Sentenza n. 50/1999
Altra decisione · depositata il 04/03/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Roma, notificato il 15 luglio
1998, depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998, per conflitto
di attribuzione sorto a seguito della delibera del Senato della
Repubblica con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle
opinioni espresse dal sen. Giuseppe Arlacchi nei confronti di Corrado
Carnevale ed iscritto al n. 27 del registro conflitti 1998.
Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del senatore
Giuseppe Arlacchi, il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Roma, con ordinanza del 16 febbraio 1998, ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica
in relazione alla deliberazione del 2 luglio 1997, che ha ritenuto
che il fatto, per il quale è in corso detto procedimento penale,
concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Il giudice ricorrente espone che il senatore Arlacchi è imputato
del delitto di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n 47 (Disposizioni sulla stampa),
per avere offeso la reputazione del dottor Corrado Carnevale sia nel
contesto di un articolo apparso nell'edizione del 14 maggio 1995 del
quotidiano La Repubblica, sia nel commento che lo stesso giornale,
nell'edizione del successivo 17 maggio, ha pubblicato unitamente ad
una lettera di smentita inviata dallo stesso dottor Carnevale. Nel
corso del procedimento, ritenendo di non potere accogliere
l'eccezione sollevata dall'imputato, ai sensi dell'allora vigente
decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione), il giudice ha
trasmesso gli atti al Senato della Repubblica.
Il Senato, nella seduta del 2 luglio 1997, ha deliberato che il
fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni
espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni, e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo
comma della Costituzione. Ed è appunto contro questa delibera che il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma ha
sollevato conflitto di attribuzione, chiedendo che la Corte
costituzionale stabilisca che non spetta al Senato "dichiarare
l'insindacabilità dei fatti ascritti al Senatore Arlacchi ...
poiché essi non ricadono nella ipotesi prevista dall'art. 68 primo
comma della Costituzione". Il giudice premette che, secondo la
giurisprudenza costituzionale, la riferibilità dell'atto alle
funzioni parlamentari costituisce il discrimine fra l'insieme delle
dichiarazioni, giudizi e critiche ricorrenti nell'attività politica
dei parlamentari e le opinioni che godono della prerogativa
attribuita dall'art. 68 della Costituzione, e che la funzione
parlamentare, pur svolgendosi per sua natura in forma anche libera,
non può coincidere con l'intera attività politica del membro delle
Camere. Sulla base di detti principi eccepisce che "i fatti
contestati all'imputato non possono in alcun modo essere qualificati
come opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari",
dato che, nel caso di specie, il sen. Arlacchi "ha espresso giudizi
circoscritti ad una persona, con attribuzione di fatti determinati,
oggettivamente non riferibili ad alcun atto parlamentare neppure
nell'accezione più ampia".
Secondo il ricorrente, infatti, le dichiarazioni incriminate
costituiscono puramente la replica ad un'intervista rilasciata dal
dottor Carnevale al quotidiano La Repubblica, con la conseguenza che
il senatore Arlacchi avrebbe soltanto inteso "reagire ad una altrui
condotta ritenuta diffamatoria e non compiere un atto esplicativo
delle proprie funzioni". Trattandosi quindi di una polemica
strettamente personale, conclude il giudice per le indagini
preliminari, elevarla "alla dignità di fatto strumentalmente
collegato alle funzioni parlamentari appare un evidente
travalicamento dei confini segnati dall'art. 68 della Costituzione".
2. - La Corte, con ordinanza n. 250 del 30 giugno 1998, ha ritenuto
ammissibile il conflitto, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, in relazione alla predetta deliberazione del Senato del
2 luglio 1997, fissando per la notificazione del ricorso il termine
di sessanta giorni dalla comunicazione.
Il ricorso è stato notificato al Senato il 15 luglio 1998 e
depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 16
settembre successivo.
3. - Si è costituito il Senato della Repubblica, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Ad avviso della parte resistente difetta, sotto il profilo
oggettivo, la materia del conflitto, in quanto la prerogativa di cui
all'art. 68 non può non implicare "un esclusivo potere di
accertamento della sussistenza dei presupposti di insindacabilità da
parte dell'organo a tutela del quale la prerogativa è disposta", con
la conseguenza che "l'esercizio della competenza da parte della
camera di appartenenza esclude la sussistenza di una titolarità del
giudice all'esercizio della funzione giurisdizionale". Inoltre,
neppure può sostenersi che le valutazioni del Senato sono
arbitrarie, poiché ambedue gli articoli, oggetto dell'imputazione
penale, richiamano il contenuto di atti processuali depositati presso
la Commissione parlamentare antimafia, di cui il senatore Arlacchi
era all'epoca vice presidente. Il collegamento tra le dichiarazioni
riportate nei due articoli e l'esercizio delle funzioni di
parlamentare è quindi, secondo il resistente, "agevole e non
arbitrario", proprio perché dette dichiarazioni sono state rese dal
senatore Arlacchi non per motivi di carattere personale, "bensì per
reagire, nella propria qualità di vice presidente della Commissione
antimafia ad attacchi e critiche formulate da soggetti interessati
dall'indagine parlamentare".
La dichiarazione di insindacabilità, conclude la difesa del
Senato, "costituisce, nel caso di specie, un tipico strumento di
difesa della libertà di giudizio ed azione investigativa di un
membro della Commissione antimafia, in una fase delicatissima di
accertamento delle responsabilità in quel settore particolare di
criminalità". Considerato in diritto
1. - È stato sollevato conflitto di attribuzione, da parte del
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nei
confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione
con cui il Senato ha ritenuto che le opinioni, per le quali il
senatore Giuseppe Arlacchi è stato sottoposto a procedimento penale,
costituiscono esercizio delle funzioni di parlamentare e sono quindi
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Secondo il giudice ricorrente, con la predetta deliberazione il
Senato ha ricondotto nella sfera delle opinioni espresse
nell'esercizio delle funzioni parlamentari una condotta che è ad
esse estranea, in quanto aspetto di una polemica strettamente
personale, ed operando in tal modo ha leso le prerogative
dell'autorità giudiziaria.
2. - Preliminarmente va rilevata l'improcedibilità del giudizio.
Le due fasi nelle quali si articola il giudizio per conflitto di
attribuzione sono entrambe rimesse all'iniziativa della parte
interessata. Nel caso di specie, all'esito della prima fase, che ha
ad oggetto la sommaria delibazione sull'ammissibilità del conflitto,
l'autorità giudiziaria ricorrente ha notificato tempestivamente il
15 luglio 1998 al Senato della Repubblica il ricorso unitamente
all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, ma ha depositato
presso la cancelleria di questa Corte il ricorso e l'ordinanza, con
la prova della eseguita notificazione, soltanto il 16 settembre
successivo. Il deposito è stato quindi effettuato quando era già
scaduto il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia
quello di venti giorni dall'ultima notificazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, data
l'autonomia delle due fasi del giudizio, il deposito del ricorso nel
termine da ultimo indicato costituisce un adempimento necessario
perché si possa aprire la seconda fase del conflitto, relativa alla
decisione nel merito. In questo quadro, tale termine è, pertanto,
considerato perentorio, in quanto da esso decorre l'intera catena
degli ulteriori termini fissati per la prosecuzione del giudizio (ex
plurimis sentenze n. 35 del 1999, n. 342 e n. 274 del 1998; sent. n.
449 del 1997) e ad esso non è neppure applicabile la sospensione
feriale ex art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, poiché
quest'ultima non opera in riferimento ai giudizi davanti la Corte
costituzionale (ord. n. 126 del 1997; ord. n. 386 del 1985; ord. n.
109 del 1975).
Non essendo stato rispettato il termine perentorio per il deposito,
difetta dunque un adempimento necessario perché il giudizio possa
proseguire.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal giudice per le indagine preliminari presso
il tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte