Sentenza n. 501/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies
cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1994
dal Tribunale di Lanusei, sul reclamo proposto da Chillotti Angela
nei confronti di Chillotti Antonio, iscritta al n. 372 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il reclamo avverso il
provvedimento pretorile di rigetto della tutela possessoria, il
Tribunale di Lanusei ha sollevato, con ordinanza emessa il 29
settembre 1994, questione di legittimità costituzionale, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art.
669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non
prevede la reclamabilità dell'ordinanza di rigetto dell'interdetto
possessorio.
Premette il giudice a quo che parte della giurisprudenza e della
dottrina esclude la reclamabilità dei provvedimenti possessori
interdittali, in quanto nega l'applicabilità ai procedimenti
possessori degli artt. 669-ter, quater, septies, octies e terdecies
cod. proc. civ., sulla base di una restrittiva lettura dell'art. 703,
secondo comma, cod. proc. civ.
Il remittente dichiara peraltro di aderire all'opposto orientamento
- che tale reclamabilità viceversa ammette - in ragione delle
incongruenze e delle lacune nel dettato normativo, alle quali
condurrebbe la tesi di cui sopra. In particolare sembra al Tribunale
condivisibile l'opzione interpretativa che seleziona, tra le norme
richiamate dall'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ., solo quelle
compatibili con la peculiare funzione dei provvedimenti possessori,
ritenendo applicabili soltanto queste. Secondo tale ricostruzione,
sarebbe perciò esclusa l'applicabilità degli artt. 669-octies e
novies cod. proc. civ., mentre sarebbe da ammettere la reclamabilità
al Collegio dei provvedimenti concessivi della richiesta tutela.
Tuttavia, poiché questa Corte, con sentenza n. 253 del 1994, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies
nella parte in cui non ammette il reclamo anche avverso l'ordinanza
che ha rigettato il provvedimento cautelare, e poiché la tutela
possessoria è diversa, quanto a natura e funzione, da quella
cautelare, dal momento che ha ad oggetto una situazione fattuale e
non già una posizione giuridica soggettiva, e difetta altresì del
caratteristico connotato di strumentalità, il giudice a quo esclude
che la citata sentenza possa essere estesa in via analogica agli
esiti del procedimento possessorio.
Ne conseguirebbe un difetto di tutela del ricorrente in possessorio
che si sia visto rigettare la domanda. Varrebbero a tal proposito le
stesse considerazioni a suo tempo svolte da questa Corte
sull'eguaglianza delle parti nel processo civile: anche nel
procedimento introdotto dalle domande di reintegrazione o
manutenzione le parti si collocano in posizioni simmetricamente
equivalenti nei confronti dell'ordinamento, onde la previsione di un
reclamo secundum eventum litis si risolverebbe in una compressione
del principio di parità di trattamento e della garanzia ex art. 24
della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Lanusei, con riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte
in cui tale norma, come integrata dalla sentenza di questa Corte n.
253 del 1994, tuttora escluderebbe la reclamabilità dell'ordinanza
che ha rigettato la domanda di provvedimento possessorio.
2. - La questione è infondata.
Nella premessa del ragionamento del Tribunale remittente si annida
evidente un paralogismo: il giudice a quo s'interroga sulla portata e
l'ampiezza della pronuncia n. 253 del 1994 di questa Corte, che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies
cod. proc. civ. "nella parte in cui non ammette il reclamo ivi
previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la
domanda di provvedimento cautelare". E - osservato che "nella
motivazione della sentenza non pare rinvenibile alcun riferimento,
neppure indiretto, al procedimento possessorio e che il dictum della
Corte costituzionale non è assoggettabile ad interpretazioni
estensive o analogiche" - esclude che la pronuncia stessa sia
riferibile anche ai provvedimenti possessori, i quali per opinione
pressoché unanime non hanno "natura e funzione cautelare". Di qui il
sospetto d'incostituzionalità "dell'art.
669-terdecies nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto
anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di
provvedimento possessorio", atteso che valgono anche con riguardo al
procedimento possessorio le stesse considerazioni svolte dalla Corte
costituzionale nel pervenire alla pronuncia additiva contenuta nella
sentenza n. 253 del 1995.
Ora, è evidente che - una volta superati i dubbi sulla
reclamabilità dei provvedimenti possessori interdittali, attraverso
una corretta interpretazione del sistema normativo quale esso si
presenta dopo l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n.
353, e una volta quindi ritenuto applicabile nella specie, per via
del richiamo operato dal nuovo testo dell'art. 703, secondo comma,
cod. proc. civ., anche l'art. 669-terdecies - la norma in questo
contenuta non può non avere la stessa portata risultante dalla
pronuncia additiva sopra indicata.
Questa Corte, invero, si è riferita alla "domanda di provvedimento
cautelare", esclusivamente perché l'impugnata disposizione
riguardava (e riguarda) proprio tale tipo di provvedimento. Ma è
evidente che il rinvio da parte del legislatore, così come descritto
nella stessa prospettazione del giudice a quo, vale a trasporre nel
diverso procedimento tutto il contenuto della norma oggetto del
rinvio medesimo, in assenza di espresse riserve o comunque di
incompatibilità applicative. Incompatibilità, che il medesimo
giudice remittente viene ad escludere quando - per motivare la non
manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità
costituzionale - a ragione nega che "la diversità di disciplina
normativa circa la possibilità di impugnazione, ex art.
669-terdecies cod. proc. civ., dei provvedimenti negativi in materia
cautelare e di quelli in materia possessoria sia giustificabile sulla
base della diversità delle situazioni dedotte in giudizio". Si può
aggiungere che, antecedentemente alla pronuncia di questa Corte,
parte della dottrina addirittura motivava la tesi della non
applicabilità dell'art. 669-terdecies all'interdetto possessorio,
proprio col rilievo che questa norma escludeva la reclamabilità del
diniego del provvedimento; ritenendo che le ragioni adducibili a
fondamento di tale scelta legislativa in relazione ai procedimenti
cautelari non fossero valide in materia possessoria, dove più
impellente era considerata la necessità d'estendere il reclamo anche
al provvedimento di rigetto della domanda, in quanto maggiore era il
rischio di un definitivo ed irreparabile pregiudizio del ricorrente
in possessorio che tale domanda si fosse vista respingere.
Chiaro essendo allora che il reclamo avverso i provvedimenti
possessori interdittali - ritenuto ammissibile ai sensi dell'art.
669-terdecies - è proponibile nei casi e nei modi in cui lo è nel
procedimento cautelare, non ha ragion d'essere il sospetto di
illegittimità costituzionale prospettato dal remittente con riguardo
a detta disposizione così come integrata dalla pronuncia di questa
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Lanusei, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:501 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte