Corte costituzionale

Ordinanza n. 503/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152, secondo

comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 ("Testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza"), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio

1985 dal Pretore di Legnano, iscritta al n. 256 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 173- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un

cittadino straniero, imputato del reato di cui all'art. 152 del r.d.

18 giugno 1931 n. 773 ("Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza"), il Pretore di Legnano ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del citato art. 152, secondo comma, in

riferimento agli artt. 2 e 97 Cost.:

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui,

consentendo al prefetto di emettere un provvedimento di espulsione

immediatamente esecutivo "senza instaurare con il destinatario nessun

contradditorio", si porrebbe in contrasto sia con il principio di

imparzialità (art. 97 Cost.) che con il generale riconoscimento dei

diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.);

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta chiedendo

che venisse dichiarata la non fondatezza della questione.

Considerato che, in relazione alla presunta violazione dell'art.

2, questa Corte con le pronunce n. 75 del 1966 e 168 del 1971, ha

già avuto modo di affermare che il riconoscimento dei diritti

inviolabili dell'uomo non esclude che a carico dei cittadini siano

poste quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla

tutela dell'ordine sociale o dell'ordine pubblico;

che analoghe considerazioni valgono a maggior ragione nei

confronti dello straniero il quale, secondo quanto già ritenuto

nelle sentenze n. 104 del 1969 e 244 del 1974, gode sul territorio

della Repubblica di una tutela meno intensa di quella riconosciuta al

cittadino;

che, in particolare, secondo le ricordate pronunce, lo straniero

non ha di regola un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno

nello Stato e pertanto le relative libertà ben possono essere

limitate a tutela di particolari interessi pubblici, quale quello

attinente alla sicurezza intesa come ordinato vivere civile;

che quindi la questione sollevata in riferimento all'art. 2

Cost. va dichiarata manifestamente infondata;

che il principio del cosiddetto giusto procedimento - al quale

il giudice remittente sembra riferirsi quando censura la facoltà di

espulsione in assenza di qualsiasi contradditorio - non è assistito

in assoluto da garanzia costituzionale come questa Corte ha già

ritenuto in precedenti occasioni (sent. n. 13 del 1962 e n. 23 del

1978);

che, pertanto, anche in relazione a tale profilo, non

sussistendo violazione dell'art. 97 Cost., la questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 152, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931 n.

773 ("Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"), sollevata, in

riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., dal Pretore di Legnano con

ordinanza n. 256 del 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:503 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte