Sentenza n. 504/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1991 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e
secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28
agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle
leggi regionali 7 dicembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1 in
materia di smaltimento dei rifiuti), come modificato dall'art. 2
della legge regionale del Friuli Venezia-Giulia 3 dicembre 1990, n.
53, promossi con n. 4 ordinanze emesse dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Udine e dal Pretore di Udine,
Sezione distaccata di Codroipo, iscritte rispettivamente ai nn. 474,
500, 501 e 524 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 33, prime serie
speciali, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il g.i.p. presso la Pretura di Udine, nel procedimento penale
a carico di Gasparato Celestino, legale rappresentante della società
"Trevi Friuli-Venezia Giulia s.r.l.", sottoposto ad indagini in
ordine al reato di cui all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n.
915, per aver effettuato presso la sede della stessa società ammasso
provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta
autorizzazione regionale, ha osservato che la suddetta società in
data 17 marzo 1989 aveva presentato alla Regione Friuli-Venezia
Giulia denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi e,
in data 15 febbraio 1990, aveva richiesto l'autorizzazione regionale
- peraltro non ancora rilasciata - allo stoccaggio provvisorio dei
medesimi rifiuti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 23 del
1989 e successive modifiche.
Ha rilevato che tale norma, approvata a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 370 del 1989, consente, sia pure in via
transitoria, alle ditte che già avevano presentato la denuncia di
ammasso in base alla disciplina caducata dalla predetta sentenza
(art. 15, quinto comma, legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 30
del 1987), di proseguire l'attività di ammasso purché venga
presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della detta legge
regionale n. 23 del 1989 - termine poi prorogato al 30 giugno 1990
dall'art. 100 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 3 del
1990 - domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio e che,
in siffatta ipotesi, l'attività in questione è ammessa sino alla
data del provvedimento dell'Amministrazione regionale e, comunque,
sino al 31 dicembre 1990, termine poi prorogato al 30 aprile 1991.
Posto che non sussiste differenza tra ammasso temporaneo e
stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi e che le
disposizioni denunciate rendono lecita, sino al termine sopra citato,
un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo
e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28
agosto 1989, n. 23 come modificato dall'art. 2 della legge della
stessa Regione 3 dicembre 1990, n. 53.
A parere del giudice remittente sarebbero violati:
a) l'art. 25, secondo comma, della Costituzione perché la
Regione avrebbe inciso sulla potestà punitiva esclusiva dello Stato;
b) l'art. 116 della Costituzione, non disponendo la Regione di
una potestà legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei
rifiuti ai sensi dell'art. 6, n. 3, dello Statuto speciale, ma di una
mera potestà integrativa ed attuativa;
c) l'art. 3 della Costituzione, perché risulterebbe una
evidente discriminazione dei produttori di rifiuti tossici e nocivi
operanti nella Regione rispetto a quelli che esercitano tale
attività sul territorio nazionale.
1.1 - In punto di rilevanza della questione, il giudice remittente
ha osservato che la permanenza in vigore della norma impugnata
comporterebbe la infondatezza della notizia di reato e la conseguente
necessità dell'archiviazione del procedimento a quo.
2. - La medesima questione è stata sollevata:
1) dallo stesso g.i.p. presso la Pretura di Udine con altra
ordinanza d'identico contenuto emessa il 30 maggio 1991 (R.O. n. 524
del 1991), nel procedimento penale a carico di Battel Silvano ed
altro;
2) dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Codroipo, con
due ordinanze di uguale contenuto emesse il 12 giugno 1991 (R.O. n.
500 e 501 del 1991), rispettivamente nei procedimenti penali a carico
di Cuzzolin Irene e Cicuto Nadia.
2.1. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Nel giudizio non si sono costituite le parti e non è intervenuta
l'Avvocatura Generale dello Stato. Considerato in diritto
1. - I quattro giudizi possono essere riuniti e decisi con
un'unica sentenza in quanto prospettano la stessa questione.
2. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 7, primo e
secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28
agosto 1989, n. 23, come modificato dall'art. 2 della legge regionale
del Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui
consente, sia pure in via temporanea e transitoria, alle ditte che
avevano presentato denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici
e nocivi all'interno della stessa azienda produttrice ai sensi
dell'art. 15, quinto comma, legge regionale 7 settembre 1987, n. 30
(poi caducato con sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del
1989), di proseguire in detta attività purché venga presentata
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa
domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio, violi gli
artt.:
25, secondo comma, della Costituzione, rendendo lecita, sia pure
temporaneamente, un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento
nazionale;
116 della Costituzione, non disponendo la Regione Friuli-Venezia
Giulia di una potestà legislativa esclusiva in materia di
smaltimento di rifiuti, ma di una mera potestà integrativa ed
attuativa;
3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si
verificherebbe tra i produttori di rifiuti tossici e nocivi che
operano nell'ambito regionale e quelli che operano sul territorio
nazionale.
3. - La questione è fondata.
Si premette che secondo l'interpretazione delle norme impugnate
data dai giudici remittenti, l'ammasso temporaneo dei rifiuti tossici
e nocivi è sostanzialmente lo stoccaggio provvisorio.
Trovano, quindi, applicazione gli stessi principi affermati dalla
sentenza n. 370 del 1989 in una questione di legittimità
costituzionale di un'altra norma di analogo contenuto, emanata dalla
stessa Regione Friuli-Venezia Giulia e dichiarata costituzionalmente
illegittima, così come è avvenuto per norme emanate da altre
Regioni di identico contenuto (sentt. nn. 213 del 1991; 117 del 1991;
14 del 1991; 370 del 1989 ecc.).
3.1. - Si ribadisce che la norma regionale censurata altera il
sistema previsto dalla legge statale e penalmente sanzionato; che
l'introduzione di arbitrarie distinzioni da parte delle dette
disposizioni sconvolge la complessiva logica della legge statale
diretta ad attuare, con uniformità di trattamento, in tutto il
territorio nazionale, direttive della C.E.E. Peraltro, risultano
travolti anche i risvolti penali del problema, essendo le violazioni
della legge statale penalmente punite e non avendo le Regioni
potestà in materia penale, che spetta esclusivamente allo Stato. Non
può, quindi, considerarsi lecita una attività che, invece,
l'ordinamento statale sanziona penalmente.
Risultano, quindi, violati gli invocati precetti costituzionali e,
pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale della
disposizione censurata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi e dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed
integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1987, n. 30 e 21
gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti), come
modificato dall'art. 2 della legge regionale del Friuli-Venezia
Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui dette norme
prevedono, sia pure in via transitoria, la possibilità di continuare
l'abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno
dell'azienda, previa presentazione della istanza di autorizzazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:504 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte