Sentenza n. 503/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1991 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e
di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della
siderurgia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio
1989, n. 181, promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1990 dal
Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bedello Rossana
ed altra ed I.N.P.S., iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1991
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Bedello Rossana ed altre;
Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avvocato Lucio Laurenti per Bedello Rossana ed altre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Rossana Bedello, Maria Veronica Morelli e Laura Guidetti,
dipendenti della Finsider s.p.a., dichiaravano di volersi avvalere
della possibilità, prevista dal decreto legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, di accedere al
prepensionamento con decorrenza dal compimento del cinquantesimo anno
di età, fruendo dell'accredito contributivo previsto dalla suddetta
legge. Siccome per le donne detto accredito era concesso solo per gli
anni dal cinquantesimo al cinquantacinquesimo mentre per gli uomini
era previsto fino al sessantesimo anno, ricorrevano al Pretore
perché fosse concessa un'anzianità contributiva pari a quella degli
uomini.
Il Pretore di Roma, su eccezione delle ricorrenti, con ordinanza
del 28 dicembre 1990 (R.O. n. 459 del 1991), ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del citato
decreto legge n. 120 del 1989, nella parte in cui stabilisce per i
lavoratori del settore siderurgico che fruiscono del collocamento a
riposo anticipato ai sensi dello stesso decreto legge, un trattamento
pensionistico con diversa anzianità contributiva per uomini e donne.
Tale disparità di trattamento, secondo il giudice a quo, violerebbe
gli artt. 3 e 37 della Costituzione, alla stregua dei quali la Corte
Costituzionale ha ripetutamente affermato che l'uomo e la donna hanno
diritto di lavorare sino alla stessa età e, in caso di eccezionale
cessazione anticipata del rapporto, di vedersi riconosciuta la
medesima anzianità contributiva (sentenze nn. 137 del 1986, 498 del
1988, 371 del 1989).
2. - Nel giudizio si sono costituite la Bedello, la Morelli e la
Guidetti, concludendo per la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma impugnata dal Pretore di Roma,
riportandosi alle precedenti decisioni della Corte Costituzionale
citate nella ordinanza di rimessione.
Non si è costituita l'I.N.P.S. né è intervenuta l'Avvocatura
Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 2, secondo comma,
del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15
maggio 1989, n. 181, nella parte in cui stabilisce che il trattamento
pensionistico per i lavoratori del settore siderurgico che fruiscono
del collocamento a riposo anticipato ai sensi dello stesso decreto
legge, venga calcolato sull'anzianità contributiva aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del
rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di
età per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne, violi
gli artt. 3 e 37 della Costituzione per la disparità di trattamento
che crea in ragione esclusiva della diversità di sesso.
1.1. - La questione è fondata.
L'art. 2, secondo comma, del decreto legge 1° aprile 1989 n. 120,
convertito con modificazioni in legge 15 maggio 1989 n. 181, che
contiene misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione
del piano di risanamento della siderurgia, ha stabilito che il
trattamento di pensione che compete a coloro che vanno in
prepensionamento sia calcolato sulla base dell'anzianità
contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la
data di risoluzione del rapporto e quello del compimento del
sessantesimo anno di età se uomo o del cinquantacinquesimo anno di
età se donna.
Trovano applicazione i principi già affermati da questa Corte in
fattispecie di prepensionamento analoghe, sia pure previste da altre
disposizioni che hanno formato oggetto di questione di
costituzionalità.
Come si è già affermato (sent. n. 371 del 1989), la sancita
disparità di trattamento tra lavoratore e lavoratrice è fondata
sull'erroneo presupposto che l'età pensionabile per la donna sia
fissata al cinquantacinquesimo anno di età e per l'uomo al
sessantesimo. Invece il prepensionamento, siccome costituisce una
anticipata risoluzione del rapporto di lavoro per cause eccezionali,
incide sull'età lavorativa, che è identica sia per l'uomo che per
la donna, potendo entrambi lavorare fino a sessant'anni (sent. 137
del 1986 e 498 del 1988).
Ne deriva che sia il lavoratore che la lavoratrice che vanno in
prepensionamento hanno diritto allo stesso trattamento in ordine alla
anzianità contributiva e non rileva affatto la diversità di sesso.
2. - Si osserva, inoltre, che sia l'uomo che la donna possono
andare in prepensionamento a cinquant'anni ed in effetti le
ricorrenti hanno proposto la prescritta domanda al compimento del
cinquantesimo anno.
Vero è che per l'art. 5 del decreto legge n. 536 del 1987,
convertito con modificazioni in legge n. 48 del 1988, la donna può
andare in prepensionamento al quarantasettesimo anno, ma siffatta
previsione importa solo che da tale età inizia il periodo di
anzianità contributiva da riconoscersi alla stessa, il quale deve
essere di dieci anni come per il lavoratore (sent. n. 134 del 1991 e
ord. n. 196 del 1991).
Pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale della
disposizione censurata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e
di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della
siderurgia), convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1989,
n. 181, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore
siderurgico, in caso di prepensionamento anticipato al compimento del
cinquantesimo anno, di conseguire la medesima anzianità contributiva
fino a sessant'anni come per il lavoratore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:503 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte