Sentenza n. 503/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/11/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 11legge 59/1997
applicata al caso
- art. 11legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legislativo
23 aprile 1998, n. 134, recante "Trasformazione in fondazione degli
enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma
dell'art. 11, comma 1, lett. b) della legge 13 marzo 1997, n. 59",
promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte e Lombardia, notificati
il 6 e l'8 giugno 1998, depositati in cancelleria il 12 e il
17 giugno 1998 ed iscritti ai nn. 27 e 28 del registro ricorsi 1998.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Uditi gli avvocati Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte,
Giuseppe F. Ferrari e Massimo Luciani per la Regione Lombardia e
l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Piemonte ha sollevato in via principale, in riferimento agli
artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134
(Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Ad avviso della Regione Piemonte, l'impugnato decreto legislativo
è innanzitutto viziato da eccesso di delega. Tale decreto, argomenta
la ricorrente, è stato emanato sulla base dell'art. 11, comma 1,
lettera b), della legge n. 59 del 1997, contenente una delega
generale per il riordino degli enti pubblici; senonché, si osserva
nel ricorso, la materia degli enti lirici era già stata oggetto di
specifica delega prevista dall'art. 2, comma 57, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), successivamente attuata tramite il decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti
che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato).
Con il decreto legislativo n. 134 del 1998, il Governo avrebbe
fatto un uso "distorto" del potere legislativo delegato, al solo
scopo di eliminare la previa intesa con le Regioni e i comuni
interessati, che il decreto legislativo n. 367 del 1996 prevedeva, al
fine di individuare gli enti "di prioritario interesse nazionale" di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), da trasformare in fondazioni di
diritto privato.
Il lamentato eccesso di delega si tradurrebbe, secondo la Regione
ricorrente, oltre che in una violazione dell'art. 76, altresì in una
lesione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, giacché l'esigenza
della previa intesa con le Regioni deriverebbe, come si legge
nell'atto di costituzione, dall'inerenza di vari profili della
disciplina della privatizzazione degli enti lirici al novero delle
attribuzioni regionali, anche in materia di diffusione dell'arte
musicale e di formazione professionale dei quadri artistici. La
Regione afferma che l'educazione e la diffusione dell'arte musicale
"appartengono al novero delle attività di promozione educativa e
culturale che, in quanto attinenti precipuamente alla collettività
regionale, sono state riconosciute alle Regioni dall'art. 49 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616". La gestione dei teatri affidati alle
fondazioni musicali, inoltre, aggiunge la ricorrente, "incide sulle
competenze regionali in ordine alla tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale" ex art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977, e su
quelle di cui all'art. 19, lettera c), della legge 8 giugno 1990,
n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).
La Regione lamenta infine la violazione del principio di buon
andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della
Costituzione, poiché "l'esclusione del regime di intesa ... finisce
per risolversi in una violazione di uno degli stessi principi-guida
previsti dalla legge di delega sulla base della quale il decreto
legislativo impugnato è stato emanato: quello di cui alla lettera e)
dell'art. 14 della legge n. 59 del 1997, che richiama la necessità
di garantire il miglior utilizzo delle strutture impiantistiche".
2. - Nel presente giudizio costituzionale, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente
del Consiglio dei Ministri per eccepire l'inammissibilità ed
argomentare comunque l'infondatezza del ricorso della Regione
Piemonte.
Quest'ultimo sarebbe innanzitutto inammissibile, non individuando
la ricorrente "alcuna menomazione di competenze regionali". Inoltre,
quand'anche le doglianze della Regione "presentassero profili
attendibili, questi riguarderebbero non l'attuale portata delle norme
contestate ma la loro eventuale futura applicazione, in senso non
gradito alla Regione ricorrente".
Nel merito, l'Avvocatura sottolinea che il decreto legislativo
impugnato trova il suo fondamento in una delega collocata nel Capo II
della legge n. 59 del 1997, che prevede la riforma
dell'amministrazione centrale: "il decreto n. 134 del 1998 non è
decreto di conferimento di funzioni alle Regioni, per cui la legge
n. 59 del 1997 ha prescritto il parere obbligatorio della Conferenza
Stato-regioni: si tratta infatti di un provvedimento di riordino con
il quale lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, muta il
regime giuridico degli enti nazionali e - per quanto ne riguarda -
degli enti lirici e musicali, per un migliore e più razionale
svolgimento delle funzioni di tali enti".
L'Avvocatura aggiunge che "in materia di spettacolo anche il
recente decreto legislativo n. 112 del 1998 ha confermato, in
attuazione della legge n. 59 del 1997, l'attuale assetto nel riparto
delle competenze con la formulazione dell'art. 156, sul quale
all'unanimità è stata espressa da parte regionale l'intesa in sede
di Conferenza Stato-Regioni".
3. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, anche la
Regione Lombardia ha sollevato in via principale, in riferimento agli
artt. 2, 3, 5, 18, 23, 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, anche in
relazione agli artt. 13, 14 e 49 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo
23 aprile 1998, n. 134, "con particolare riferimento all'art. 6,
comma 1, lettere a), b), c) e d)".
Nel ricorso si lamenta che l'art. 6 del decreto legislativo
impugnato attribuisce allo Stato, e precisamente all'Autorità di
Governo competente in materia di spettacolo - in contrasto con la
riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici di
cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, e con il principio
di legalità - "un potere innominato e illimitato di individuazione
degli enti assoggettati al processo di privatizzazione... senza
alcuna limitazione e senza alcuna predeterminazione di criteri"; si
tratta degli enti che svolgono attività musicale diversi dagli enti
autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, la cui
identificazione è possibile a priori sulla base del rinvio al titolo
II della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti
lirici e delle attività musicali), operato dall'art. 2, comma 1,
lettera a), del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
La lamentata violazione dei princìpi di legalità e buon
andamento dell'amministrazione si tradurrebbe in una lesione delle
attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente, "atteso
che l'inserimento di un ente musicale tra quelli soggetti alla
trasformazione lo sottrae ai poteri regionali in materia di enti
locali non territoriali e di persone giuridiche private di cui...
agli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 616 del 1977, assoggettandolo ai
poteri statali di cui al decreto legislativo n. 367 del 1996 (in
particolare, a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 21) e allo stesso
decreto legislativo n. 134 del 1998 (in particolare, artt. 2, commi 2
e 3; 3, comma 1; 5, comma 1)". D'altro canto, l'attrazione dell'ente
musicale nell'orbita del decreto legislativo n. 367 del 1996, come
modificato dal decreto legislativo n. 134 del 1998, sottrarrebbe
l'ente ai poteri regionali in materia di promozione educativa e
culturale di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 616 del 1977 (che al
secondo comma fa espresso riferimento anche alle attività musicali).
La Regione Lombardia lamenta, in altri termini, "l'integrale
statalizzazione del settore musicale" che conseguirebbe alla
soppressione (ad opera dell'art. 6, comma 1, lettera a),
dell'impugnato decreto) del riferimento agli enti di prioritario
interesse nazionale. L'individuazione degli enti da trasformare, si
legge nel ricorso, viene rimessa "all'arbitraria determinazione
dell'Autorità (statale), ancorché gli enti interessati siano anche
quelli di mero interesse regionale e locale", con la eliminazione di
ogni forma di intesa (prevista invece dal precedente decreto n. 367
del 1996), in contrasto con il principio di ragionevolezza e di leale
cooperazione.
La ricorrente si duole poi dell'eccesso di delega in cui sarebbe
incorso il legislatore delegato, con violazione dell'art. 76 e,
contestualmente, degli artt. 3, 5, 117 e 118 della Costituzione. Si
legge nel ricorso che se "negli artt. 11 e 14 della legge n. 59 del
1997 non si menziona l'esigenza che, in sede di legislazione
delegata, venga rispettato il principio dell'intesa fra lo Stato e le
Regioni", ciò non significa "che tale principio non sia, comunque,
fissato dalla legge di delegazione": ad avviso della ricorrente, "il
principio di cooperazione tra lo Stato e le Regioni (e gli enti
locali), che la legge n. 59 del 1997 fissa espressamente in ordine al
'conferimento' di funzioni a Regioni e enti locali (art. 4, comma 3,
lettera d) è con piena evidenza un principio informatore di tutta la
legge n. 59 del 1997".
La Regione Lombardia lamenta infine la violazione degli artt. 2,
3, 5, 18, 117 e 118 della Costituzione, richiamando la sentenza di
questa Corte n. 50 del 1998, in conseguenza della asserita lesione
della "libertà sociale dei cittadini", che "impedisce ai pubblici
poteri di assoggettare tutte le forme di manifestazione della
personalità umana ad invasive forme di autorizzazione e di
controllo".
4. - Anche nel giudizio costituzionale instaurato in via
principale dalla Regione Lombardia si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per proporre deduzioni in gran parte analoghe a
quelle svolte per argomentare l'inammissibilità e l'infondatezza
della questione sollevata dalla prima ricorrente.
Con riferimento alla doglianza della Regione Lombardia in merito
alla ritenuta "statalizzazione del settore musicale", il Presidente
del Consiglio obietta che l'art. 3 del decreto legislativo n. 134 del
1998 prevede "come membri delle fondazioni un componente designato
dalla Regione nel territorio della quale ha sede la fondazione, due
componenti designati dal sindaco [del comune] nel cui territorio la
fondazione ha sede, oltre ad un componente di nomina governativa".
In ordine all'ulteriore doglianza concernente la lesione della
libertà sociale dei cittadini, l'Avvocatura ritiene non pertinente
l'invocazione, nel presente giudizio costituzionale, degli artt. 2 e
18 della Costituzione.
5. - In prossimità della data fissata per l'udienza, la Regione
Piemonte ha depositato una memoria illustrativa per sviluppare
ulteriormente le deduzioni già svolte in sede del ricorso ed
insistere per l'accoglimento dello stesso.
La ricorrente lamenta anche nella memoria che il legislatore
delegato non si sarebbe adeguato ai princìpi e ai criteri direttivi
stabiliti con la legge di delega, e, in particolare, si legge,
"facendo venir meno le procedure di coordinamento previste dal
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si è posto un grave
ostacolo verso l'effettivo raggiungimento di quegli obiettivi di
razionalizzazione che avrebbero dovuto essere perseguiti, ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 59 del 1997 (come, ad esempio, rispetto
alla programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale
utilizzo delle strutture impiantistiche, di cui alla lettera f)".
6. - Anche la Regione Lombardia ha, in prossimità dell'udienza,
depositato una memoria ad integrazione di quanto già dedotto nel
ricorso.
La ricorrente esclude innanzi tutto che il decreto legislativo
21 dicembre 1998, n. 492 - sopravvenuto al ricorso e contenente
disposizioni integrative e correttive di precedenti decreti
legislativi, tra i quali quello impugnato - sia tale da rendere non
più attuale l'interesse a ricorrere.
Il decreto legislativo n. 492 del 1998 ha esteso agli enti
operanti nel settore del teatro e della danza il potere ministeriale
di individuazione degli enti da trasformare ed ha parzialmente
modificato l'art. 6 del decreto legislativo impugnato, introducendo,
in particolare, il comma 1-bis il quale stabilisce che
"l'identificazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, avviene sentito il
parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della
Regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede".
Ad avviso della ricorrente, la previsione della necessaria
acquisizione di un previo parere della regione o del comune
territorialmente interessato "non è sufficiente ad eliminare la
clamorosa violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e
regioni".
Sotto il profilo dell'asserita lesione delle attribuzioni
regionali, la ricorrente osserva che lo stesso decreto n. 112 del
1998 "individua in capo all'Amministrazione centrale esclusivamente
compiti di sostegno agli enti lirici di cui al decreto legislativo
n. 367 del 1996", ciò che renderebbe ancor più evidente la
necessità di una previa intesa tra Stato e regioni, ai fini
dell'individuazione degli enti da privatizzare.
7. - Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una
memoria illustrativa per insistere nella richiesta di dichiarazione
di inammissibilità del ricorso della Regione Lombardia. La
disciplina impugnata, "proprio perché non individua direttamente gli
'altri enti' (musicali) ma si limita a prevedere che alla
identificazione degli stessi si proceda con un successivo atto
dell'Autorità di Governo ... non è comunque tale da poter essere
considerata idonea a negativamente incidere ... con i necessari
connotati della concretezza ed attualità ... sulla competenza
costituzionalmente garantita alla Regione ricorrente".
Nel merito, l'Avvocatura sviluppa argomentazioni già contenute
nell'atto di costituzione. Considerato in diritto
1. - Le Regioni Piemonte e Lombardia sollevano in via principale,
in riferimento agli articoli 76, 97, 117 e 118 della Costituzione -
la Regione Lombardia anche in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 18 e
23 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale del
decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in
fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche
assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge
13 marzo 1997, n. 59), censurando in particolare l'art. 6, comma 1,
lettere a), b), c) e d), che attribuisce allo Stato, e precisamente
all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, il
potere di individuare, ai fini della loro trasformazione in
fondazioni di diritto privato, gli enti che svolgono attività
musicale diversi dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni
concertistiche assimilate, la cui identificazione è possibile a
priori sulla base del rinvio al titolo II della legge 14 agosto 1967,
n. 800, operato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 367 del 1996.
Il decreto legislativo n. 134 del 1998 ha modificato il
precedente decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni
per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in
fondazioni di diritto privato) che, originariamente, prevedeva la
privatizzazione di enti operanti nel settore musicale "di prioritario
interesse nazionale" (art. 2, rubrica e comma 1, lettera b),
individuati dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo
"d'intesa con le regioni e sentiti i comuni" territorialmente
interessati. Il decreto legislativo censurato dalle ricorrenti ha
modificato il d.lgs. n. 367 del 1996, eliminando dalla rubrica e dal
comma 1 dell'art. 2 il riferimento agli enti di prioritario interesse
nazionale (rimasto invece nell'art. 1) e sopprimendo la procedura di
intesa originariamente prevista (art. 6 del d.lgs. n. 134 del 1998).
In un momento successivo, il decreto legislativo n. 492 del 1998
ha a sua volta modificato il d.lgs. n. 134 del 1998, estendendo agli
enti operanti nel settore del teatro e della danza il potere
governativo di individuazione degli enti da trasformare, ed ha
parzialmente modificato l'art. 6, introducendo, in particolare, il
comma 1-bis a norma del quale "l'identificazione degli enti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta
giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio
l'ente ha sede". Si tratta nondimeno di una disciplina sopravvenuta
ininfluente ai fini dei presenti giudizi.
Le censure prospettate, in termini sostanzialmente omogenei, da
entrambe le Regioni nei riguardi del d.lgs. n. 134 del 1998, sono le
seguenti.
In primo luogo, ad avviso delle ricorrenti, l'impugnato decreto
legislativo sarebbe viziato da eccesso di delega, in quanto emanato
sulla base dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del
1997, contenente una delega generale per il riordino degli enti
pubblici, sebbene la materia degli enti lirici fosse già stata
oggetto della specifica delega prevista dall'art. 2, comma 57, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, successivamente attuata tramite il
citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Il decreto
legislativo n. 134 del 1998 sarebbe stato adottato al solo scopo di
eliminare la previa intesa con le Regioni e i comuni interessati, che
il decreto legislativo n. 367 del 1996 prevedeva, al fine di
individuare gli enti "di prioritario interesse nazionale" di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b da trasformare in fondazioni di
diritto privato. Anche se "negli artt. 11 e 14 della legge n. 59 del
1997 non si menziona l'esigenza che, in sede di legislazione
delegata, venga rispettato il principio dell'intesa fra lo Stato e le
Regioni", si legge nel ricorso della Regione Lombardia, il principio
di cooperazione, che la legge n. 59 del 1997 fissa espressamente in
ordine al "conferimento" di funzioni a regioni e enti locali (art. 4,
comma 3, lettera d) è "un principio informatore di tutta la legge
n. 59 del 1997".
Nei ricorsi delle Regioni Piemonte e Lombardia si lamenta, in
secondo luogo, la violazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione, giacché l'esigenza della previa intesa con le Regioni
deriverebbe dall'appartenenza di vari profili della disciplina della
privatizzazione degli enti lirici al novero delle attribuzioni
regionali: dalla diffusione dell'arte musicale (riconducibile alle
attività di promozione educativa e culturale di cui all'art. 49 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che al comma 2 fa espresso riferimento
anche alle attività musicali); alla formazione professionale dei
quadri artistici, riconducibile alle competenze regionali in materia
di "istruzione artigiana e professionale"; alla gestione dei teatri
affidati alle fondazioni musicali, che "incide sulle competenze
regionali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale" ex art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977. Inoltre,
l'inserimento di un ente musicale tra quelli soggetti alla
trasformazione sottrarrebbe il medesimo ai poteri regionali in
materia di enti locali non territoriali e di persone giuridiche
private di cui agli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 616 del 1977.
La Regione Lombardia ritiene la disciplina impugnata in contrasto
anche con gli artt. 23 e 97 della Costituzione, sotto il profilo dei
princìpi di legalità e buon andamento della pubblica
amministrazione, poiché attribuirebbe allo Stato, e precisamente
all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, "un
potere innominato e illimitato" di individuazione degli enti che
svolgono attività musicale, assoggettandoli al processo di
privatizzazione "senza alcuna limitazione e senza alcuna
predeterminazione di criteri".
La Regione Lombardia lamenta inoltre la violazione degli artt. 3
e 5 della Costituzione, sotto il profilo, rispettivamente, dei
princìpi di ragionevolezza e di leale cooperazione, giacché
"l'integrale statalizzazione del settore musicale" e l'individuazione
degli enti da trasformare risultano rimesse, senza la previsione di
alcuna forma di intesa (prevista invece dal precedente decreto n. 367
del 1996), "all'arbitraria determinazione dell'Autorità (statale),
ancorché gli enti interessati siano anche quelli di mero interesse
regionale e locale".
La stessa ricorrente si duole infine della violazione degli
artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, anche alla luce della sentenza
della Corte costituzionale n. 50 del 1998, in conseguenza della
asserita lesione della "libertà sociale dei cittadini", che
"impedisce ai pubblici poteri di assoggettare tutte le forme di
manifestazione della personalità umana ad invasive forme di
autorizzazione e di controllo".
2. - Con i ricorsi in epigrafe, le Regioni Piemonte e Lombardia
impugnano le medesime disposizioni legislative invocando (fatta
astrazione dalle doglianze avanzate solo dalla seconda ricorrente)
gli stessi parametri costituzionali e lamentandone la violazione
sotto profili in gran parte omogenei. I relativi giudizi possono
pertanto essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
3. - Il primo motivo del ricorso è stato prospettato da entrambe
le Regioni ricorrenti in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
giacché il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 ed in
particolare l'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), che
attribuisce allo Stato, e precisamente all'Autorità di Governo
competente in materia di spettacolo il potere di individuare, ai fini
della loro trasformazione in fondazioni di diritto privato, gli enti
che svolgono attività musicale diversi dagli enti autonomi lirici e
dalle istituzioni concertistiche assimilate, sarebbe stato emanato
sulla base di una delega generale per il riordino degli enti pubblici
quella di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del
1997 - sebbene la peculiare materia degli enti lirici fosse già
stata, poco tempo prima, oggetto della diversa e specifica delega
prevista dall'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
successivamente attuata tramite il decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367.
Le ricorrenti lamentano, anche in riferimento all'art. 5 della
Costituzione, che l'impugnato decreto legislativo sarebbe stato
adottato al solo scopo di eliminare la previa intesa con le Regioni
interessate, in origine prevista dal decreto legislativo n. 367 del
1996, in contrasto con il principio di cooperazione, espressamente
fissato dalla legge n. 59 del 1997 ai fini del conferimento di
funzioni e compiti amministrativi a Regioni ed enti locali, ma
doverosamente applicabile anche alla delega di cui all'art. 11 della
legge medesima.
4. - Preliminarmente, occorre esaminare la duplice eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, la
quale rileva, da un lato, che i ricorsi proposti dalle Regioni
Piemonte e Lombardia non individuerebbero "alcuna menomazione di
competenze regionali"; dall'altro, che quand'anche le doglianze
avanzate dalle ricorrenti "presentassero profili attendibili, questi
riguarderebbero non l'attuale portata delle norme contestate ma la
loro eventuale futura applicazione, in senso non gradito alla Regione
ricorrente".
Da quanto premesso in fatto e dalle censure prospettate dalle
ricorrenti risulta, con riferimento al primo profilo considerato,
l'infondatezza della prima eccezione d'inammissibilità avanzata
dalla difesa erariale. Come questa Corte ha in più d'una occasione
chiarito, nel giudizio in via principale le Regioni possono invocare
la violazione di disposizioni estranee al titolo V della parte
seconda della Costituzione, purché tale violazione si accompagni
alla lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita
delle Regioni, ciò che non può escludersi con riguardo a ipotesi di
violazione dell'art. 76 della Costituzione. Il parametro costituito
dalla norma costituzionale sulla delega legislativa e dalle norme
interposte contenute nella legge di delega può essere invocato dalle
Regioni a fondamento di questioni di legittimità costituzionale
sollevate in via principale ove la violazione denunciata sia in
astratto suscettibile di tradursi in una lesione delle attribuzioni
regionali, ciò che nel presente caso, in considerazione del
contenuto del decreto legislativo impugnato, diretto a sopprimere una
procedura di intesa, non può escludersi.
Dev'essere disattesa anche la seconda eccezione
d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura, la quale esclude che le
doglianze delle ricorrenti riguardino "l'attuale portata delle norme
contestate", concernendo esse, piuttosto, "la loro eventuale futura
applicazione, in senso non gradito alla Regione ricorrente". Nel loro
tenore testuale, le disposizioni impugnate, modificative e
parzialmente abrogative di una disciplina precedente più favorevole
alle ricorrenti, sono esplicite nell'escludere il ricorso all'intesa,
nell'a'mbito dei procedimenti di privatizzazione degli enti lirici
oggetto delle stesse disposizioni censurate, e si dimostrano pertanto
idonee a concretare una lesione attuale dell'autonomia regionale.
5. - Sotto il primo profilo, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, la questione sollevata dalle Regioni Piemonte e
Lombardia con i ricorsi in epigrafe, è fondata.
6. - Va ribadito preliminarmente che il giudizio di conformità
della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua
dell'art. 76 Cost., si esplica attraverso il confronto tra gli esiti
di due processi interpretativi paralleli: l'uno, relativo alle norme
che determinano l'oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati
dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto normativo in cui
si collocano e si individuano le ragioni e le finalità poste a
fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme
poste dal legislatore delegato, da interpretarsi, ove possibile, nel
significato compatibile con i princìpi e criteri direttivi della
delega (sentenza n. 425 del 2000; v. anche, ex plurimis le sentenze
nn. 292, 276, 163 e 126 del 2000; nn. 15 e 7 del 1999; n. 456 del
1998).
Sotto il primo profilo, occorre innanzi tutto osservare - per
l'individuazione dell'oggetto della delega, che costituisce ai
presenti fini il primo passaggio necessario - che il disegno di legge
di delega di iniziativa governativa tradottosi poi nella legge
15 marzo 1997, n. 59 è stato presentato al Senato il 29 luglio 1996,
ciò che attesta la sostanziale contemporaneità tra l'iniziativa
legislativa del Governo e l'emanazione del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, oggetto delle modifiche introdotte dal
decreto legislativo impugnato, adottato in attuazione della delega
contenuta nell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del
1997. Dai lavori parlamentari relativi a quest'ultima legge di delega
che terminano al Senato, con l'approvazione definitiva in aula,
l'11 marzo 1997 (atto n. 1124/B) non si desume alcun indizio di una
mens legis modificativa della disciplina di riordino compiutasi,
neanche un anno prima, con l'emanazione del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367.
Ciò premesso, appare difficile presupporre l'inclusione
nell'oggetto della delega - sia da parte del Governo in sede di
iniziativa legislativa, sia da parte del legislatore parlamentare
delegante - dei medesimi enti lirici di cui il Governo stesso aveva
da circa dieci mesi disciplinato il riordino, con il d.lgs. n. 367
del 1996, sulla base dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, che aveva delegato il Governo ad emanare entro il 30 giugno
1996 "uno o più decreti legislativi per disciplinare la
trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di
prioritario interesse nazionale che operino nel settore musicale".
Il decreto legislativo n. 367 del 1996 ha compiutamente regolato
la materia, del tutto peculiare, del riordino degli enti operanti nel
settore musicale e ha consumato definitivamente la delega contenuta
nella legge n. 549 del 1995, un giorno prima del termine (30 giugno
1996) fissato per il suo valido esercizio. Non si possono pertanto
includere, nell'ampia formulazione utilizzata dall'art. 11, comma 1,
lettera b) della legge n. 59 del 1997 per definire l'oggetto della
delega ("enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla
assistenza e previdenza"), anche gli enti lirici, contestualmente
oggetto di una organica riforma, che ne aveva disposto la
trasformazione in fondazioni di diritto privato.
E ciò non tanto in ossequio al canone interpretativo secondo cui
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali che, come
questa Corte ha in una occasione chiarito, non ha rango
costituzionale, né valore assoluto come criterio di risoluzione
delle antinomie (v. sentenza n. 29 del 1976); né tale canone può
applicarsi al caso della successione nel tempo di leggi di
delegazione, quando la delega antecedente abbia ormai avuto piena e
definitiva attuazione. Piuttosto, dall'ampia formulazione del citato
art. 11, comma 1, lettera b), non si può desumere un'abilitazione ad
adottare, accanto a provvedimenti di riordino di enti nazionali
soggetti a riforma, provvedimenti di modifica di una normativa
specifica e organica, di recente approvazione.
Quanto all'interpretazione del decreto legislativo denunciato
dalle ricorrenti, è da escludere, in considerazione del suo tenore
specificamente modificativo della precedente disciplina in materia di
enti lirici, la possibilità di un'interpretazione adeguatrice dello
stesso, in armonia con la legge di delegazione, idonea a sottrarre il
medesimo alla declaratoria d'incostituzionalità.
Il significato delle disposizioni censurate, di modifica in senso
restrittivo dell'originaria impostazione collaborativa della
disciplina del riordino e della privatizzazione degli enti lirici
nazionali, basata sullo strumento, eliminato dal provvedimento
legislativo impugnato, dell'intesa con le regioni interessate,
attesta che il decreto legislativo n. 134 del 1998 disciplina un
oggetto estraneo alla delega di cui al più volte menzionato art. 11,
comma 1, lettera b): anziché riordinare organicamente enti nazionali
in attesa di riforma, ha modificato aspetti procedimentali del
riordino di enti nazionali già oggetto di un'organica e di poco
anteriore revisione legislativa, presupposta, tra l'altro,
dall'art. 156, comma 1, lettera r), dello stesso decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Deve, dunque, concludersi indipendentemente da ogni
considerazione sulla legittimità costituzionale, sotto il profilo
dei contenuti, della disciplina recata dal decreto legislativo n. 134
del 1998, e rimanendo assorbita ogni ulteriore censura che le
disposizioni impugnate violano l'art. 76 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo
23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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