Sentenza n. 50/1968
Altra decisione · depositata il 27/05/1968 · relatore Giuseppe Verzì
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con due ricorsi del Presidente della
Regione Trentino-Alto Adige notificati, rispettivamente, il 20 ottobre
ed il 6 novembre 1967, depositati in cancelleria il 30 ottobre ed il 15
novembre 1967 ed iscritti ai nn. 28 e 31 del Registro ricorsi 1967, per
conflitto di attribuzione tra la stessa Regione e lo Stato sorto a
seguito:
a) della circolare 16 agosto 1967, n. 6479, del vice Commissario
del Governo in Bolzano, avente ad oggetto "coordinamento degli
interventi in caso di pubbliche calamità";
b) della circolare 4 settembre 1967, n. 0483, del Commissario del
Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, concernente il piano "C. N."
per interventi in caso di calamità naturali.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione Trentino-Alto Adige,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con circolare del 16 agosto 1967 n. 6479 Gab., avente per oggetto
"coordinamento degli interventi in caso di pubbliche calamità" e
inviata ai Sindaci del Comuni della Provincia di Bolzano, al Questore,
ai Carabinieri ed altri uffici statale e regionali, il vice Commissario
del Governo ha dettato norme atte ad assicurare un servizio
continuativo di segnalazioni di allarme per ogni evento che potesse
determinare una situazione di pericolo per le persone ed i beni: ha
disposto, presso il suo ufficio, un servizio di collegamento per
raccogliere e vagliare le notizie provenienti dalle località
disastrate nonché per diramare le conseguenti, coordinate richieste o
disposizioni di intervento agli enti competenti; ed ha disciplinato il
servizio di trasporto, di soccorso ed assistenza agli sfollati, e di
intervento della p.s., del carabinieri, della polizia stradale e delle
autorità militari.
In data 4 settembre 1967, il Commissario del Governo presso la
Regione Trentino-Alto Adige ha trasmesso al Presidente della Giunta
regionale, al Presidente della provincia autonoma di Trento, al Sindaco
della stessa città e ad altri uffici copia di un piano di massima
denominato "C. N." per interventi in caso di calamità naturali, avente
lo scopo di sollecitare, coordinare, e snellire al massimo possibile
l'opera dei vari organi ed enti chiamati ad intervenire, secondo le
rispettive competenze, nell'eventualità di gravi calamità naturali.
Anche questo piano - distinto nella duplice fase di preallarme e di
allarme - promuove la costituzione, presso gli uffici del Commissario
del Governo, di un centro di collegamento e di diramazioni di ordini, e
predispone mezzi adeguati per l'urgente soccorso alle popolazioni
infortunate.
Con due distinti ricorsi, depositati uno in data 30 ottobre e
l'altro il 15 novembre 1967, il Presidente della Giunta regionale del
Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione tanto per la
circolare del 16 agosto sopraindicata, quanto per il piano di
intervento in caso di calamità pubbliche.
Col primo ricorso, si denuncia la violazione degli artt. 4, n. 8,
11, n. 14, 13, 76 e 77 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige:
essendo la Regione titolare di potestà legislativa esclusiva in
materia di servizi antincendi e le Provincie in materia di opere di
pronto soccorso per calamità pubbliche, la circolare impugnata sarebbe
lesiva delle suddette competenze.
Con un secondo motivo il ricorrente denunzia inoltre la violazione
degli artt. 4, n. 1, e 11, n. 1, dello Statuto speciale, avendo la
Regione potestà legislativa esclusiva, e relativa potestà
amministrativa, in tema di ordinamento degli uffici regionali o
provinciali. E la circolare del vice Commissario del Governo lederebbe
anche queste competenze relative alla autonomia di organizzazione (sia
legislativa che amministrativa) che la norma costituzionale ha voluto
riservare agli enti locali.
Nel ricorso si osserva, in particolare, che la competenza della
provincia concernente le opere di pronto soccorso a seguito di
pubbliche calamità verificatesi nel proprio territorio, riguarda non
soltanto i lavori pubblici, ma tutte quante le attività, anche di
carattere sociale, che comunque debbano essere svolte per fronteggiare
la situazione. Ciò si desume direttamente dalla circostanza che la
materia dei lavori pubblici e dei servizi antincendi sono riservate
alla Regione, e, quindi, l'intervento di pronto soccorso deve
necessariamente avere un ambito diverso. La competenza della provincia
per le opere di pronto soccorso comporta inoltre che, per le calamità
a livello provinciale, il coordinamento di tutti i poteri e di tutti
gli organi, compresi quelli dello Stato, deve essere attuato facendo
capo all'organo provinciale, al quale deve essere attribuita la
direzione di tutte le attività.
Col secondo ricorso, il Presidente della Regione lamenta che anche
il piano C. N. per interventi in caso di calamità nella provincia di
Trento viola da una parte gli artt. 11, n. 14, 13, 76 e 77 dello
Statuto speciale, i quali attribuiscono alla Regione e alle Provincie
la potestà di emanare norme legislative in materia di pronto soccorso
per calamità pubbliche, e di esercitare le relative potestà
amministrative; e viola d'altro canto anche gli artt. 4, n. 1, ed 11,
n. 1 dello Statuto speciale ledendo il principio della autonomia di
organizzazione (sia legislativa che amministrativa) degli uffici
regionali e provinciali e del personale ad essi addetto. Il ricorrente
adduce i medesimi argomenti sopra esposti a proposito della circolare
del vice Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano.
Ai due ricorsi resiste il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; e con le
deduzioni depositate in data 9 e 15 novembre 1967, questa rileva che la
circolare impugnata è stata emanata per sopperire alla necessità
della tempestiva predisposizione di un piano organico, coordinato delle
attività del singoli enti, uffici ed organizzazioni - statali e
regionali - per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite.
Contesta che alla Provincia spetti il coordinamento di tutti i
poteri e di tutti gli organi - compresi quelli dello Stato - precisando
inoltre che:
1) per la materia attribuita dall'art. 11, n. 14, alla competenza
della Provincia questa non può esercitare funzioni amministrative, non
essendo state emanate le relative norme di attuazione;
2) la materia del servizi antincendi riguarda soltanto la
prevenzione e la estinzione degli incendi, e non il servizio di
protezione civile;
3) le opere di pronto soccorso si riferiscono a quel complesso di
interventi atti a riparare o limitare le conseguenze dannose prodotte
dalle calamità, ma non ai servizi concernenti l'assistenza ed il
soccorso alle popolazioni colpite;
4) la circolare non incide sulle competenze statutarie della
Provincia in materia di ordinamento degli uffici regionali o
provinciali, ai quali non viene richiesto altro che la collaborazione
nell'ambito di quel potere di coordinamento di cui è investito il
rappresentante del Governo.
Con le memorie depositate in data 8 marzo 1968 l'Avvocatura dello
Stato e la difesa della Regione Trentino-Alto Adige hanno ulteriormente
illustrato gli argomenti suesposti. Considerato in diritto :
1. - I due ricorsi proposti dal Presidente della Giunta regionale
del Trentino-Alto Adige, prospettanti identiche questioni, possono
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La prima censura mossa sia al piano C. N., per la Provincia di
Trento, sia alla circolare del vice Commissario, per la Provincia di
Bolzano, non è fondata. Non sembra infatti che con questi due atti sia
stata invasa la competenza, riservata, rispettivamente, alla Regione, a
sensi dell'art. 4, n. 8, dello Statuto speciale, per i servizi
antincendi ed alla Provincia di Bolzano per le "opere di pronto
soccorso per le calamità pubbliche" di cui all'art. 11, n. 14, dello
stesso Statuto.
Va rilevato, infatti, in primo luogo, che le disposizioni emanate
con il piano e con la circolare sopraindicati, hanno riferimento
soltanto a calamità naturali tanto gravi per intensità ed estensione
da reclamare l'intervento dello Stato, il quale, per soccorrere la
popolazione civile, dovrà adottare misure urgenti ed eccezionali ed
approntare mezzi - a volte ingenti - di cui non dispongono né la
Provincia né la Regione. E già questa circostanza dell'intervento
dello Stato, di per sé sola, crea un elemento differenziatore rispetto
alle limitate competenze della Regione e della Provincia, siccome lo
stesso difensore del ricorrenti finisce con il riconoscere. Va notato,
in secondo luogo, che quanto forma oggetto del due atti impugnati
(segnalazione preventiva delle avversità naturali, allarme e
preallarme, costituzione di un centro di collegamento per le necessarie
segnalazioni agli enti che debbono intervenire, e coordinamento degli
interventi di organi statali, regionali e provinciali) è materia che
va posta su un piano diverso e completamente distinto da quello su cui
poggiano i servizi antincendi e le opere di pronto soccorso. Ed invero,
le disposizioni impugnate: 1) sono attinenti alla protezione civile
della popolazione, e, come tali, hanno carattere generale ed
organizzativo riferito ad attività diverse dalla semplice opera di
soccorso; 2) disciplinano sia la fase di prevenzione del pericolo, sia
quella successiva di direzione delle operazioni, lasciando i servizi e
le opere sopraindicate alla competenza regionale e provinciale, siccome
attinenti ad una limitata parte di soccorso; 3) sono distinte dalle
norme che regolano i singoli settori, nei quali si articola la
difficile e complessa difesa contro le avversità naturali: assistenza
pubblica, sanità ed igiene, lavori pubblici, trasporti, servizi
antincendi, ecc., ciascuno del quali ha una propria autonomia ed un
particolare campo di espansione.
3. - La competenza attribuita alla Provincia di Bolzano per quanto
riguarda le calamità naturali è limitata alle "opere di pronto
soccorso" e, conseguentemente, vanno escluse le altre complesse
attività indispensabili per far fronte alle varie esigenze della
difesa contro simili gravi avversità. La parola "opere" va intesa nel
significato tecnico, che tradizionalmente è proprio della espressione
"opere pubbliche", e che non può essere dilatato fino a comprendere
tutte le attività occorrenti per far fronte alla calamità, siccome
sostiene la difesa del ricorrente. Quale che possa essere
l'interpretazione da darsi alla parola "opere" usata in diversi
contesti nel R.D.L. 9 dicembre 1926, n. 2389, la Corte ritiene per
certo che, se lo Statuto speciale ha attribuito - a ragion veduta -
alla Provincia competenza nel particolare settore delle opere di pronto
soccorso (come alla Regione ha attribuito i servizi antincendi) non è
possibile allargare il campo di applicazione della precisa norma
attraverso l'interpretazione della espressione "opere". Né è
convincente la osservazione difensiva che le competenze speciali
attribuite alla Provincia (lavori pubblici, servizi antincendi,
provvedimenti urgenti di sicurezza e di igiene pubblica, ed opere di
pronto soccorso) costituiscono il nucleo per gli "altri poteri
indispensabili, in virtù dei quali la Provincia è tenuta
costituzionalmente ad assumere la responsabilità per il sollecito
approntamento del soccorsi". Va confermato, infatti, a questo proposito
quanto la Corte ha già deciso in precedenti casi, che cioè la
competenza degli organi regionali e provinciali sussiste soltanto
allorché ne sia stata fatta specifica attribuzione; il che è quanto
dire che in questa materia, la quale ha carattere particolare rispetto
all'ordinamento giuridico generale, non sono possibili interpretazioni
estensive delle norme di legge talvolta poggiate su argomenti assai
discutibili.
Quanto sopra esposto dispensa dal fare altre considerazioni in
merito alla proposta questione se l'art. 11, n. 14, comprenda, oltre
alle opere, anche i servizi di pronto soccorso.
4. - Tanto il piano quanto la circolare, hanno, fra l'altro, il
dichiarato scopo di coordinare gli interventi degli organi statali,
regionali o provinciali, ferme restando le rispettive competenze a
ciascuno attribuite.
Queste disposizioni perseguono, sostanzialmente, lo stesso scopo
cui si era ispirato il disegno di legge sulla protezione civile n.
3946, non giunto al termine dell'iter legislativo, quello cioè di
affidare al Ministero dell'interno la direzione del servizi ed il
coordinamento delle attività svolte dalle amministrazioni dello Stato,
dalle Regioni e dagli altri enti pubblici in casi di calamità
naturali.
E - nella carenza legislativa - la costituzione di un centro di
collegamento per le segnalazioni di pericolo, le disposizioni per lo
stato di allarme, ed il coordinamento delle attività del singoli enti
- essendo componenti di una organizzazione e di una direzione unitaria
- sembrano tempestivi ed indispensabili per il raggiungimento dei fini
che l'azione di assistenza a protezione si propone.
La Regione e la Provincia ritengono di essere titolari di un
diritto di guida e di coordinamento, collegato direttamente a quel
complesso di competenze essenziali per affrontare le pubbliche
calamità: lavori pubblici, servizi antincendi, provvedimenti urgenti
in materia di sicurezza e di igiene pubblica ed opere di pronto
soccorso. Neppure tale tesi appare attendibile. Comunque voglia
interpretarsi l'art. 76 dello Statuto speciale che attribuisce al
Commissario del Governo il coordinamento dello svolgimento delle
attribuzioni dello Stato nella Regione, appare tuttavia certo che non
è ammissibile che la Regione e la Provincia esercitino funzioni di
direzione sugli uffici statali, dal momento che la loro competenza
copre soltanto una parte ristretta del settore degli interventi, ed
invece, lo Stato, posto di fronte alla importanza ed alla gravità di
un evento eccezionale, impegna i suoi organi, comprese le forze armate,
ed interviene con tutti gli altri mezzi, di cui gli enti minori non
possono affatto disporre. Dimostrato pertanto che spetta allo Stato la
competenza di emanare le disposizioni contenute nel piano C. N. e nella
circolare avente per oggetto il coordinamento degli interventi per le
calamità naturali nelle Provincie di Trento e di Bolzano, rimangono
assorbite le altre questioni in merito alle funzioni amministrative di
competenza regionale o provinciale ed alle relative norme di
attuazione.
5. - Non è fondato neppure il secondo motivo di ricorso, col quale
si denunzia la violazione degli artt. 4, n. 1, e 11, n. 1, dello
Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, assumendo che
l'istituzione di un centro di collegamento con la presenza degli enti
regionali e provinciali, la partecipazione di organi regionali o
provinciali alle opere di soccorso organizzate dal Commissario del
Governo e le disposizioni impartite agli organi degli enti locali
sarebbero lesivi della autonomia di organizzazione degli uffici
regionali e provinciali.
Come bene osserva l'Avvocatura generale dello Stato, la
partecipazione di organi al centro di collegamento e la loro
collaborazione alla attuazione del piano C. N. non incidono affatto
nell'ordinamento degli uffici e degli enti locali, tanto più che le
disposizioni impartite dai due atti impugnati sono dirette
prevalentemente agli organi statali ed hanno un semplice carattere di
richiesta di collaborazione per gli altri organi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il potere di emanare disposizioni di
carattere generale in merito agli interventi in caso di calamità
naturali ed al loro coordinamento nelle Provincie di Trento e di
Bolzano; respinge, di conseguenza, i ricorsi proposti dal Presidente
della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte