Sentenza n. 503/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 8legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"),
promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1981 dal Pretore di
Bologna nel procedimento civile vertente tra Atendoli Ruggero e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 dell'anno
1982;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'I.N.P.S.
per il riconoscimento della integrazione al minimo della pensione di
vecchiaia, il convenuto Istituto aveva opposto la preclusione di cui
all'art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153
("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale"), che esclude, per i titolari di altra pensione,
la possibilità d'integrazione al minimo del trattamento conseguito
sulla base del cumulo di periodi contributivi maturati in Italia ed
in altri paesi.
Il pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 29 settembre 1981,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma
citata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della
Costituzione.
Osserva il giudice a quo che l'esclusione dell'integrazione della
pensione di vecchiaia per i titolari di altro trattamento, a
differenza di quanto invece consentito per chi goda di pensione
estera corrisposta in pro-rata, rende la fattispecie del tutto
assimilabile a quell'ipotesi, in cui l'integrazione era negata,
prevista dall'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338
del 1962, disposizione oggetto della declaratoria d'illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza del 12 febbraio 1981, n. 34.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri; si è invece costituito
l'I.N.P.S., chiarendo come la fattispecie di causa concerna un caso
di pensione di vecchiaia attribuita in virtù di cumulo di contributi
assicurativi versati in Italia ed in Germania.
L'Istituto individua la ratio della norma impugnata nell'intento
di favorire il trasferimento dei lavoratori da un paese all'altro,
senza pregiudizio della tutela previdenziale che sarebbe spettata se
avessero continuato a prestare la loro opera in Italia.
Tuttavia, secondo la parte privata, l'esclusione dell'integrazione
al minimo nell'ipotesi di cui all'ultimo comma (logicamente connessa
con il riassorbimento dell'integrazione stessa in caso di pensione
corrisposta in pro-rata da un paese estero) sarebbe coerente con la
concessione del beneficio del cumulo dei periodi assicurativi, in
deroga ai principi generali dell'assicurazione obbligatoria, e si
differenzierebbe dalla previsione di cui all'art. 2, secondo comma,
lett. a), della legge n. 1338 del 1962 oggetto della sentenza n. 34
del 1981.
L'Istituto conclude "rimettendosi alla giustizia" della Corte ed
insistendo, in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza,
per la declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza. Considerato in diritto
1. - La questione, avente per oggetto l'art. 8, quarto ed ultimo
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 38 della Costituzione, è fondata.
L'art. 8, commi secondo, terzo e quarto, della legge 30 aprile
1969, n. 153, disciplina i trattamenti pensionistici, sorti, sulla
base di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo della
contribuzione maturata in Italia ed in altri paesi esteri. In
particolare la norma prevede che al lavoratore, il quale acquisisca
il diritto a pensione in virtù di contribuzioni versate in più
paesi, la pensione stessa venga erogata ed integrata al minimo, anche
se egli non abbia maturato il medesimo diritto nel paese estero.
Allorché tale ultima eventualità si verifichi, si procede al
calcolo della pensione secondo il regime della più favorevole
assicurazione ed il trattamento viene corrisposto - proporzionalmente
ai periodi assicurativi - dai diversi paesi assicuratori (c.d.
pro-rata): soltanto in tale ipotesi l'integrazione al minimo viene
riassorbita in relazione agli importi pagati in pro-rata.
2. - È agevole rilevare come il divieto di integrare al minimo la
suddetta anticipazione per i titolari di altro trattamento
pensionistico, sancito dalla prima parte dell'ultima proposizione
contenuta nell'ultimo comma del citato art. 8, non abbia nulla a che
vedere né con il particolare regime della pensione de qua, né con
lo speciale meccanismo di liquidazione sopra descritto.
Trattasi in realtà di una delle tante preclusioni
all'integrazione al minimo in caso di cumulo di più pensioni
riconducibile alla generale previsione di cui all'art. 2, secondo
comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 ovvero alle analoghe
ipotesi contenute in disposizioni similari, oggetto della
declaratoria di illegittimità costituzionale già più volte sancita
da questa Corte (cfr. da ultimo la sent. n. 184/1988).
3. - La peculiare forma di corresponsione della pensione maturata
per effetto di periodi contributivi in paesi diversi ha indotto il
giudice a quo ad individuare erroneamente come tertium comparationis
i percettori di tale trattamento (che vanno astrattamente riguardati
come titolari di un'unica pensione), prospettando una disparità di
trattamento tra essi, che godono dell'integrazione, e chi, come il
ricorrente nel giudizio di rinvio, se la veda negata in quanto
titolare di altra pensione.
In realtà la denunziata disparità di trattamento sussiste non
già nei termini di cui all'ordinanza di rimessione, ma va apprezzata
alla stregua della reiterata affermazione della Corte intesa a far
venir meno sino al 1° ottobre 1983 ogni ostacolo all'integrazione al
minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti in presenza di altra pensione.
Tale appunto era la situazione dell'attore nel giudizio a quo.
Come si evince dagli atti di causa, venne a questi negata
dall'I.N.P.S. l'integrazione della pensione di vecchiaia sulla base
di un espresso richiamo alla contemporanea titolarità di pensione
diretta dello Stato.
4. - È opportuno chiarire che la declaratoria d'illegittimità
della norma impugnata implica esclusivamente il riconoscimento del
diritto all'integrazione della citata anticipazione del trattamento
pensionistico, restando pienamente legittimo il riassorbimento di
detta integrazione fino a concorrenza del pro-rata là dove si
determinino le condizioni per l'erogazione di tale trattamento.
In altri e conclusivi termini: sino all'entrata in vigore
dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha
dettato un generale regime dell'integrazione al minimo per le ipotesi
di cumulo di più pensioni, deve affermarsi l'illegittimità
dell'art. 8, quarto ed ultimo comma, della legge n. 153 del 1969
nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione
maturata per effetto della contribuzione relativa a periodi di
attività lavorativa svolta in Italia ed all'estero allorché il
beneficiario sia titolare di altro trattamento di pensione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"),
nella parte in cui, nell'ultima proposizione, dispone "non spetta ai
titolari di altro trattamento di pensione ed".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:503 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte