Corte costituzionale

Ordinanza n. 500/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 321 del codice

di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1991

dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Cosenza

negli atti preliminari nei confronti di Maritato Giuseppe Antonio

iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Cosenza, con ordinanza in data 26 aprile 1991, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 321 del

codice di procedura penale;

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui, non

prevedendo che, nei reati perseguibili a querela, la richiesta di

sequestro preventivo possa essere presentata anche dalla persona

offesa querelante, violerebbe il diritto di quest'ultimo alla tutela

giurisdizionale, garantito dall'art. 24 della Costituzione;

che nel giudizio così promosso ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato rilevando anzitutto che, non

essendo stata presentata al giudice a quo alcuna richiesta di

sequestro preventivo, l'eventuale accoglimento della questione

risulterebbe irrilevante ai fini del decidere;

che nel merito l'interveniente ha poi chiesto che la questione

venga dichiarata infondata;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità per difetto di

rilevanza, sollevata dall'interveniente, va respinta, poiché la

concreta valutazione dei presupposti per l'emanazione del

provvedimento spetta al giudice a quo, che l'ha evidentemente operata

in relazione a quell'istanza di sequestro che dall'esame degli atti

risulta presentata contestualmente alla proposizione della querela;

che identica questione, sollevata dal medesimo giudice a quo nel

corso di un diverso procedimento penale, è stata già dichiarata da

questa Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 334 del 1991;

che non sussistono ragioni o elementi nuovi tali da indurre

questa Corte ad una revisione dell'indirizzo precedentemente

espresso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e, 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 321 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 24, della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Cosenza, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:500 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte