Sentenza n. 509/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 1172/1936
- art. 1r.d. 627/1938
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 R.D.L. 2
giugno 1936, n.1172, (Estensione a coloro che hanno partecipato alle
operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a
favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918), convertito in
legge 26 dicembre 1936, n. 2439, in relazione all'art. 1 del R.D. 10
maggio 1938, n. 627 (Determinazione dei cicli di operazioni di grande
polizia coloniale nei territori dell'Africa Orientale Italiana),
promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1980 dalla Corte dei
Conti - Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Scafa
Giovan Battista, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno
1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza del 22 febbraio 1980 (r.o. n. 219/1983), la Corte
dei Conti, Sez. III giurisdizionale, solleva questione di
legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. -
dell'art. 1 R.D.L. 2 giugno 1936, n. 1172 (convertito in l. 26
dicembre 1936, n. 2439) in relazione all'art. 1 R.D. 10 maggio 1938,
n. 627 "in quanto non estendono i benefici previsti a favore dei
combattenti a coloro i quali parteciparono alle operazioni di grande
polizia coloniale in A.O.I. successivamente al 5 maggio 1936".
La questione è sorta nel corso di un giudizio nel quale un
dipendente dell'amministrazione provinciale di L'Aquila, cessato dal
servizio il 31 luglio 1971, chiedeva il riconoscimento del beneficio
di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per aver
partecipato alle operazioni di grande polizia coloniale nell' ex
Africa Orientale Italiana, iniziate dopo il 5 maggio 1936, data in
cui il legislatore del tempo ha considerato conclusa la guerra
d'Etiopia.
La Corte dei Conti, per verificare la possibilità di attribuire
al dipendente in questione la qualifica di ex-combattente, richiesta
dalla legge invocata, esamina la precedente legislazione premiale a
favore degli ex-combattenti, a partire dal R.D. n. 1290 del 1922, che
introdusse la previsione di particolari benefici per i partecipanti
alla guerra del 1915-1918, successivamente estesa da ulteriori
provvedimenti legislativi ai partecipanti a nuovi conflitti.
Per quanto in particolare riguarda il conflitto italo-etiopico,
che lo stesso legislatore ha espressamente considerato limitato al
periodo 3 ottobre 1935-5 maggio 1936, l'impugnato art. 1 R.D.L. n.
1172 del 1936 ha riconosciuto ai combattenti che vi abbiano preso
parte il complesso dei benefici del R.D. del 1922, integrato poi con
successive puntuali attribuzioni di ulteriori agevolazioni.
L'art. 1 del R.D. n. 627 del 1938, nel determinare i cicli di
operazioni della grande polizia coloniale in A.O.I., non estende
espressamente ai suoi partecipanti i benefici combattentistici allora
vigenti, ma si limita a prevedere che la partecipazione a tali
operazioni "è utile" agli effetti della concessione dei benefici di
cui alle vigenti disposizioni di legge", equiparando poi tali
operazioni di polizia a quelle belliche agli effetti della
liquidazione della pensione di guerra.
A parere del giudice a quo, e di un consolidato indirizzo
giurisprudenziale della stessa Corte dei Conti e del Consiglio di
Stato, tale complesso normativo indurrebbe ad escludere la
possibilità che i membri delle unità addette alla polizia coloniale
possano considerarsi ex-combattenti, poiché tali sarebbero
considerati soltanto coloro che abbiano preso parte ad operazioni di
guerra riconosciute come tali dallo stesso legislatore. Perciò essi
non sarebbero stati ammessi dalle leggi del tempo a godere del regime
premiale né potrebbero, per gli stessi motivi, essere abilitati ad
avvalersi delle provvidenze previste dalla l. n. 336 del 1970.
Ma proprio tale esclusione, secondo l'autorità remittente,
costituirebbe una forma di disparità di trattamento in danno dei
partecipanti alle operazioni di polizia coloniale rispetto ai
partecipanti ad operazioni belliche che non troverebbe razionale
giustificazione, poiché gli uni e gli altri si sarebbero trovati
esposti agli stessi rischi e sacrifici nel corso di attività
obbiettivamente identiche: di qui il dubbio che l'art. 1 del R.D.L.
n. 1172 del 1936, posto in relazione con l'art. 1 R.D. n. 627 del
1938, in cui tale esclusione sarebbe consacrata, sia in contrasto con
l'art. 3 Cost.
A tale censura non potrebbe obiettarsi - sempre a parere della
Corte dei Conti - che le due situazioni messe a confronto sarebbero
diverse poiché il caso di guerra sarebbe caratterizzato dal
conflitto armato di almeno due Stati, mentre nel caso delle
operazioni di polizia coloniale si tratterebbe della reazione di uno
Stato ad una sollevazione armata nell'ambito del proprio territorio:
nel caso di specie infatti le operazioni militari furono iniziate e
concluse unilateralmente dallo Stato italiano e venne a mancare un
formale trattato di pace. La lesione del principio di uguaglianza
sarebbe ancora più evidente considerando che a certi limitati fini i
due tipi di operazioni risultano equiparate sia nello stesso R.D.L.
n. 627 del 1938, sia in precedenti provvedimenti concernenti il
periodo 1922-1927, sia, infine, nel recente d.P.R. n. 1092 del 1973
(art. 37), a proposito, quest'ultimo, della valutazione dei servizi
resi nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.
2. - È intervenuto in giudizio il presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo una pronunzia di infondatezza.
Obbietta l'Avvocatura che la disparità di trattamento tra addetti
alle operazioni di polizia coloniale e partecipanti ad operazioni
belliche sarebbe del tutto giustificata poiché il concetto di
combattente cui alludono le norme in materia sarebbe caratterizzato
dal riferimento ad uno stato di guerra, e cioè ad una situazione non
soltanto formalmente, ma anche sostanzialmente diversa, sia sotto il
profilo giuridico sia sotto quello politico, da quella di polizia
coloniale.
Di conseguenza, nella specie, il legislatore avrebbe correttamente
fatto uso del proprio potere discrezionale nell'ambito di una
valutazione globale degli interessi generali, ad esso riservata.
Né rileverebbe in contrario l'estensione, a favore dei
partecipanti ai cicli di grande polizia coloniale, di talune
disposizioni in materia pensionistica riguardanti i combattenti, in
quanto le norme che la prevedono non sarebbero volte a stabilire una
completa equiparazione delle due categorie, ma soltanto a concedere
ai primi, in relazione alla peculiarità dei fini perseguiti, singole
e determinate agevolazioni che non avrebbero potuto loro competere
proprio per la diversità della natura e della finalità del servizio
prestato. Considerato in diritto
1. - La Corte dei Conti, Sez. III giurisdizionale, con ordinanza
del 22 febbraio 1980 (r.o. n. 219/1983) prospetta il dubbio che la
normativa impugnata (art. 1 R.D.L. 2 giugno 1936, n. 1172, in
relazione all'art. 1 R.D. 10 maggio 1938, n. 627) nell'attribuire la
qualifica di combattente, ai fini dell'applicazione della relativa
legislazione premiale, ai soli partecipanti alla guerra
italo-etiopica e non ai partecipanti alle operazioni di grande
polizia coloniale nei territori dell' ex Africa Orientale Italiana,
violi l'art. 3 Cost. perché sottoporrebbe a trattamento
ingiustificatamente differenziato soggetti esposti agli stessi rischi
e sacrifici nell'espletamento di attività oggettivamente identiche.
2. - La questione non è fondata.
Non può invero ritenersi irragionevole che la legge riservi i
c.d. benefici combattentistici ai soli partecipanti a veri e propri
fatti di guerra, come tali riconosciuti dallo stesso legislatore, e
non li attribuisca pure ai partecipanti alle operazioni di polizia
coloniale, le quali, per essere intese alla reintegrazione e al
mantenimento dell'ordine pubblico interno nel territorio soggetto
alla sovranità dello Stato e non dirette contro uno Stato straniero,
non possono assimilarsi alle operazioni belliche.
Né, d'altra parte, è sindacabile in questa sede il giudizio,
prettamente politico, che ha indotto il legislatore del tempo a
considerare lo stato di guerra limitato al periodo 3 ottobre 1935 - 5
maggio 1936 e a qualificare come operazioni di grande polizia
coloniale quelle svolte successivamente a tale data.
Infine, l'estensione ai membri delle unità addette a tali
operazioni di alcune soltanto delle agevolazioni concesse agli
ex-combattenti, lungi dal potere essere assunte quale indice di una
generale equiparazione, costituisce, al contrario, una conferma della
tradizionale diversa considerazione e del conseguente differenziato
trattamento che lo stesso legislatore - peraltro con giudizio, per le
ragioni già dette, non arbitrario - ha inteso riservare alle due
categorie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del R.D.L. 2 giugno 1936, n. 1172 (Estensione a coloro
che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale
delle provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra
1915-1918), convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439, posto
in relazione con l'art. 1 R.D. 10 maggio 1938, n. 627 (Determinazione
dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori
dell'Africa Orientale Italiana), in riferimento all'art. 3 Cost.,
sollevata dalla Corte dei Conti, Sezione III giurisdizionale, con
ordinanza del 22 febbraio 1980 (r.o. n. 219/1983).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:509 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte