Corte costituzionale

Ordinanza n. 504/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 257, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 16 aprile 1993 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile

vertente tra Scognamiglio Salvatore e Parisi Lucio ed altro, iscritta

al n. 283 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza del 16 aprile

1993, ha sollevato, in riferimento agli art. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 257,

primo comma, c.p.c., "nella parte in cui non prevede la possibilità

della parte di indicare altri testi da escutere dopo essere stata

accertata la morte di quello precedentemente indicato";

che nell'ordinanza si sostiene che, essendo le nullità e le

decadenze in tema di prova testimoniale "stabilite non per ordine

pubblico, ma a tutela esclusiva degli interessi delle parti" ed

essendo stata nel giudizio a quo eccepita la decadenza da una prova,

spetta al giudice accertare i motivi che possono determinare il

mancato espletamento del mezzo istruttorio;

che in proposito si osserva che, se gli artt. 208 c.p.c. e 104

delle disposizione di attuazione del c.p.c. - entrambi di carattere

sanzionatorio per le parti che abbiano manifestato "sintomi di

negligenza" processuale - consentono tuttavia di rimediare alle

omissioni delle parti stesse determinate da gravi o giustificati

motivi di carattere soggettivo, neutralizzando la dichiarazione di

decadenza, a maggior ragione dovrebbe essere consentito alle parti di

indicare nuovi testi "quando l'assenza dei medesimi, di cui sia stata

ritualmente richiesta la intimazione, risulti giustificata da fatti

assolutamente indipendenti dalla volontà della parte", come il

sopravvenuto decesso del teste precedentemente indicato;

che, quindi, l'omessa previsione nei sensi anzidetti si porrebbe

in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, poiché le parti del

rapporto processuale avrebbero un diverso trattamento solo perché,

nell'adempimento di un onere legale (intimazione di un teste a mezzo

di ufficiale giudiziario) da entrambe eseguito, sarebbe consentito di

provare le ragioni della domanda alla sola parte che "avesse

rinvenuto il teste in vita", mentre ciò sarebbe impedito alla parte

che "si fosse imbattuta" in un teste che risulti deceduto dopo

l'ordinanza di ammissione della prova e prima del momento

dell'assunzione;

b) con l'art. 24 della Costituzione, perché verrebbe

vanificata la difesa ove l'impedimento del teste a comparire dipenda

da sua impossibilità fisica e non anche da negligenza della parte;

che, quanto alla rilevanza della questione, nell'ordinanza si

sostiene che, poiché "le ragioni della parte attrice si fondano

sulla facoltà di escutere i testi indicati .. una volta accertati la

concreta impossibilità di reperire uno dei testi sloggiati" ed il

decesso dell'altro, la mancata possibilità di indicare un nuovo

teste inciderebbe sull'esito del giudizio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per

il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, per eccepire in

primo luogo la inammissibilità della questione, per assoluta carenza

della motivazione circa l'oggetto e gli esatti termini del giudizio

principale, e per contestarne nel merito la fondatezza, sia perché

si sarebbero in concreto denunciati meri inconvenienti pratici non

conferenti con un giudizio di costituzionalità, e sia perché i

principi del processo (contraddittorio e diritto alla prova)

impongono un ordinato susseguirsi delle attività processuali, tra

cui quella di articolare i mezzi di prova, in particolare indicando i

testi, nella fase iniziale del processo in modo che il giudice possa

dirigerne lo svolgimento assicurando la parità delle parti stesse;

Considerato che deve essere accolta l'eccezione, formulata dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta nel presente

giudizio, poiché nell'ordinanza di rimessione è del tutto omessa

qualsiasi esposizione del fatto e ogni riferimento all'oggetto ed ai

termini del giudizio principale, in modo da non consentire alla Corte

il controllo sul carattere pregiudiziale della questione di

legittimità costituzionale della norma impugnata e quindi sulla sua

rilevanza;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza

costituzionale (v., ex plurimis, sentenza n. 306 del 1993, punto 2

della motivazione, e ordinanze nn. 366 e 21 del 1993), la questione

sollevata è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 257, primo comma, c.p.c.,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:504 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte