accordo qui in esame - a
differenza di quello del 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per
riduzione di personale, il quale, come la Corte ebbe ad accertare (cfr.
sentenza n. 8 del 1966), è direttamente destinato a regolare l'azione
sindacale ed i rapporti fra i sindacati - incide immediatamente sui
rapporti fra datori di lavoro e lavoratori. Ciò si ricava non soltanto
dalla finalità principale che i contraenti si proposero di perseguire,
e che è quella, chiaramente espressa nell'art. 1, di "prevenire i
licenziamenti individuali ingiustificati", ma anche dalla disciplina
che, coerentemente con tale scopo, è stata dettata. Non può esservi
dubbio, infatti, che l'obbligo al pagamento di una penale in caso di
licenziamento riconosciuto non giustificato presuppone, quale che sia
la sua precisa configurazione dommatica, una delimitazione del potere
del datore di lavoro di recedere dal rapporto e l'illegittimità del
recesso arbitrario. Né ha rilievo che a tale illegittimità non si
colleghi la inefficacia del licenziamento, giacché è sufficiente che
una sanzione sia comunque prevista e che essa possa essere evitata
solo, come l'accordo prevede, mediante il ripristino del rapporto di
lavoro.
L'accordo interconfederale, in definitiva, modifica il regime del
recesso stabilito dall'art. 2118 del Codice civile e regola, quindi,
una delle più rilevanti e delicate vicende del rapporto di lavoro. Ed
è davvero incontestabile che nei "minimi di trattamento economico e
normativo", ad assicurare i quali la legge di delegazione si ispirò,
debbano rientrare disposizioni le quali approntino in qualche misura
una garanzia di conservazione del posto di lavoro: ché, anzi, esse,
come la Corte ebbe ad avvertire nella sentenza n. 45 del 1965, si
inquadrano in quell'indirizzo alla progressiva, effettiva realizzazione
del diritto al lavoro che la Costituzione prescrive nell'art. 4. Ed è
perciò da riconoscere che il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, sotto il
profilo fin qui considerato, ha rispettato l'oggetto ed i principi
direttivi della delega.
4. - Le osservazioni ora svolte non esauriscono, tuttavia, la
questione proposta dalle ordinanze. Resta infatti da accertare se sia
conforme alla delega anche la recezione di quelle norme dell'accordo
interconfederale che predispongono gli strumenti dalle associazioni
stipulanti reputati idonei a realizzare la tutela della disciplina
sostanziale del recesso.
Tale aspetto della questione va deciso in base al principio,
costantemente affermato da questa Corte e recentemente ribadito nella
sentenza n. 8 del 1966, secondo il quale solo le disposizioni non
strettamente necessarie a garantire i minimi retributivi e normativi
sono da ritenere estranee agli scopi perseguiti dalla legge di delega.
Alla stregua di siffatto criterio non sembra si possa dubitare
della legittimità della recezione delle norme dell'accordo che si
riferiscono al "collegio di conciliazione ed arbitratrato". Le censure
mosse dalle ordinanze sarebbero fondate ove a tale organo fossero stati
conferiti poteri di natura decisoria: in questo caso, infatti,
l'arbitrato, imposto come alternativa al giudizio ordinario, non si
legherebbe in un nesso inscindibile con la disciplina sostanziale del
rapporto di lavoro. Ma quella premessa è infondata, perché è da
escludere che gli arbitri ai quali l'accordo commette la funzione di
valutare se il licenziamento trovi giustificazione siano arbitri
rituali. A questo risultato la dottrina e la giurisprudenza, oramai
costante, sono pervenute sulla base di molteplici e convergenti motivi
che non è necessario qui riprendere in esame. Va solo rilevato che il
testo stesso dell'accordo dimostra che le parti stipulanti non vollero
conferire al collegio una potestà di decisione: l'art. 10,
disciplinando l'ipotesi di licenziamento con perdita del diritto
all'indennità di preavviso o di anzianità, dispone che la procedura
arbitrale venga sospesa in attesa della pronunzia dell'autorità
giudiziaria sulle cause che a norma dell'art. 2119 del Codice civile
possono giustificare il procedimento, e tale disposizione rivela che
gli stessi contraenti considerano la competenza del giudice e quella
degli arbitri come eterogenee ed operanti su piani nettamente distinti.
L'esame dei caratteri sostanziali della funzione affidata al collegio
di conciliazione e di arbitrato conferma questa conclusione. Giacché
l'accordo non detta una normativa in base alla quale si possa
controllare se il licenziamento sia o meno sorretto da validi motivi,
gli arbitri, i quali pronunziano secondo equità e - ciò va
specialmente sottolineato - nel contemperamento del buon andamento
dell'azienda e della sorte del lavoratore, svolgono in sostanza
un'attività creatrice della norma da valere nel caso concreto e,
quindi, integrativa del contratto di lavoro. Risulta allora evidente
che la parte dell'accordo interconfederale che si riferisce al collegio
ed alla funzione che questo assolve nel quadro generale delle
pattuizioni si trova in un nesso inscindibile con la disciplina
sostanziale del licenziamento, si incorpora in questa e risulta perciò
attratta nell'oggetto della delega, diretta come è a soddisfare
quell'interesse a tutela del quale il legislatore delegante ha
conferito al Governo i necessari poteri.
Altrettanto, invece, non può dirsi del tentativo preliminare di
conciliazione che l'accordo demanda, su istanza del lavoratore, alle
organizzazioni sindacali delle contrapposte categorie. Il fatto stesso
che nessun effetto produce la mancata richiesta del suo espletamento
sta chiaramente a dimostrare che non esiste nessun necessario nesso fra
le disposizioni qui considerate e quelle innanzi prese in esame: per
questa parte, di conseguenza, il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, va
dichiarato illegittimo per eccesso di delega.
5. - È ovvio che le singole norme recepite nel decreto delegato,
oltre che essere indirizzate a soddisfare l'interesse preso in
considerazione dalla legge di delega, devono non contrastare con
specifici precetti costituzionali: ed il relativo controllo, contro
l'assunto preliminare dell'Avvocatura dello Stato, è di competenza
della Corte costituzionale. Va tuttavia precisato che la Corte, dovendo
attenersi all'oggetto del giudizio così come questo è proposto dal
giudice a quo, non può portare il suo esame su questioni che non siano
state sollevate dalle ordinanze di rimessione. E tale è il caso di
quella, sulla quale alcune parti costituite si sono soffermate,
relativa alla interposizione delle organizzazioni sindacali nello
svolgimento delle attività disciplinate dall'accordo interconfederale
(in particolare nella nomina del collegio di conciliazione e di
arbitrato) ed alla conseguente violazione dell'art. 39 della
Costituzione. Va infatti rilevato che nessuna delle cinque ordinanze
pone la questione del contrasto delle norme recepite nel decreto
delegato col principio della libertà sindacale, e ciò né sotto il
profilo di un autonomo motivo di eccesso di delega né sotto quello di
una diretta violazione della citata norma costituzionale.
L'ordinanza 5 maggio 1964 della Corte di appello di Napoli solleva,
invece, la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 14
luglio 1960, n. 1011, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, e
ciò sul presupposto che l'arbitrato, una volta imposto per legge anche
ai non iscritti alle associazioni stipulanti, abbia assunto la
caratteristica di giurisdizione speciale.
La questione è infondata. Le osservazioni già innanzi svolte
hanno dimostrato, infatti, che i poteri demandati al collegio di
conciliazione ed arbitrato non hanno affatto natura decisoria, e vien
meno perciò la premessa che darebbe luogo al problema di una eventuale
violazione dell'art. 102 della Costituzione. Che la legge abbia reso
obbligatorio l'arbitrato, alla cui costituzione provvedono su richiesta
del lavoratore le organizzazioni delle contrapposte categorie, è cosa
innegabile: ma da ciò non deriva che, novandosi dal contratto alla
legge la fonte di legittimazione degli arbitri, il potere di questi
muti natura. Se, infatti, le già esposte ragioni inducono a ritenere
che si tratta di un potere operante sul piano negoziale, l'imposizione
per legge dell'arbitrato, accompagnandosi alla sottrazione della nomina
degli arbitri alla volontà delle parti, può se mai giustificare il
problema se la legge non venga a violare un'eventuale garanzia offerta
dalla Costituzione all'autonomia contrattuale (problema che in questa
sede non può essere affrontato, perché fuori dell'oggetto del
giudizio), ma non legittima certo il dubbio di una lesione della sfera
di giurisdizione che l'art. 102 della Costituzione riserva al giudice
ordinario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i cinque giudizi di cui in epigrafe:
a) dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio
1960, n. 1011, contenente "norme sui licenziamenti individuali dei
lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in
cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di
categoria;
b) dichiara, per le altre parti dello stesso decreto, non fondata
la questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze
5 maggio 1964 della Corte di appello di Napoli, 24 novembre 1964 del
Pretore di Milano, 23 dicembre 1964 e 27 gennaio 1965 del Tribunale di
Milano e 3 marzo 1965 del Pretore di Monza, in relazione alla legge 14
luglio 1959, n. 741, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
delle stesse norme sollevata con ordinanza 5 maggio 1964 della Corte di
appello di Napoli in riferimento all'art. 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte