Sentenza n. 500/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32d.P.R. 454/1987
- art. 1legge 599/1986
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del- l'art. 32 del
d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 (Disposizioni in materia
valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n.
599) e 43 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo
unico delle norme di legge in materia valutaria), promosso con
ordinanza emessa il 10 novembre 1994 dal Pretore di Roma, nel
procedimento civile vertente tra Gracchi s.r.l. e Ministero del
Tesoro, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione ad ingiunzione
amministrativa, vertente tra una società a responsabilità limitata
ed il Ministero del Tesoro, il Pretore di Roma, con ordinanza emessa
il 10 novembre 1994, ha sollevato - in relazione agli artt. 3, 24 e
113 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale
degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 (Disposizioni
in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre
1986, n. 599) e 43 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione
del testo unico delle norme di legge in materia valutaria).
Osserva il giudice a quo che l'applicabilità del rito di cui alla
legge n. 689 del 1981 all'opposizione avverso i provvedimenti che
irrogano sanzioni amministrative per illeciti valutari è limitata,
nella fase transitoria, dall'impugnato art. 32 ai "provvedimenti
divenuti definitivi" al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. n.
454 del 1987 (espressione poi trasfusa, all'art. 43 del d.P.R. n.
148 del 1988, nel sintagma "provvedimento definitivo"). Peraltro, le
Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno inteso tale
definitività come riferita ad un provvedimento emesso dall'organo di
vertice della pubblica amministrazione e non già nel senso della
residua esperibilità di tutela giurisdizionale.
A parere del remittente, tale interpretazione determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra il caso in cui, alla
data indicata, l'iter amministrativo si sia compiuto e l'ipotesi in
cui invece esso non sia stato portato a termine. Solo nella seconda
eventualità, infatti, il cittadino potrebbe "godere degli effetti"
della riforma.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza della questione.
Non ricorrerebbe, infatti, rispetto agli atti impugnabili nel
previgente regime, quella identità di situazioni posta a base
dell'asserito vulnus, tanto più che, secondo l'Avvocatura, il
procedimento in unico grado previsto dalla legge n. 689 del 1981 non
necessariamente implicherebbe maggiori garanzie per il cittadino.
Infine si osserva come le lamentate lesioni degli artt. 24 e 113
della Costituzione non risultino minimamente motivate e come, nel
complesso, dall'ordinanza di rimessione sia assai poco agevole
desumere la fattispecie di causa e, con essa, verificare la rilevanza
della questione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Roma dubita della legittimità costituzionale
degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, e 43 del d.P.R.
31 marzo 1988, n. 148, nella parte in cui dette norme escludono
l'applicabilità del procedimento di opposizione ad ingiunzione in
base alla legge n. 689 del 1981 avverso il decreto che irroga
sanzioni per le infrazioni valutarie, quando il procedimento sia già
concluso con provvedimento definitivo alla data del 5 dicembre 1987.
Esse risulterebbero lesive degli artt. 24 e 113 della Costituzione,
nonché, in particolare, dell'art. 3, per la disparità di
trattamento che si verificherebbe tra chi, alla data predetta, veda
compiuto l'iter amministrativo - asseritamente penalizzato
dall'impossibilità di esperire il nuovo rito - e colui nei cui
confronti non si sia ancora concluso il procedimento stesso.
2.1. - La questione non è fondata.
La nuova disciplina (art. 31 del d.P.R. n. 454 del 1987,
riprodotto per quanto qui interessa, dall'art. 32 del d.P.R. n. 148
del 1988), risolvendo i dubbi che si erano manifestati dopo l'entrata
in vigore della legge n. 689 del 1981, prevede l'opponibilità
davanti al Pretore, nei termini e con le modalità stabilite da tale
legge, del decreto del Ministro, che non solo determina la somma
dovuta per la violazione valutaria, ma altresì ne ingiunge il
pagamento precisandone le modalità e i termini secondo quanto
previsto dalla stessa legge n. 689 del 1981.
Risulta quindi modificato il sistema di tutela nei confronti del
decreto ministeriale d'accertamento dell'infrazione valutaria e
d'irrogazione delle sanzioni. Tutela che in precedenza trovava pur
sempre accesso davanti al giudice, essendo divenuta inapplicabile,
per l'operatività dell'art. 113 della Costituzione, conseguente
all'intervento di questa Corte (sentenza n. 1 del 1959), la norma
dell'art. 11 r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928, secondo cui non era
ammesso alcun ricorso contro i provvedimenti emanati per
l'accertamento delle violazioni in materia valutaria.
Nel previgente regime costituiva ormai ius receptum la tutela
dinanzi al giudice ordinario - secondo la competenza per valore e per
territorio - avverso i decreti del Ministro del tesoro che
accertavano violazioni in materia valutaria, sia con riguardo alla
contestazione dei presupposti stessi dell'infrazione, sia che si
ponesse in discussione la legittimità formale dell'atto e del
procedimento in esito al quale esso era stato adottato. Il correlato
provvedimento d'ingiunzione di pagamento, emesso dall'Intendente di
finanza, era poi autonomamente impugnabile dinanzi al giudice con
riferimento alla eventuale illegittimità delle procedure di
riscossione, all'eccezione di prescrizione, ecc.
Alla luce della più volte affermata regola, secondo cui un modulo
processuale non può essere assunto a modello costituzionale del
giusto processo, onde non può venir prospettata come lesiva della
garanzia al diritto di difesa l'adozione di un rito piuttosto che di
un altro, è sufficiente la ricognizione di cui sopra per escludere
la violazione sia dell'art. 24 che dell'art. 113 della
Costituzione, apoditticamente dedotta dal giudice a quo. Non è dato
infatti scorgere nella denunciata normativa alcun vulnus del diritto
di agire in giudizio contro un atto della pubblica amministrazione,
diritto che rimane comunque garantito, venendo in discussione non
già l'an sibbene il quomodo dell'accesso alla tutela
giurisdizionale.
2.2. - Quanto invece alla disparità di trattamento, su cui sembra
appuntarsi in particolare la doglianza del Pretore remittente, va
osservato che questa Corte ha già più volte riconosciuto in materia
di successione di leggi nel tempo il potere discrezionale del
legislatore d'introdurre una nuova disciplina, anche se con effetti
più favorevoli o comunque diversi per il cittadino, senza che per
questo si possa ravvisare una disparità di trattamento con riguardo
alle posizioni non rientranti nella nuova normativa (v. sentenze n.
238 del 1984, n. 55 del 1983, n. 113 del 1977).
Né rileva che nella specie la differente tutela riguardi
infrazioni commesse tutte prima dell'innovazione normativa. E ciò,
perché il diverso trattamento non attiene alla sanzionabilità della
condotta bensì alla tutela contro l'atto d'accertamento. Pertanto,
è con riferimento alla sola data di questo che occorre operare la
comparazione fra le posizioni oggetto della tutela giurisdizionale;
rimanendo invece disomogenee le posizioni di soggetti, la
responsabilità dei quali sia stata accertata in tempi diversi
rispetto al momento di entrata in vigore della nuova normativa
processuale. Così come irrilevante, sotto il profilo costituzionale,
è l'individuazione della data in cui deve ritenersi, ai sensi della
denunciata norma, integrato il detto accertamento attraverso l'atto
ministeriale impugnabile. Individuazione, alla quale solamente
afferisce la discussa definitività del provvedimento medesimo, il
cui momento integrativo spetta al giudice a quo ricercare onde
stabilire l'applicabilità della normativa, in virtù della quale
può radicarsi la sua competenza a decidere sull'opposizione davanti
a lui.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 (Disposizioni
in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre
1986, n. 599) e 43 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione
del testo unico delle norme di legge in materia valutaria),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,
dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:500 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte