Corte costituzionale

Ordinanza n. 50/1978

Altra decisione · depositata il 20/04/1978 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 54legge 1/1977
  • art. 47legge 1/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 47,

secondo comma, 48 terzo comma e 54 ultimo comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354 (riforma carceraria), promossi con ordinanze 21 settembre

1976 della sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di

Firenze, 20 agosto 1976 della sezione di sorveglianza presso la Corte

d'appello di Napoli, 15 settembre 1976 della sezione di sorveglianza

presso la Corte d'appello di Bologna, iscritte ai nn. 634 e 660 del

registro ordinanze 1976 e al n. 24 del registro ordinanze 1977 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 333 e 340

dell'anno 1976 e n. 59 dell'anno 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, sono state

sollevate - in riferimento agli artt. 3, 25 secondo comma, 27 terzo

comma e 111 della Costituzione - le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 47 secondo comma, 48 terzo comma e 54 ultimo

comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui escludono

le misure alternative alla detenzione quanto ai condannati per delitti

di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata,

sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o che abbiano

precedentemente commesso un delitto della stessa indole.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, avendo

per oggetto comuni problematiche;

che nel corso dei giudizi stessi la sopravvenuta legge 12 gennaio

1977, n. 1, ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 54 ed ha sostituito il

secondo comma dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, rendendo

possibile l'affidamento al servizio sociale dei condannati che abbiano

precedentemente commesso un delitto della stessa indole ed incidendo in

tal modo sulla stessa previsione dell'art. 48 terzo comma, che vieta la

concessione della semilibertà nei casi considerati dall'art. 47 cpv.;

che i procedimenti sospesi dalle tre ordinanze di rinvio riguardano

misure da concedere ai sensi della nuova normativa; e che, di

conseguenza, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici

a quibus, affinché questi riesaminino la rilevanza delle proposte

questioni di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle sezioni di sorveglianza

delle Corti di appello di Firenze, Napoli e Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte