Sentenza n. 504/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/11/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 4,
del codice di procedura penale, in relazione all'art. 161, comma 4,
dello stesso codice, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti
penali, con due ordinanze emesse il 3 luglio 1999 dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Brescia, iscritte ai nn. 735 e
736 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe in
data 3 luglio 1999 nel corso di due distinti processi, il giudice per
le indagini preliminari del tribunale di Brescia ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 4, in
relazione all'art. 161, comma 4, del codice di procedura penale,
nella parte in cui prevede la revoca del decreto penale e la
restituzione degli atti al pubblico ministero nel solo caso in cui la
notificazione risulta impossibile per irreperibilità dell'imputato
(art. 159, comma 1, cod. proc. pen.) e non anche nella "identica
situazione di cui all'art. 161, comma 4", cioè nell'ipotesi in cui,
essendo impossibile la notificazione al domicilio dichiarato, la
notificazione stessa viene effettuata mediante consegna al difensore.
Osserva in fatto il rimettente che in entrambi i processi era
stato emesso decreto penale di condanna nei confronti degli imputati,
privi di difensore di fiducia; che non era stato possibile notificare
tali provvedimenti al domicilio dagli stessi dichiarato alla polizia
giudiziaria; che pertanto aveva provveduto, in applicazione
dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., a revocare i decreti, con
conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero.
La Corte di cassazione, investita a seguito del ricorso del
pubblico ministero, aveva però annullato senza rinvio, per ritenuta
abnormità, tale provvedimento, affermando che la disciplina dettata
dall'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'art. 161,
comma 4, cod. proc. pen, consente la revoca del decreto penale nel
solo caso di irreperibilità del condannato e non anche nella
situazione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Si verrebbe così a determinare, secondo il rimettente, "una
evidente disparità di trattamento tra colui che è irreperibile (e
che si vedrebbe revocare il decreto penale e garantito un processo
con facoltà per il difensore di ufficio (art. 159 c.p.p.) di
impugnare) e colui che, come nella specie, solo per aver dichiarato
(o eletto) domicilio presso il quale la notificazione diventa
impossibile avrà un procedimento che, oltre a non essere da lui
conosciuto, va notificato ad un difensore privo di tale facoltà
(argomentando ex art. 461 comma 1 cod. proc. pen. ove si parla
expressis di "...difensore eventualmente nominato..." che non può
che essere quello fiduciario)". Tale diversità di disciplina sarebbe
priva di ragionevolezza in quanto entrambe le procedure di cui agli
artt. 161, comma 4, e 159 cod. proc. pen. si basano su regole di mera
conoscenza presunta dell'atto notificato.
Risulterebbe altresì compromesso il diritto di difesa in quanto
"il semplice fatto di aver dichiarato [...] domicilio non può
comportare l'eliminazione in toto del diritto di impugnazione
(rectius = opporsi)". A seguito del principio di diritto affermato
dalla Corte di cassazione, il giudice a quo ritiene infatti di
doversi limitare a nominare "un difensore domiciliatario, privo di
poteri difensivi effettivi", essendo il difensore di ufficio "un mero
domiciliatario ex lege per la notifica degli atti, senza poteri di
difesa tecnica".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità della
questione e, in subordine, per la infondatezza della stessa.
A parere dell'Avvocatura, l'ordinanza di rimessione sarebbe
infatti priva di motivazione in ordine alla rilevanza essendosi il
giudice a quo limitato ad affermare l'inidoneità del domicilio
dichiarato senza dar mostra di aver verificato, come sarebbe stato
necessario, la sussistenza di tutte le condizioni che renderebbero
applicabile alla concreta fattispecie la disposizione censurata ed in
mancanza delle quali dovrebbe trovare applicazione l'art. 171, comma
1, lettera e) cod. proc. pen; disposizione quest'ultima che prevede
la nullità della notificazione eseguita mediante consegna al
difensore nel caso in cui l'imputato, all'atto della dichiarazione od
elezione di domicilio, non venga avvisato sia dell'obbligo, previsto
dal comma 1 dello stesso art. 161 cod. proc. pen., di comunicare ogni
eventuale mutamento del domicilio dichiarato, sia delle relative
conseguenze in caso di omissione.
Nel merito l'Avvocatura rileva poi che ragionevolmente è
disciplinata in modo differente la situazione di chi (irreperibile ex
art. 159 cod. proc. pen.) non ha mai avuto conoscenza del
procedimento e di chi, invece, tale conoscenza abbia avuto e, benché
avvisato di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato, si
sia successivamente reso irreperibile senza ottemperare all'onere di
comunicare la variazione.
Secondo l'Avvocatura non sussisterebbe neppure la violazione
dell'art. 24 della Costituzione in quanto la mancanza di
comunicazione del cambiamento di domicilio da parte del soggetto che
lo abbia in precedenza dichiarato, e che sia stato avvertito ai sensi
di legge, costituisce acquiescenza all'eventuale esito del
procedimento. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Brescia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 460, comma
4, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 161, comma
4, dello stesso codice, nella parte in cui, a differenza di quanto
stabilito nell'ipotesi di imputato irreperibile, non prevede la
revoca del decreto penale anche nel caso in cui, essendo inidoneo o
insufficiente il domicilio dichiarato, la notificazione del decreto
deve essere eseguita, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc.
pen., mediante consegna al difensore.
Ad avviso del rimettente, tale disciplina si pone in contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto due situazioni
sostanzialmente identiche, entrambe contrassegnate dalla mancanza di
effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, vengono
irragionevolmente disciplinate in maniera diversa. In caso di
irreperibilità, l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., prevede la
revoca del decreto, così assicurando all'imputato le garanzie del
processo. Nell'ipotesi in cui risulti impossibile eseguire la
notificazione al domicilio dichiarato, il decreto deve invece essere
notificato, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante
consegna al difensore, con la conseguenza che, essendo il difensore
nominato d'ufficio privo - secondo l'opinione del rimettente - del
potere di proporre opposizione, il decreto penale potrebbe divenire
esecutivo senza che l'imputato ne abbia mai avuto effettiva
conoscenza.
Poiché la questione è stata sollevata con due ordinanze
identiche, va disposta la riunione dei relativi giudizi di
costituzionalità.
2. - Il procedimento per decreto si configura come rito a
contraddittorio eventuale e differito, connotato dall'anticipazione
della pronuncia di condanna rispetto all'esperimento dei mezzi di
difesa, la cui esplicazione è rinviata alla fase che segue la
notificazione del decreto stesso: ove venga proposta opposizione, il
decreto di condanna è infatti posto nel nulla dalla mancata
acquiescenza dell'imputato e opera come mero mezzo di contestazione
dell'accusa (v. sentenze n. 344 del 1991 e n. 27 del 1966, nonché,
da ultimo, ordinanze nn. 326 e 325 del 1999, n. 432 del 1998). Le
caratteristiche di celerità e semplificazione del rito rendono
ragione sia della possibilità che il destinatario del decreto venga
a conoscenza del procedimento penale solo nel momento della
notificazione del decreto di condanna, sia dell'efficacia di
giudicato riconosciuta al decreto penale in caso di mancata
opposizione.
Le rilevanti conseguenze collegate all'opposizione o
all'acquiescenza - rispettivamente, la revoca del decreto penale di
condanna ovvero la sua esecutività - spiegano il rilievo centrale
che assume la notificazione di tale provvedimento e le cautele
adottate dal legislatore per renderne effettiva la conoscenza e
mettere così l'imputato in grado di operare la scelta di accettare o
di impedire il passaggio in giudicato della condanna.
Infatti, a differenza di quanto previsto in via generale
dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. (notificazione dell'atto
all'imputato irreperibile mediante consegna al difensore),
l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. preclude la notificazione del
decreto penale di condanna all'imputato irreperibile, imponendo al
giudice di revocare il decreto e di restituire gli atti al pubblico
ministero, che dovrà procedere nelle forme ordinarie.
La norma censurata non impedisce, invece, che, nell'ipotesi in
cui non sia possibile eseguire la notificazione del decreto penale di
condanna per inidoneità o insufficienza della dichiarazione di
domicilio, la notificazione sia eseguita mediante consegna al
difensore secondo la disciplina generale prevista dall'art. 161,
comma 4, cod. proc. pen.
In sostanza - a prescindere dalle non condivisibili affermazioni
circa la mancanza di legittimazione del difensore nominato d'ufficio
a proporre opposizione - il rimettente denuncia la irragionevole
disparità di disciplina riservata a due situazioni accomunate dalla
concreta probabilità che il decreto penale possa divenire
irrevocabile senza che il destinatario ne abbia avuto effettiva
conoscenza.
3. - Nei termini così precisati, la questione è fondata, in
effetti, se la ratio che sorregge la specifica disciplina di cui
all'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., è quella di ancorare il
regime della notificazione alla conoscenza effettiva del decreto
penale, in modo che il destinatario dell'atto sia posto in condizione
di esercitare concretamente la scelta tra opposizione e acquiescenza;
se, in attuazione di questa ratio, il legislatore ha ritenuto che
l'opzione tra acquiescenza e opposizione, a causa delle rilevanti
conseguenze che ne derivano, non può essere demandata esclusivamente
al difensore, e ha quindi stabilito l'incompatibilità tra il decreto
penale di condanna e la irreperibilità dell'imputato, non vi è
ragione per cui la revoca del decreto penale non debba essere
prevista anche nel caso in cui, essendo inidonea o insufficiente la
dichiarazione di domicilio, la notificazione dovrebbe essere eseguita
mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod.
proc. pen. Anche in tale ipotesi, infatti, l'impossibilità di
eseguire la notificazione al domicilio dichiarato dall'imputato
comporta l'alta probabilità che questi non abbia conoscenza
effettiva del decreto e che l'eventuale proposizione dell'opposizione
sia rimessa esclusivamente alla valutazione e alla iniziativa del
difensore.
La disparità di disciplina riservata a queste due situazioni,
che dovrebbero ricevere un trattamento analogo sotto il profilo delle
garanzie di effettiva conoscibilità del decreto penale di condanna,
si risolve in una menomazione del diritto di difesa di cui
all'art. 24 Cost., anche in relazione all'art. 3 Cost., in quanto la
formalità della notificazione mediante consegna al difensore
prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. non garantisce
adeguatamente che il destinatario del decreto penale sia informato
dell'esistenza del decreto e abbia quindi la possibilità di
effettuare personalmente la scelta se proporre o meno opposizione.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione
degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia
possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma
dell'art. 161 cod. proc. pen.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 4,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la
revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al
pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la
notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del
codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:504 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte