Corte costituzionale

Ordinanza n. 502/1990

Altra decisione · depositata il 26/10/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 549, 554,

primo comma, 415, secondo comma, del codice di procedura penale e

dell'art.157 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1990 dal Giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona

in un procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 339 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Verona, chiamato a decidere sulla richiesta

di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero in un procedimento a

carico di ignoti per il reato di lesioni personali volontarie in

danno di Bertele Roberto, reato perseguibile d'ufficio - premesso che

"ben potrebbe il Bertele essere convocato dal P.M. per fornire le

indicazioni non date alla polizia giudiziaria", apparendo tale

convocazione "idonea a fornire effettivamente elementi utili per la

prosecuzione delle indagini", ma che al giudice a quo, diversamente

da quanto previsto per il giudice delle indagini preliminari presso

il tribunale, non è consentito "imporre al P.M. l'espletamento di

atti di indagine", essendo egli, pur nell'ipotesi in cui ritenga "che

tale persona potrebbe essere individuata sulla base di indagini

concretamente effettuabili", tenuto ad "archiviare, eventualmente

segnalando al procuratore generale l'opportunità delle ulteriori

indagini" ai sensi dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - ha,

con ordinanza del 19 marzo 1990, sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità degli artt.

549, 554, primo comma, e 415, secondo comma, del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non prevedono la possibilità per il

giudice per le indagini preliminari" presso il pretore "di indicare

con ordinanza al P.M. le indagini ulteriori ritenute necessarie,

fissando il termine indispensabile per il loro compimento";

e che con la stessa ordinanza il giudice a quo ha anche

sollevato, sempre in riferimento agli artt. 3 e 112 della

Costituzione, questione di legittimità del combinato disposto degli

artt. 549, 554, secondo comma, del codice di procedura penale e 157

del testo delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui impediscono

al g.i.p. presso la pretura circondariale di ottenere l'integrazione

delle indagini carenti e quindi non gli consentono di imporre la

citazione a giudizio della persona sottoposta alle indagini in

presenza di elementi, idonei ex art. 125 disp. att., acquisiti a

seguito di ordinanza", questione che, peraltro, lo stesso giudice a

quo riconosce "qui non rilevante ma strettamente connessa e

verosimilmente apprezzabile" alla stregua dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via

principale, inammissibili e, in subordine, infondate;

Considerato che, trattandosi di procedimento a carico di ignoti,

l'ordinanza di rimessione chiama in causa, oltre all'art. 554,

secondo comma, del codice di procedura penale, l'art. 415 dello

stesso codice, appositamente dettato per l'archiviazione in caso di

reato di competenza del tribunale o della corte di assise commesso da

persone ignote, l'art. 549, che contempla l'osservanza, per tutto

quanto non espressamente previsto per il procedimento davanti al

pretore, delle "norme relative al procedimento davanti al tribunale

in quanto applicabili", e l'art. 157 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale;

che questa Corte, nel dichiarare, con sentenza n. 409 del 1990,

non fondata "nei sensi di cui in motivazione" la questione di

legittimità dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata nella parte ove non consente al giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di indicare ulteriori

indagini al pubblico ministero, "una volta che questi gli abbia

presentato richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori

del reato", si è basata su una "possibile interpretazione" dell'art.

415, secondo comma, del codice di procedura penale "tale da far

emergere una figura di giudice per le indagini preliminari in grado

di indicare al pubblico ministero gli approfondimenti non ancora

compiuti e, quindi, non vincolato alla pronuncia del decreto di

archiviazione nemmeno quando non gli sia possibile ordinare

l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome di una

persona già individuata";

che, successivamente, con sentenza n. 445 del 1990, questa Corte

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271) e l'illegittimità costituzionale dell'art. 554,

secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui

non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione

presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le

indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene

necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico

ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di

esse";

che, quindi, il giudice a quo deve riesaminare, alla stregua del

nuovo quadro normativo risultante dalle indicate decisioni della

Corte, la concreta rilevanza della proposta questione (v. ordinanze

nn. 222 e 463 del 1990).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:502 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte