Sentenza n. 508/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/12/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo
comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1995
dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Quarta
Maria Grazia ed altri e Quarta Ottavio, iscritta al n. 458 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di una procedura cautelare promossa da Maria Grazia
Quarta ed altri contro Ottavio Quarta, il Pretore di Lecce con
ordinanza del 23 maggio 1995, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 175, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, nella parte in cui vieta il sequestro o il pignoramento dei
buoni postali fruttiferi, tranne che per ordine dell'autorità
giudiziaria in sede penale.
Ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata, diretta a
favorire l'incremento del risparmio postale quale mezzo di
finanziamento dei fabbisogni del Tesoro, viola i princìpi di
eguaglianza (art. 3 Cost.) e di tutela giurisdizionale dei diritti
(art. 24 Cost.).
L'irragionevolezza del divieto appare tanto più grave nel caso in
oggetto, in cui il sequestro non è stato chiesto da terzi contro i
cointestatari dei buoni fruttiferi, ma da uno degli intestatari, con
pari facoltà di riscossione, nei confronti dell'altro. Proprio
perché entrambi hanno disgiuntivamente la più ampia facoltà di
riscossione dei buoni in ogni momento, appare del tutto
ingiustificato il diniego del potere di ciascuno di chiedere il
sequestro giudiziario a tutela delle proprie ragioni da far valere
nel successivo giudizio contro l'altro intestatario. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 175
del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale), nella parte
in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i
buoni postali di risparmio, tranne che per ordine dell'autorità
giudiziaria in sede penale.
2. - La questione è fondata.
Con sentenza n. 187 del 1995 questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'analoga disposizione dell'art.
157 del codice postale, interdittiva del sequestro o del pignoramento
dei libretti di risparmio, che sono la prima fonte di raccolta del
risparmio postale. La seconda è costituita dai buoni fruttiferi, ai
quali, in ragione dell'analogia del servizio e dell'identità del
rapporto sottostante (deposito di denaro), l'art. 213 del regolamento
generale dei servizi postali (r.d. 30 maggio 1940, n. 775) estende,
in quanto compatibili, le norme relative alle Casse postali di
risparmio, e in particolare ai libretti di risparmio. Pertanto, la
disparità di trattamento - in ordine alla garanzia dei creditori del
titolare e alla tutela cautelare di ciascun intestatario nei
confronti dell'altro nel caso di cointestazione a più persone -
sopravvenuta, a seguito della sentenza citata, tra i libretti di
risparmio e i buoni postali fruttiferi, non essendo giustificata da
situazioni non comparabili, deve essere rimossa.
Da un altro punto di vista i buoni fruttiferi, benché facciano
parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili
ai titoli del debito pubblico, come si argomenta, tra l'altro,
dall'art. 7, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito
nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che li ha esentati dall'imposta
straordinaria sui depositi bancari e postali ivi prevista. Sotto
questo profilo il privilegio accordato dalla disposizione impugnata
appare lesivo del principio di eguaglianza in relazione alla norma
generale dell'art. 56, primo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1963, n.
1343 (testo unico delle leggi in materia di debito pubblico), che
ammette l'esperimento di pignoramenti e sequestri sui titoli al
portatore e nominativi, ovunque essi si trovino.
La ragione originaria della regola speciale di immunità del
risparmio postale da misure cautelari o esecutive, cioè l'intento di
favorire la diffusione del risparmio tra le categorie più povere, è
legata a un tipo di società prevalentemente contadina oggi superato,
e del resto già all'inizio non era del tutto appropriata, analogo
favore non essendo accordato ai depositi presso le casse rurali.
3. - Resta assorbita la censura riferita all'art. 24 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, primo
comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1995
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:508 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte