Corte costituzionale

Ordinanza n. 501/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5

gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il

pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle

pensioni dei dipendenti delle P.P. A.A.), promosso con ordinanza

emessa il 16 novembre 1987 dal Tribunale di Firenze nel procedimento

civile vertente tra Fioravanti Umberto, nella qualità di esercente

la patria potestà sulla figlia minore Fioravanti Silvia e Meli

Adriano, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 16

novembre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 del d.P.R. 5

gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non consente la

pignorabilità e la sequestrabilità, fino alla concorrenza di un

quinto, degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato

per ogni credito vantato nei confronti del personale;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha

già deciso la questione, con riferimento all'art. 2, primo comma, n.

3 del predetto d.P.R., (sede in cui va più esattamente collocata),

dichiarandone l'illegittimità costituzionale: "nella parte in cui

non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi,

salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza

di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale";

che quindi tale decisione assorbe ogni riferimento all'art. 1

della medesima legge effettuato dal giudice remittente, come già

ritenuto nella ordinanza n. 131 del 1989 con la quale questa Corte ha

dichiarato la manifesta inammissibilità della questione anche in

riferimento al citato art. 1;

che conseguentemente la questione ora sollevata va dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n.

180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la

cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti

delle P.P. A.A.), sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:501 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte