Corte costituzionale

Sentenza n. 503/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e

di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della

siderurgia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio

1989, n. 181, promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1990 dal

Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bedello Rossana

ed altra ed I.N.P.S., iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1991

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Bedello Rossana ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'avvocato Lucio Laurenti per Bedello Rossana ed altre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Rossana Bedello, Maria Veronica Morelli e Laura Guidetti,

dipendenti della Finsider s.p.a., dichiaravano di volersi avvalere

della possibilità, prevista dal decreto legge 1° aprile 1989, n.

120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, di accedere al

prepensionamento con decorrenza dal compimento del cinquantesimo anno

di età, fruendo dell'accredito contributivo previsto dalla suddetta

legge. Siccome per le donne detto accredito era concesso solo per gli

anni dal cinquantesimo al cinquantacinquesimo mentre per gli uomini

era previsto fino al sessantesimo anno, ricorrevano al Pretore

perché fosse concessa un'anzianità contributiva pari a quella degli

uomini.

Il Pretore di Roma, su eccezione delle ricorrenti, con ordinanza

del 28 dicembre 1990 (R.O. n. 459 del 1991), ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del citato

decreto legge n. 120 del 1989, nella parte in cui stabilisce per i

lavoratori del settore siderurgico che fruiscono del collocamento a

riposo anticipato ai sensi dello stesso decreto legge, un trattamento

pensionistico con diversa anzianità contributiva per uomini e donne.

Tale disparità di trattamento, secondo il giudice a quo, violerebbe

gli artt. 3 e 37 della Costituzione, alla stregua dei quali la Corte

Costituzionale ha ripetutamente affermato che l'uomo e la donna hanno

diritto di lavorare sino alla stessa età e, in caso di eccezionale

cessazione anticipata del rapporto, di vedersi riconosciuta la

medesima anzianità contributiva (sentenze nn. 137 del 1986, 498 del

1988, 371 del 1989).

2. - Nel giudizio si sono costituite la Bedello, la Morelli e la

Guidetti, concludendo per la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma impugnata dal Pretore di Roma,

riportandosi alle precedenti decisioni della Corte Costituzionale

citate nella ordinanza di rimessione.

Non si è costituita l'I.N.P.S. né è intervenuta l'Avvocatura

Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio

dei Ministri. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 2, secondo comma,

del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15

maggio 1989, n. 181, nella parte in cui stabilisce che il trattamento

pensionistico per i lavoratori del settore siderurgico che fruiscono

del collocamento a riposo anticipato ai sensi dello stesso decreto

legge, venga calcolato sull'anzianità contributiva aumentata di un

periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del

rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di

età per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne, violi

gli artt. 3 e 37 della Costituzione per la disparità di trattamento

che crea in ragione esclusiva della diversità di sesso.

1.1. - La questione è fondata.

L'art. 2, secondo comma, del decreto legge 1° aprile 1989 n. 120,

convertito con modificazioni in legge 15 maggio 1989 n. 181, che

contiene misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione

del piano di risanamento della siderurgia, ha stabilito che il

trattamento di pensione che compete a coloro che vanno in

prepensionamento sia calcolato sulla base dell'anzianità

contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la

data di risoluzione del rapporto e quello del compimento del

sessantesimo anno di età se uomo o del cinquantacinquesimo anno di

età se donna.

Trovano applicazione i principi già affermati da questa Corte in

fattispecie di prepensionamento analoghe, sia pure previste da altre

disposizioni che hanno formato oggetto di questione di

costituzionalità.

Come si è già affermato (sent. n. 371 del 1989), la sancita

disparità di trattamento tra lavoratore e lavoratrice è fondata

sull'erroneo presupposto che l'età pensionabile per la donna sia

fissata al cinquantacinquesimo anno di età e per l'uomo al

sessantesimo. Invece il prepensionamento, siccome costituisce una

anticipata risoluzione del rapporto di lavoro per cause eccezionali,

incide sull'età lavorativa, che è identica sia per l'uomo che per

la donna, potendo entrambi lavorare fino a sessant'anni (sent. 137

del 1986 e 498 del 1988).

Ne deriva che sia il lavoratore che la lavoratrice che vanno in

prepensionamento hanno diritto allo stesso trattamento in ordine alla

anzianità contributiva e non rileva affatto la diversità di sesso.

2. - Si osserva, inoltre, che sia l'uomo che la donna possono

andare in prepensionamento a cinquant'anni ed in effetti le

ricorrenti hanno proposto la prescritta domanda al compimento del

cinquantesimo anno.

Vero è che per l'art. 5 del decreto legge n. 536 del 1987,

convertito con modificazioni in legge n. 48 del 1988, la donna può

andare in prepensionamento al quarantasettesimo anno, ma siffatta

previsione importa solo che da tale età inizia il periodo di

anzianità contributiva da riconoscersi alla stessa, il quale deve

essere di dieci anni come per il lavoratore (sent. n. 134 del 1991 e

ord. n. 196 del 1991).

Pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale della

disposizione censurata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e

di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della

siderurgia), convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1989,

n. 181, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore

siderurgico, in caso di prepensionamento anticipato al compimento del

cinquantesimo anno, di conseguire la medesima anzianità contributiva

fino a sessant'anni come per il lavoratore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:503 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte