Sentenza n. 50/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/02/1995 · relatore Ugo Spagnoli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24
giugno 1994 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a
carico di Palumbo Luigino, iscritta al n. 523 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito di contestazione dibattimentale di un reato
connesso effettuata dal pubblico ministero a norma dell'art. 517 cod.
proc. pen., il Tribunale di Macerata, su eccezione del medesimo
pubblico ministero, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 519, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo tale questione
rilevante e non manifestamente infondata per le stesse ragioni già
esposte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 241 del 1992.
Il tribunale remittente precisa in punto di fatto che, in
conseguenza della riferita contestazione suppletiva, il pubblico
ministero aveva depositato una lista testimoniale funzionale
all'esercizio del diritto alla prova in ordine alle nuove ipotesi
criminose, lamentando in tale occasione "l'impossibilità normativa
di esercitare il predetto diritto". Considerato in diritto
1. - È stata sollevata la questione del contrasto con gli artt. 3
e 112 della Costituzione, dell'art. 519, comma 2, cod. proc. pen.,
nella parte in cui non consente al pubblico ministero di esercitare
il diritto alla prova in ordine ai fatti oggetto della contestazione
dibattimentale del reato concorrente regolata dall'art. 517 cod.
proc. pen.
Il giudice a quo osserva che non possono non valere nel caso in
esame gli stessi princìpi che avevano condotto la Corte, con la
sentenza n. 241 del 1992, a dichiarare, tra l'altro,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 519, comma 2, cod. proc.
pen. nella parte in cui, nei casi di contestazione del fatto diverso
a norma dell'art. 516 del medesimo codice, "non consente al pubblico
ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere
l'ammissione di nuove prove".
2. - La questione è fondata.
Come esattamente osservato dal tribunale remittente, la
contestazione del reato concorrente o delle circostanze aggravanti
risultanti nel dibattimento, disciplinata dall'art. 517 cod. proc.
pen., è evenienza che, quanto all'esigenza delle parti di esercitare
il diritto alla prova in ordine all'ampliamento del thema decidendum,
evoca considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte nella citata
sentenza n. 241 del 1992 con riferimento alla contestazione del fatto
diverso effettuata a norma dell'art. 516 del medesimo codice.
Anche nel caso in esame, dunque, se si parte dalla premessa
interpretativa che l'ammissibilità della contestazione
dibattimentale non è affatto subordinata alla presenza di elementi
sufficienti a dare compiuta dimostrazione dei relativi fatti, ma, al
contrario, si raccorda all'emergere di elementi idonei a configurarla
in termini di serietà e concretezza, appare evidente che il diritto
alla prova, assicurato a tutte le parti dall'art. 190 cod. proc.
pen., non può subire, nell'ipotesi considerata dall'art. 517, come
in quella di cui all'art. 516, né preclusioni derivanti dallo stadio
processuale né limitazioni diverse da quelle poste in via generale
dal medesimo art. 190.
Ora, posto che all'imputato, proprio in dipendenza da altro
enunciato della sentenza n. 241 del 1992, è stata assicurata piena
facoltà di prova in ogni caso di nuova contestazione dibattimentale,
appare lesiva del principio di parità delle parti la mancata
previsione della facoltà sia del pubblico ministero sia delle parti
private diverse dall'imputato di chiedere, nei casi regolati
dall'art. 517, l'ammissione di nuove prove.
3. - L'art. 519, comma 2, cod. proc. pen., va perciò dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della
Costituzione (restando con ciò assorbito l'altro parametro
invocato), nella parte in cui, in caso di nuova contestazione
effettuata a norma dell'art. 517 cod. proc. pen., non consente al
pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di
chiedere l'ammissione di nuove prove.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 519, comma 2,
del codice di procedura penale nella parte in cui, in caso di nuova
contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del medesimo codice,
non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse
dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte