Sentenza n. 504/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 8legge 255/1981
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 271/1981
- art. 3d.P.R. 271/1981
- art. 8d.P.R. 271/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 8 del
d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271 ("Corresponsione di miglioramenti
economici al personale della scuola di ogni ordine e grado") e
dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 ("Copertura
finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti
la corresponsione di miglioramenti economici al personale della
scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università"), come
modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 marzo 1983 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da
Gnemmi Luigia ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione
ed altri, iscritta al n. 845 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da
Focanti De Ceglie Maria Antonietta ed altri contro il Ministero della
pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 1338 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 125- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione di Gnemmi Luigia ed altri, Focanti
De Ceglie Maria Antonietta ed altri, nonché gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Udito l'avvocato Ernani d'Agostino per Gnemmi Luigia ed altri e
Focanti De Ceglie Maria Antonietta ed altri e l'Avvocato dello Stato
Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con
ordinanza del 28 marzo 1983 emessa sui ricorsi riuniti proposti da
Gnemmi Luigia ed altri appartenenti al personale della scuola avverso
la circolare del 18 agosto 1981, n. 261, con cui il Ministero della
pubblica istruzione, Ispettorato per le pensioni, limitava il
recupero dell'anzianità di servizio ai fini dei benefici di
quiescenza al personale cessato dal servizio tra il 2 aprile 1979 ed
il 31 gennaio 1981, ha sollevato (R.O. n. 845/1983) questione di
legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, degli artt. 1, 3 e 8 del d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271
("Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola
di ogni ordine e grado") e dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 255 ("Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della
Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici
al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa
l'università"), come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391
"nei limiti in cui non prevedono l'estensione ai dipendenti della
scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 e il
1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti messi a riposo
successivamente a quest'ultima data".
I ricorrenti, inquadrati nei livelli funzionali retributivi
introdotti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"),
ai soli fini della pensione, in base al criterio del "maturato
economico", lamentavano davanti al giudice a quo di essere stati
esclusi, all'atto del collocamento a riposo (avvenuto fra il giugno
1977 e il marzo 1979), dalla piena valutazione del servizio prestato
anteriormente al 1° giugno 1977 (data di inquadramento nelle nuove
qualifiche di cui all'art. 50 della legge n. 312 del 1980) al
contrario di quanto avvenuto con l'entrata in vigore del d.P.R. 2
giugno 1981, n. 271, e del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, che
hanno riconosciuto, anche ai fini pensionistici, il recupero della
pregressa anzianità limitatamente al personale ancora in servizio
dopo il 1° aprile 1979. Chiedevano pertanto i ricorrenti che fosse
rideterminata la misura della pensione secondo il nuovo trattamento
economico stabilito anche a fini di quiescenza dagli artt. 3 e 8 del
d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271, ed esteso al personale collocato a
riposo nel triennio contrattuale 1979-81 a decorrere dal 1° aprile
1979 in base all'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255,
convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 391.
Osserva il giudice a quo che, essendo stati collocati a riposo con
l'inquadramento nei livelli retributivi funzionali previsti dalla
legge n. 312 del 1980, data l'equiparazione ex art. 160 col personale
in servizio al 1° aprile 1979 (data di decorrenza degli effetti
economici della legge) di quello messo in pensione dopo il 1° giugno
1977 (data di decorrenza degli effetti giuridici della legge), i
ricorrenti hanno beneficiato della sola base retributiva stabilita
all'art. 51, con l'esclusione dei miglioramenti economici disposti in
prosieguo, dei quali la circolare n. 261 del 1981, impugnata dai
ricorrenti, costituisce attuazione, equiparando lo status dei
dipendenti collocati in pensione durante il triennio contrattuale
1979-81 a quelli in servizio di ruolo alla data del 1° febbraio 1981,
secondo l'art. 3 del d.P.R. n. 271 del 1981 e l'art. 8 del
decreto-legge n. 255 del 1981. In base a quest'ultima disposizione,
il solo personale posto in quiescenza durante il triennio 1979-81 ha
beneficiato della parità di condizioni rispetto ai dipendenti in
servizio alla data del 1° febbraio 1981 ai fini del recupero
dell'anzianità secondo il parametro e gli aumenti biennali
conseguiti nell'ordinamento preesistente alla legge n. 312 del 1980,
come stabilito nell'art. 3 del d.P.R. n. 271 del 1981 in sede di
inquadramento del personale della scuola nelle fasce retributive di
cui all'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 271 del 1981. Il petitum del
giudizio, non essendo incentrato sullo stretto diritto alla
liquidazione della pensione ma sull'attività organizzativa della
pubblica Amministrazione consistente nell'attribuzione, ancorché
fittizia, di un diverso inquadramento degli interessati quale
presupposto per l'estensione agli stessi dei benefici sulla base
dell'anzianità, esula, secondo il giudice a quo, dalla cognizione
della Corte dei conti e pertanto non può essere accolta l'eccezione
di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Avvocatura dello
Stato.
Estesa la rilevanza della questione (nonostante la mancata
evocazione in giudizio dell'E.N.P.A.S., competente, ex art. 33 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, alle operazioni di liquidazione)
anche alla parte concernente l'indennità di buonuscita, da calcolare
sulla base retributiva fissata dal Ministero della pubblica
istruzione in applicazione delle norme impugnate, il giudice a quo
circoscrive la non manifesta infondatezza della questione alla
disparità "tra i dipendenti collocati a riposo anteriormente al 1°
aprile 1979, col solo trattamento economico complessivo ex art. 51
della legge n. 312 del 1980, e quelli cessati dal servizio dopo tale
data, nella cui base contributiva l'anzianità pregressa è stata
valutata appieno", i quali soltanto beneficiano dell'impegno che il
legislatore si è assunto, con l'art. 152 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, di recuperare la progressione dei parametri a partire dal
triennio 1979-81, con priorità nei confronti di chi avesse maturato
il diritto al trattamento di quiescenza. Irragionevole appare
pertanto al giudice a quo la decisione del legislatore che, mentre ha
esteso al personale già cessato dal servizio all'entrata in vigore
del decreto presidenziale il recupero dell'anzianità e i
miglioramenti di stipendio successivi all'assetto stabilito dalla
legge 11 luglio 1980, n. 312, ha negato tale estensione ai ricorrenti
che, nonostante il loro collocamento a riposo risalisse a un'epoca
anteriore al 1° aprile 1979 (data di decorrenza e conomica della
legge), avevano tuttavia ottenuto l'inquadramento nelle qualifiche
retributive funzionali perché al 1° gennaio 1977 (data di decorrenza
degli effetti giuridici della legge n. 312) erano ancora in servizio:
secondo l'art. 160 erano infatti equiparati, anche se solo ai fini
pensionistici, ai dipendenti in servizio quando cominciavano a
decorrere gli effetti economici della legge. A differenza di tutto il
personale della scuola collocato a riposo prima e dopo il
reinquadramento secondo il nuovo assetto, solo nei confronti della
categoria di appartenenza dei ricorrenti opererebbe il criterio
convenzionale (e non effettivo) della valutazione del servizio
pregresso, introdotto con lo scopo, venuto meno in seguito, "di
ridurre l'immediata incidenza sul bilancio statale dei nuovi
miglioramenti retributivi".
L'impegno di cui all'art. 152 della legge n. 312 del 1980
rimarrebbe - conclude il giudice a quo - senza attuazione soltanto
riguardo ai ricorrenti, e ciò senza una concreta e logica ragione
giustificatrice: difatti i ricorrenti, sebbene posti in quiescenza
anteriormente alla decorrenza economica (1° aprile 1979) della legge,
erano stati inquadrati nelle qualifiche retributive funzionali
perché ancora in servizio al 1° gennaio 1977, momento da cui si
iniziavano gli effetti giuridici della legge n. 312 del 1980 (e
questo perché, in base all'art. 160 della legge citata, erano
equiparati, anche se solo a fini pensionistici, ai dipendenti in
servizio dall'inizio della decorrenza degli effetti economici della
legge).
1.2. - Si sono costituiti nel presente giudizio i signori Gnemmi
Luigia ed altri, che, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo
Lubrano, Ernani d'Agostino e Giorgio Colnago, svolgendo ulteriori
argomentazioni anche in una memoria pervenuta prima dell'udienza
davanti a questa Corte, insistono per la declaratoria
d'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.
1.3. - Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato rileva anzitutto che
le operazioni di inquadramento di cui alla circolare ministeriale,
essendo "strettamente ed esclusivamente preordinate alla liquidazione
del trattamento di quiescenza", costituiscono un mero procedimento
diretto a tale scopo. Dal che discenderebbe il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo adito (trattandosi di una
controversia in materia meramente pensionistica, riservata alla
giurisdizione esclusiva della Corte dei conti) e quindi l'irrilevanza
della questione di legittimità costituzionale ai fini del decidere.
Inoltre, secondo l'Avvocatura, il d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271,
costituisce atto di normazione secondaria adottato a seguito di una
devoluzione istituzionale di potere normativo e quindi non può
essere legittimamente sottoposto al vaglio della Corte
costituzionale, sicché l'unica norma che può essere discussa sotto
il profilo della legittimità costituzionale è quella dell'art. 8
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge
di conversione 24 luglio 1981, n. 391.
Entrando quindi nel merito della questione posta dall'ordinanza di
rimessione, osserva l'Avvocatura che il d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271,
e il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (convertito nella legge n.
391 del 1981), riguardando i miglioramenti economici del personale in
attività di servizio della scuola, in attuazione degli accordi
contrattuali triennali 1979-81 tra Governo e sindacati e la copertura
finanziaria dell'onere conseguente ai detti miglioramenti economici,
sono stati emanati in virtù della legge n. 382/1975, il cui art. 9
dispone che il trattamento economico di attività (e non di
quiescenza) dei dipendenti civili dello Stato è stabilito con
decreto presidenziale sulla base di accordi triennali formati con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale e che la relativa spesa deve essere comunque approvata con
legge. Non sembra dunque all'Avvocatura che nel caso in questione sia
stata violata la legge nella sua portata generale, né che le norme
emanate siano in contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione, in quanto esse hanno inteso disciplinare gli accordi
verbali stipulati tra Governo e organizzazioni sindacali in materia
di trattamento economico del personale in servizio nel periodo
considerato negli accordi e cioè nel triennio 1979-81. Infatti, a
parere dell'Avvocatura, la differenziazione del trattamento non è
connessa con scansioni temporali arbitrariamente fissate dal
legislatore, ma è conseguenza necessaria e diretta della stessa
scansione triennale della contrattazione, quale è stabilita sia
dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sia dall'art. 13
della legge 29 marzo 1983, n. 93, che è la legge-quadro sul pubblico
impiego. In siffatto criterio che regola la successione degli accordi
sindacali nel tempo, non sembra potersi riscontrare alcuna mancanza
di ragionevolezza, trattandosi, secondo l'Avvocatura, di un criterio
di razionale organizzazione dell'efficacia giuridica degli accordi
stessi, "senza del quale si avrebbe una loro retroattività
cronologicamente indeterminata e, perciò, disordinante ed
effettivamente arbitraria".
2.1. - Con analoga ordinanza del 16 maggio 1983 emessa sul ricorso
proposto da Focanti De Ceglie Maria Antonietta ed altri per
l'annullamento della circolare del Ministero della pubblica
istruzione n. 261 del 18 agosto 1981, il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio ha sollevato (R.O. n. 1338 del 1984) questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 8 del d.P.R. 2
giugno 1981, n. 271, "nei limiti in cui non prevedono l'estensione ai
dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1°
giugno 1977 e il 1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti
messi a riposo successivamente a quest'ultima data". Si noti peraltro
che nel dispositivo non risulta formalmente sollevata, contrariamente
a quanto "preannunciato" in motivazione, la questione della
legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 255 (come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391).
2.2. - Si sono costituiti i signori Focanti De Ceglie Maria
Antonietta ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo
Rienzi e Giulio Pizzuti, insistendo, anche in una memoria pervenuta a
questa Corte prima della udienza, per la declaratoria di
illegittimità in parte qua degli artt. 1, 3 e 8 della legge n. 271
del 1981, come modificata dalla legge n. 391 del 1981.
2.3. - Nell'intervento in rappresentanza e difesa del Presidente
del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato si richiama alle
"considerazioni già espresse negli interventi prodotti nei giudizi
aventi lo stesso oggetto". Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due
ordinanze del 28 marzo 1983 (R.O. n. 845/1983) e del 16 maggio 1983
(R.O. n. 1338/1984), solleva, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
3 e 8 del d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271 ("Corresponsione di
miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e
grado"), nonché dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
255, così come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391
("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del
Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di
miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e
grado, compresa l'università"), "nei limiti in cui non prevedono
l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel
periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979, dei benefici
concessi ai dipendenti messi a riposo successivamente a quest'ultima
data".
2. - Delle due eccezioni di inammissibilità sollevate
dall'Avvocatura dello Stato: a) la prima, sul difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di materia
pensionistica riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei
conti, va respinta perché il tema in controversia è l'estensione
soggettiva di benefici ricollegabili ad una disciplina di
inquadramento di pubblici dipendenti in nuovi livelli retributivi,
non il titolo o il quantum di un trattamento di pensione; b) la
seconda, sulla natura di atto di normazione secondaria del d.P.R. n.
271 del 1981, come tale non passibile di controllo di legittimità
costituzionale, va accolta, senza tuttavia che tale accoglimento
limiti l'osservazione sull'oggetto della questione sollevata, che
resta integro nella normativa dell'art. 8 del decreto-legge n. 255
del 1981 così come modificato dalla legge di conversione n. 391 del
1981.
3. - Sembra al giudice a quo che la normativa impugnata discrimini
i dipendenti collocati a riposo prima e dopo la data del 1° aprile
1979: gli uni, in quanto ottengono un trattamento di quiescenza
sfavorevole perché rapportato al criterio del "maturato economico"
con valutazione convenzionale dell'anzianità di servizio ex art. 51
della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato");
gli altri, in quanto beneficiano della piena valutazione della
anzianità in base all'impegno del legislatore ex art. 152 della
citata legge n. 312 del 1980.
4. - La questione è fondata.
Questa Corte ha più volte statuito che "non può contrastare con
il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato
alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo,
perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento
diversificatore" (sentt. Corte cost. nn. 57/1973, 92/1975, 138/1977,
65/1979, 138/1979, 122/1980, 618/1987).
Tuttavia, nel caso di specie, emerge un profilo che esige una
diversa ratio decidendi.
Nel passaggio dall'ordinamento gerarchico delle carriere
all'ordinamento delle qualifiche funzionali, l'art. 46, primo comma,
della legge n. 312 del 1980 ha disposto l'inquadramento nel nuovo
assetto del personale in servizio alla data del 1° giugno 1977, ai
fini giuridici dalla stessa data ed ai fini economici dal 1° aprile
1979.
I dipendenti, dunque, collocati a riposo anteriormente al 1° aprile
1979 erano stati raggiunti dagli effetti del riordino delle carriere
nel nuovo assetto delle qualifiche funzionali, il cui dies a quo era
appunto il 1° giugno 1977.
Nell'art. 152, primo comma, della legge n. 312 del 1980 il
legislatore programmava un graduale riconoscimento della eventuale
maggiore anzianità rispetto a quella convenzionale, stabilendo al
secondo comma: "Nei confronti di coloro che maturino il diritto al
trattamento di quiescenza il riconoscimento di cui al comma
precedente verrà comunque effettuato con priorità".
Con l'art. 8 del decreto-legge n. 255 del 1981, come modificato
dalla legge di conversione n. 391 del 1981, viene disposta, per il
personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio
1981, la liquidazione della pensione "sulla base dell'intero
beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità". La pensione
viene riliquidata sulla base dell'identico criterio anche per il
personale della scuola cessato dal servizio nel triennio contrattuale
1979-81 decorrente dal 1° aprile 1979. Detto personale "si considera
inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del
trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il
personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con
riferimento all'anzianità maturata sino alla data di cessazione dal
servizio".
5. - È evidente che il legislatore ha voluto circoscrivere il
"beneficio" del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio
al personale "cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio
contrattuale 1979-81" avente inizio dalla data del 1° aprile 1979.
Il criterio adottato è stato quello di estendere retroattivamente
la disciplina predisposta per il personale in servizio alla data del
1° febbraio 1981 ai cessati dal servizio dal 1° aprile 1979. Tale
meccanismo retroattivo di limitazione ha la sola giustificazione
nella soglia del triennio contrattuale, giustificazione che non basta
a rendere ragionevole la scelta legislativa per i seguenti motivi:
a) la portata ermeneutica della formulazione dell'art. 152
della legge n. 312 del 1980 indica il triennio 1979-81 come quello in
cui avrà inizio una disciplina anche graduale, ma non
necessariamente irretroattiva, dell'"eventuale maggiore anzianità
rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con
l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge";
b) la identificazione dei soggetti aventi diritto al
"beneficio" dell'integrale anzianità non può avere estensione
minore di quella di tutto il personale ricompreso nel nuovo
inquadramento per l'operazione di transizione dall'assetto gerarchico
all'assetto delle qualifiche funzionali, cioè del personale in
servizio alla data del 1° giugno 1977 ex art. 46 della legge n. 312
del 1980;
c) la data della decorrenza degli effetti economici, stabilita
dallo stesso art. 46 della legge suddetta al 1° aprile 1979, non
impedisce di risalire al 1° giugno 1977, data di decorrenza degli
effetti giuridici, ai fini della valutazione dei nuovi inquadramenti
per il computo del trattamento di quiescenza per il personale cessato
dal servizio medio tempore, tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile
1979, come disposto dall'art. 160, secondo comma, della legge n. 312
del 1980.
6. - Tutto ciò premesso, non appare razionale la discriminazione,
all'interno dell'insieme omogeneo del personale inquadrato nel nuovo
assetto delle qualifiche funzionali ai fini della riliquidazione
delle pensioni sulla base del riconoscimento della anzianità
effettiva, di coloro che siano stati collocati a riposo tra il 1°
giugno 1977 e il 1° aprile 1979 da un canto e i cessati dal servizio
tra il 1° aprile 1979 e il 1° febbraio 1981.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge 24
luglio 1981, n. 391 ("Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria
dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la
corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola
di ogni ordine e grado, compresa l'università"), nella parte in cui
non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in
quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979,
dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo
quest'ultima data.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:504 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte