Sentenza n. 51/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/04/1957 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 22 gennaio 1957, concernente il
"collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi negli uffici della
Regione e presso aziende pubbliche e private", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Commissario dello Stato per
la Regione siciliana, notificato il 30 gennaio 1957, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 6 febbraio 1957 ed iscritto
al n. 5 del Registro ricorsi 1957.
Visto l'atto di costituzione in giudizio, con deposito nella
cancelleria delle deduzioni in data 19 febbraio 1957, del Presidente
della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Michele
Giorgianni;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1957 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per
il ricorrente e l'avv. Michele Giorgianni per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 gennaio 1957
approvava una legge concernente il "collocamento obbligatorio di
centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende
pubbliche e private", che veniva comunicata al Commissario dello Stato
il 25 gennaio successivo.
Il 26 gennaio il Consiglio dei Ministri deliberava di approvare la
proposta di impugnativa di detta legge davanti alla Corte
costituzionale; e il 30 gennaio il relativo ricorso, proposto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto possa occorrere,
dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana (che sottoscriveva
il ricorso stesso), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura
generale dello Stato, era notificato al Presidente della Giunta
regionale siciliana.
Per disposizione del Presidente della Corte costituzionale era data
notizia del ricorso stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 37 del 9 febbraio 1957.
Nel ricorso si chiede che la Corte voglia dichiarare la
illegittimità costituzionale della intera legge regionale citata per
violazione dell'art. 17, lett. f, dello Statuto della Regione
siciliana. Premesso che con la legge stessa viene stabilito che
l'amministrazione centrale della Regione, gli enti pubblici dipendenti
e vigilati da essa, nonché gli enti locali della Regione, per ogni
ufficio o stabilimento dotato di centralino telefonico, sono tenuti ad
assumere un cieco diplomato con la qualifica di centralinista, e che
inoltre tale obbligo è esteso, nell'art. 4, anche alle aziende private
che esplichino la loro attività in Sicilia, siano dotate di centralino
telefonico e abbiano più di cento dipendenti, i ricorrenti sostengono
che la materia del collocamento del lavoro e della assunzione dei
lavoratori non rientra in quella contemplata nell'art. 17, lett. f,
dello Statuto della Regione.
Questo attribuisce alla Regione - secondo la tesi dell'Avvocatura
generale dello Stato - una competenza legislativa concorrente in
materia di legislazione sociale, ma con la specificazione che di tale
materia è attribuita solo una parte, e cioè quella relativa ai
rapporti di lavoro, di previdenza e di assistenza.
La legge impugnata, invece, regola l'assunzione di lavoratori, che
non rientra in alcuna delle ipotesi previste dallo Statuto. Si aggiunge
che mancano nella legislazione statale vigente le disposizioni
normative, alle quali dovrebbe uniformarsi la particolare legge
regionale, a norma dell'art. 17 dello Statuto.
Il Presidente della Giunta regionale siciliana si è costituito nel
giudizio per resistere contro il ricorso, presentando le proprie
deduzioni, depositate nella cancelleria della Corte costituzionale il
19 febbraio 1957. In esse si conclude perché la Corte dichiari il
proprio difetto di giurisdizione, e, in subordine, dichiari il ricorso
inammissibile o improcedibile, e, in via ancora più subordinata, nel
merito, lo respinga, dichiarando la legittimità costituzionale della
legge impugnata. Nei riguardi delle questioni pregiudiziali il
resistente si richiama alle tesi sostenute dalla difesa della Regione
in altri giudizi sottoposti all'esame della Corte. Per il merito,
invece, dopo avere osservato che la competenza legislativa della
Regione in materia di organizzazione degli uffici ed enti trova
fondamento non già nell'art. 17, lett. f, ma nell'art. 14, lettere o,
p, q, dello Statuto, fa richiamo alla sentenza 17 gennaio 1957, n. 7,
della Corte costituzionale per quanto concerne la competenza della
Regione siciliana a disciplinare anche il collocamento della mano
d'opera presso aziende private.
Nella discussione orale i patroni delle parti hanno illustrato gli
argomenti esposti negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
Nei riguardi delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Regione
si osserva che con la sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957, è stato
deciso che spetta alla Corte costituzionale la competenza a giudicare,
fra l'altro, sulle impugnazioni proposte in via principale dal Governo
dello Stato contro le leggi regionali siciliane e che tutte le norme
relative alla proposizione del ricorso contenute nello Statuto speciale
della Regione restano applicabili.
Basta fare riferimento a tale pronuncia e alle ragioni che la
sorreggono per respingere le eccezioni di inammissibilità e di
improcedibilità proposte dalla Regione.
Nel merito la Corte osserva che il ricorso è stato proposto contro
la intera legge per violazione dell'art. 17, lettera f, dello Statuto
della Regione; ma che non a torto la difesa della Regione obbietta che
tale censura non può investire l'art. 1 della legge, concernente
l'assunzione dei centralinisti ciechi da parte dell'Amministrazione
centrale e periferica della Regione e da parte di Enti pubblici da essa
dipendenti o vigilati, perché la competenza legislativa della Regione
in questa materia si fonda su altre disposizioni, e precisamente su
quelle dell'art. 14, lettere o, p, q, dello Statuto medesimo.
Senonché non sarebbe esatto neppure limitare l'esame della Corte
al solo art. 4 della legge impugnata, che impone anche alle aziende
private l'obbligo di assumere i centralinisti ciechi, come suggerisce
la difesa della Regione, perché tale disposizione si ricollega
strettamente con quella dell'art. 6, così formulata: "Per le
inadempienze alla presente legge da parte dei datori di lavoro privati
si provvede ai sensi delle vigenti leggi sulla assunzione
obbligatoria". Nella prima è posto il precetto, nella seconda è
prevista la sanzione, di guisa che le due disposizioni potrebbero
considerarsi come parti di un'unica norma.
Orbene, anche sotto questo profilo, la Corte non ritiene che le due
disposizioni possano sottrarsi alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale, perché non rientra nella competenza della Regione il
potere di imporre a privati l'assunzione obbligatoria di dipendenti con
comminatoria di sanzioni penali; ed a sanzioni di questa natura fa
indubbiamente riferimento l'art. 6, pur nella genericità della sua
formulazione, con il richiamo a vigenti leggi non specificamente
indicate, ma certo dettate per situazioni del tutto diverse, e comunque
molteplici e varie così nella estensione dei precetti come nella
misura delle sanzioni.
Altra cosa è la competenza di dettare norme per favorire il
collocamento dei lavoratori attraverso l'opera di uffici e di
commissioni e con l'osservanza di determinate norme, quale può
ritenersi compresa nel disposto dell'art. 17, lett. f, dello Statuto
della Sicilia, altra cosa quella di limitare la libertà dei privati,
imponendo loro di assumere obbligatoriamente un certo numero di
dipendenti, per quanto giustificato e persino lodevole possa sembrare
dal lato morale o anche da quello sociale l'intento di favorire
categorie particolarmente colpite dalla sventura.
In quanto, poi, alla comminatoria di sanzioni penali, la Corte ha
già avuto occasione di affermare in più sentenze che tale materia
deve ritenersi sottratta alla competenza legislativa delle Regioni,
anche nella ipotesi che queste richiamino sanzioni previste in leggi
dello Stato, estendendone peraltro il campo di applicazione mediante la
configurazione di fattispecie diverse da quelle descritte nelle norme
statuali richiamate e ponendo così, in sostanza, una norma penale
nuova.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:
1) respinge la eccezione di difetto di giurisdizione della Corte
sollevata dalla difesa della Regione siciliana;
2) respinge le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità
sollevate dalla stessa difesa;
3) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 6 della legge
regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del
22 gennaio 1957, concernente il "collocamento obbligatorio di
centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende
pubbliche e private", in riferimento all'art. 25, primo comma, della
Costituzione e all'art. 17 dello Statuto speciale della Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte