Sentenza n. 51/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1960 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 268legge 366/1941
- art. 269legge 366/1941
- art. 270legge 366/1941
- art. 27legge 366/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 268, 269 e
270 del T. U. delle leggi sulla finanza locale, modificati dall'art. 27
della legge 20 marzo 1941, n. 366, promosso con ordinanza emessa il 26
giugno 1959 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente
tra la "Società italiana per l'industria degli zuccheri" e il Comune
di Bologna, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959;
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1960 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi gli avvocati Carlo Arturo Jemolo e Victor Uckmar, per la
"Società italiana per l'industria degli zuccheri", Francesco Gherardi,
per il Comune di Bologna, e il vice avvocato generale dello Stato
Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La "Società italiana per l'industria degli zuccheri" convenne il
Comune di Bologna con atto di citazione del 1 luglio 1958 avanti al
Tribunale di Bologna, chiedendo in via principale la condanna del
Comune al rimborso di lire 4.101.869, oltre le maturande rate,
ammontare della tassa per rifiuti solidi urbani impostale per gli anni
1950-55, ed in via subordinata la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per decidere se gli artt. 268, 269 e 270 del T. U. delle
leggi sulla finanza locale (R. D. 14 settembre 1931, n. 1175)
modificati dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, siano in
contrasto con l'art. 23 della Costituzione.
Nell'ordinanza del 26 giugno 1959, con la quale è stata accolta la
richiesta subordinata della ditta attrice, il Tribunale ha ritenuto che
il suindicato art. 270, modificato dalla legge citata, pur
specificando che i Comuni impositori debbono commisurare il tributo
alla superficie dei locali serviti ed all'uso a cui gli stessi vengono
destinati, non indica criteri idonei a contenere la misura della tassa
entro limiti ben definiti, e ha rilevato che, in mancanza
dell'indicazione di un limite massimo del tributo, è dubbio se il
sistema dei controlli tutori previsti dallo stesso T. U. delle leggi
per la finanza locale sia sufficiente a preservare il contribuente da
una eventuale arbitraria imposizione da parte dei Comuni.
Richiamate poi a conforto della fondatezza di tali dubbi le
pronunce della Corte nn. 4, 30 e 47 del 1957, nonché la sentenza della
Corte di cassazione a sezioni unite n. 2465 del 14 luglio 1954, il
Tribunale ha formulato la questione di legittimità costituzionale
testualmente come segue: "se le disposizioni di cui agli artt. 268,
269 e 270 del T. U. delle leggi per la finanza locale, modificati
dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, siano compatibili con
la norma dettata dall'art. 23 della Costituzione della Repubblica".
Sospeso il giudizio e trasmessi gli atti alla Corte costituzionale,
l'ordinanza è stata notificata alle parti in causa e al Presidente del
Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1959, n.
239.
Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite
le parti ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nelle sue deduzioni depositate il 23 luglio 1959 la Società
italiana per l'industria degli zuccheri richiama, per illustrare la
portata dell'art. 23 della Costituzione, le sentenze della Corte
costituzionale n. 4 del 26 gennaio 1957, n. 47 del 18 marzo dello
stesso anno e n. 36 del 27 giugno 1959; osserva che la Corte, se non ha
ritenuto necessario, per il rispetto dell'art. 23 della Costituzione,
che la legge che conferisce il potere di imporre una prestazione,
contenga l'indicazione del "limite massimo" della prestazione
imponibile, ha però ritenuto essenziale che una tale legge non lasci
all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione;
e rileva che la Corte dichiarò, nella sentenza n. 36 del 27 giugno
1959, costituzionalmente illegittimo il disposto dell'art. 2 del D. L.
C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, in materia di finanza locale, perché
mancante di qualsiasi direttiva per la determinazione del tributo, sì
da potere costituire un criterio limite per fissarne il quantum.
Sulla incostituzionalità della tassa per la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti solidi urbani interni la difesa della Società,
dopo avere sostenuto il carattere obbligatorio della tassa e, quindi,
la natura tributaria delle prestazioni patrimoniali relative, osserva
che l'unico criterio direttivo per la determinazione delle tariffe
sarebbe offerto dall'art. 270, che dispone una variazione di aliquota
in relazione all'uso al quale sono destinati i locali, ma lascia
arbitra l'Amministrazione di stabilire le classi di locali e, quindi,
le variazioni di incidenza, dando luogo a sperequazioni del tipo di
quella che si verifica nel Comune di Bologna, dove per i locali degli
stabilimenti industriali l'incidenza è quadrupla in confronto a quella
relativa alle case di abitazione ed è inferiore solo a quella che vale
per i locali di divertimento e di lusso, e, per di più, viene
commisurata alla superficie dei locali stessi. Ne risulta che il
tributo si dimostra particolarmente oneroso per gli stabilimenti
industriali, i quali, peraltro, generalmente, non hanno rifiuti
ordinari da sgombrare, ma rifiuti non ordinari che per l'art. 28 della
legge del 1941, n. 366, non rientrano nel servizio di privativa. Le
tariffe sarebbero stabilite con assoluta discrezionalità.
La difesa della Società rileva, inoltre, che i previsti controlli,
che sono attribuiti soltanto ad organi della pubblica Amministrazione,
non hanno efficacia di limite alla discrezionalità dell'ente
impositore. Osserva altresì che, mentre la generalità dei Comuni
applica una aliquota inversamente proporzionale alla superficie degli
stabilimenti industriali e una tassa inferiore o al massimo uguale a
quella che viene applicata per le case di abitazione, il Comune di
Bologna impone agli opifici una tassa la cui aliquota è pressoché
doppia di quella vigente per le case di lusso. E produce un'ampia
tabella, nella quale sono indicate le aliquote per i locali di
abitazione o per gli opifici in dieci Comuni della Repubblica, per
mostrare il grande divario che sussiste in Italia nell'applicazione
della tassa. Rilevato infine che lo stesso Governo, rendendosi conto
della deficienza della legislazione in materia, ha predisposto un
progetto di legge inteso a dettare precisi limiti al potere impositivo
dei Comuni, la difesa della Società conclude che nell'attesa che tale
progetto divenga legge, venga salvaguardata la proprietà individuale,
e che, quindi, la Corte costituzionale dichiari la illegittimità
costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del T. U. leggi sulla finanza
locale, modificati dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, in
relazione all'art. 23 della Costituzione.
Il Comune di Bologna, nelle sue deduzioni depositate in data 20
luglio 1959, nega che i citati artt. 268, 269 e 270 del T. U. sulla
finanza locale, siano in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, e
sostiene che le disposizioni impugnate contengono quei criteri e quei
limiti, che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 4 del 16
gennaio 1957, e n. 30 del 23 gennaio 1957, ha dichiarato necessari ai
sensi dell'art. 23 della Costituzione. Rileva che la legge che
conferisce il potere di imporre una prestazione non deve
necessariamente contenere il limite massimo della prestazione
imponibile, essendo sufficiente che la determinazione del tributo sia
soggetta a limiti e controlli idonei a garantire i soggetti obbligati.
Contro l'obiezione che tali controlli, per essere di competenza del
potere esecutivo, non garantirebbero il privato dagli eccessi dell'ente
impositore, che fa parte dello stesso potere, il Comune di Bologna
osserva che la natura pubblica dell'ente stesso di per sé
assicurerebbe la garanzia del cittadino contro imposizioni arbitrarie e
tariffe sproporzionate all'effettiva entità dei servizi forniti.
La difesa del Comune, poi, si sofferma sul carattere locale del
tributo in questione per sottolineare l'esigenza di un'elasticità
dell'imposizione, sia per quanto riguarda la diversa importanza e le
diverse disponibilità degli enti impositori, sia con riferimento al
tipo di prestazione contemplata dal singolo tributo. In materia di
finanza locale questa elasticità è presente in vario modo in tutti
quei tributi dei quali il legislatore ha rimesso ai Comuni la
determinazione delle tariffe. Vieppiù necessaria sarebbe
l'elasticità quanto alla tassa per la raccolta dei rifiuti, attesa la
natura specifica di "servizio" della prestazione data dal Comune al
cittadino.
Per il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Avvocatura dello
Stato, nelle deduzioni a stampa presentate in data 1 agosto 1959,
sostiene la infondatezza della proposta questione di legittimità
costituzionale, richiamandosi al principio stabilito dalla Corte
costituzionale, secondo cui non occorre, ai sensi dell'art. 23 della
Costituzione, che la legge con la quale si conferisce il potere di
imporre una prestazione, contenga l'indicazione del limite massimo di
essa, purché indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità
dell'ente impositore, in modo da impedire l'arbitrio dell'ente stesso
nella determinazione della prestazione. Osserva, quindi, che l'art.
270 del T. U. delle leggi della finanza locale contiene l'indicazione
di quegli elementi, che, valutati nel loro complesso, costituiscono
limiti e garanzie sufficienti per escludere la violazione dell'art. 23
della Costituzione.
L'Avvocatura generale dello Stato rileva infine che, ove il Comune
di Bologna non avesse osservato i precetti del regolamento che ha
emanato per la tassa di raccolta dei rifiuti, la questione -
costituendo giudizio di merito - esulerebbe in modo assoluto dalla
competenza della Corte costituzionale.
Nei termini di rito le parti hanno depositato in cancelleria
memorie illustrative.
Nella memoria del 20 maggio 1960, la difesa della "Società
italiana per l'industria degli zuccheri", richiamata la distinzione
delle pubbliche entrate in imposte e tasse, rileva che il T. U. per la
finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, parla di proventi di servizi
municipalizzati e di tariffe e di un corrispettivo per il servizio di
ritiro e trasporto delle immondizie, mentre la legge 20 marzo 1941, n.
366, ha mutato sistema continuando a parlare di tassa, malgrado che non
vi sia più l'esonero per chi non si serva del servizio. Dal che deduce
che vi sarebbe una prima e fondamentale illegittimità nell'imposizione
di una tassa che talvolta è e tal altra non è corrispettivo di
servizio, e che non si può giustificare come imposta non avendo alcun
rapporto con la capacità contributiva, né con un indice qualsiasi di
questa.
Ribadendo quanto aveva esposto nelle precedenti deduzioni,
sostiene, in relazione all'art. 23 della Costituzione, che il criterio
legislativo della commisurazione della tassa alla superficie non dà
alcun affidamento, potendo a parità di superficie esservi diversità
di cubatura, ma sopratutto potendo esservi gli usi più diversi, usi
poveri ed usi ricchi. Aggiunge che l'altro criterio, stabilito dalla
norma impugnata, di un sistema di controlli attraverso un iter di
uffici amministrativi per l'applicazione del tributo, non fornisce le
garanzie richieste dall'art. 23 della Costituzione, per l'attuazione
del quale occorrerebbe, invece, fissare criteri obiettivi, in
particolare un massimo, di solito segnato da un massimo di percentuale.
Rileva ancora che dalla diversità di applicazione della tassa nei vari
Comuni d'Italia può dedursi come la stessa eguaglianza dei cittadini
di fronte a questo tributo resti fortemente incrinata
Infine, la "Società italiana per l'industria degli zuccheri"
richiama la sentenza n. 36 del 1959 di questa Corte, affermando che
essa vale nel suo caso come un a fortiori, in quanto ci si trova di
fronte ad un'imposizione cui nessuno può sottrarsi anche se non
richieda e non abbia il servizio. E conclude chiedendo che la Corte
voglia ritenere l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in
esame.
Nella memoria depositata il 26 maggio 1960 l'Avvocatura generale
dello Stato osserva che è, anzitutto, utile rilevare la qualificazione
giuridica della prestazione patrimoniale prevista dagli artt. 268, 269
e 270 del T. U. per la finanza locale. A tale fine ricorda: che
l'attuale tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi
urbani interni trae la sua origine dal R. D. 27 dicembre 1923, n. 2962,
il quale autorizza i Comuni a riscuotere dei corrispettivi a rimborso
della spesa effettivamente sostenuta per detto servizio, che il T. U.
per la finanza locale del 1931 confermò tale impostazione; e che,
infine, la legge n. 366 del 1941 ha sostituito al corrispettivo la
tassa in argomento. Sotto il regime della nuova legge il servizio di
raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene svolto
dai Comuni con diritto di privativa, sicché trattasi di uno dei vari
servizi che gli enti pubblici disimpegnano per il soddisfacimento di
pubblici bisogni, verso corrispettivo da parte di coloro che ne
traggano profitto e comunque ne risentano beneficio. E nota che, in
sede di istruzioni relative alla predetta legge n. 366 emanate dal
Ministero dell'interno (circ. 2 gennaio 1942, n. 906 2/A/224), le
tariffe della tassa in oggetto devono sempre essere fissate in misura
non superiore all'ammontare delle spese del relativo servizio.
L'Avvocatura dello Stato, ritenendo che l'imposizione di che trattasi
rappresenta in definitiva il compenso per la prestazione di un pubblico
servizio, prospetta il dubbio se le disposizioni impugnate possano
considerarsi rientranti nell'ambito proprio dell'art. 23 della
Costituzione.
A conforto di tale tesi richiama la sentenza n. 36 del 1959,
pronunziata dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417.
Passando ad esaminare l'ipotesi che l'espressione "prestazione
patrimoniale imposta", di cui nell'art. 23 della Costituzione, venga
intesa nel senso più ampio, sì da comprendervi qualsiasi tipo di
prestazione, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che, anche in
tal caso, gli artt. 268, 269 e 270 in questione non sono in contrasto
con l'art. 23 della Costituzione per il solo fatto che non contengono
la indicazione di un limite massimo, non superabile, del quantum del
tributo. E mette in rilievo che le disposizioni di legge in esame
contengono criteri sufficienti a delimitare la discrezionalità
dell'ente impositore, sia per la materia oggetto dell'imposizione, sia
per i soggetti passivi di essa, sia per la commisurazione del tributo
alla superficie dei locali serviti ed all'uso cui essi sono destinati,
sia per il sistema di controlli cui è sottoposto l'ente impositore, e
sia, in definitiva, per lo stesso ammontare complessivo del tributo,
che non può superare il costo del servizio.
E infine, per confutare l'assunto della Soc. it. per l'industria
degli zuccheri - secondo cui il suo stabilimento non avrebbe mai
usufruito del servizio comunale di raccolta dei rifiuti -, l'Avvocatura
dello Stato osserva che il carattere di corrispettività di servizio
reso al singolo, che distingue la tassa dalla imposta, non viene dalla
legge sempre rapportato ad una effettiva e materiale prestazione del
servizio stesso. In molti casi la legge impone la tassa in relazione ad
uno stato di fatto, che fa presumere l'utenza; così la legge 20 marzo
1941, n. 366, che, abolendo ogni esenzione, ha sostituito al principio
dell'utenza effettiva la semplice potenzialità dell'utenza.
Pertanto, l'Avvocatura conclude affermando che la sollevata
questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del
T. U. delle leggi sulla finanza locale è manifestamente infondata.
Nella memoria illustrativa depositata il 26 maggio u. s., il Comune
di Bologna si riporta integralmente alle precedenti deduzioni, e
sostiene, alla stregua delle sentenze nn. 4, 30 e 47 del 1957 della
Corte costituzionale, che gli artt. 268, 269 e 270 del T. U. della
finanza locale sono compatibili con l'art. 23 della Costituzione.
Osserva che nella sentenza n. 36 del 1959, cui la Soc. it. zuccheri si
richiama, trova, invece, conforto l'assunto del Comune, giacché essa
afferma il principio che non occorre che la legge contenga
l'indicazione del limite massimo della prestazione da imporre.
Il Comune di Bologna ribadisce, poi, l'assunto secondo cui le norme
impugnate indicano in maniera completa ed efficiente i criteri e le
direttive per l'applicazione e la commisurazione della tassa in
discorso, facendo riferimento ai due elementi (superficie dei locali e
loro uso) che in linea di principio è possibile predeterminare.
Nessuna altra precisazione il legislatore avrebbe potuto stabilire in
presenza di un servizio che può assumere, da Comune a Comune, le forme
ed i mezzi più svariati e, quindi, implicare costi assai diversi. Il
Comune rileva, inoltre, che il previsto sistema di controlli, di cui
quello della G. P. A. incide sul merito, esclude che l'ente impositore
possa usare di poteri discrezionali sino a sconfinare nell'arbitrio.
Riferendosi alle deduzioni della Società nella parte in cui si
censurano, in concreto e in dettaglio, le modalità di applicazione
della tassa in discorso, il Comune sostiene che riguarderebbero
esclusivamente il merito della controversia e non potrebbero spiegare
alcuna influenza sulla presente questione di legittimità
costituzionale. Insiste, pertanto, colle conclusioni già indicate
nelle deduzioni del 20 luglio 1959. Considerato in diritto :
La Corte ritiene che l'imposizione prevista dalle norme degli artt.
268, 269 e 270 del T. U. delle leggi per la finanza locale approvato
con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, modificate dall'art. 27 della
legge 20 marzo 1941, n. 366, non ha natura di corrispettivo di un
servizio individuale per la raccolta ed il tra sporto dei rifiuti
solidi urbani interni, bensì riveste il carattere di prelevamento
coattivo che i Comuni possono operare in base a tariffa in rapporto al
costo complessivo del servizio.
Questo carattere della imposizione rende ancora più evidente che
la disciplina di essa rientra nel disposto dell'art. 23 della
Costituzione, per cui non può essere imposta se non in base alla
legge.
La Corte si è occupata in varie occasioni del significato e della
portata del suddetto art. 23 ed ha stabilito (sentenze nn. 4, 30 e 47
del 1957 e n. 36 del 1959) che il precetto costituzionale deve
ritenersi rispettato quando la legge che prevede l'imposizione pur non
fissandone il massimo, determini criteri, condizioni limiti e controlli
idonei a contenere la discrezionalità dell'ente impositore
nell'esercizio del potere attribuitogli e ad evitare così che essa
possa trasmodare in arbitrio. Ond'è che la determinazione dei
presupposti del rapporto tributario e la delimitazione del suo
contenuto devono desumersi di volta in volta dalla concreta
regolamentazione fatta dalla legge che prevede l'imposizione.
Per risolvere la questione di legittimità costituzionale degli
articoli sopracitati si devono, quindi, esaminare le singole
disposizioni collegandole nel sistema voluto dal legislatore.
Il servizio pubblico gestito dai Comuni è disciplinato dalla legge
nel titolo V che ha per rubrica "Tassa per la raccolta ed il trasporto
dei rifiuti solidi urbani interni".
L'art. 268 determina l'oggetto, "fabbricati a qualunque uso
adibiti". L'art. 269 vieppiù precisa l'oggetto ed indica, altresì, i
soggetti passivi, disponendo nel comma primo che la tassa è dovuta da
chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nel territorio comunale in cui il servizio di raccolta e
trasporto è istituito secondo le norme di legge vigenti in materia.
L'art. 270, primo comma, detta inoltre criteri obiettivi per la misura
dell'imposizione, stabilendo che "la tassa è commisurata alla
superficie dei locali serviti ed all'uso cui i medesimi vengono
destinati".
Nei successivi commi l'art. 270 dispone che per l'applicazione
della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti, i
quali debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta
provinciale amministrativa e poi all'omologazione del Ministero delle
finanze, previo parere del Ministero dell'interno, e prevede altresì
che le tariffe stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente
omologati devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale
amministrativa ed essere comunicati al Ministro delle finanze ai sensi
dell'art. 273.
Nell'ordinanza del Tribunale che ha proposto la questione di
legittimità costituzionale delle norme dei succitati artt. 268, 269 e
270, ed ampiamente nelle difese della "Società italiana per
l'industria degli zuccheri" si assume che tali norme non contengano i
requisiti necessari al fine di delimitare la discrezionalità del
potere dell'ente impositore, perché manca l'indicazione dell'aliquota
massima dell'imposizione, perché gli elementi, indicati nell'art. 270,
della superficie e dell'uso dei locali non bastano a contenere la
misura della tassa entro limiti ben definiti, e perché i controlli
affidati ad organi della pubblica Amministrazione non hanno efficacia
di limite all'esercizio del potere discrezionale attribuito dalla legge
ai Comuni.
La Corte ritiene, invece, che il sistema di imposizione in
questione riguardato nel suo insieme soddisfa ai requisiti
indispensabili per evitare l'arbitrio dei Comuni nella determinazione
della tassa.
Occorre soffermarsi sulla esistenza di tali requisiti nelle norme
in questione.
A differenza di quanto sostengono la difesa del Comune di Bologna e
l'Avvocatura generale dello Stato, che individuano nella superficie e
nell'uso dei locali, a mente del primo comma dell'articolo 270, i
criteri necessari e sufficienti per una circoscritta commisurazione del
tributo, - nell'ordinanza del Tribunale di Bologna e nelle difese della
"Società italiana per l'industria degli zuccheri" si sostiene che il
richiamo fatto dall'art. 270 alla superficie ed all'uso dei locali non
dà affatto i criteri idonei a contenere la misura della tassa entro
limiti ben definiti, e che, quindi, i Comuni resterebbero arbitri nella
determinazione del quantum del tributo.
Ed in effetti potrebbe dubitarsi della idoneità di siffatte
indicazioni per concretare i criteri e i limiti che la legge deve avere
per non essere in contrasto con la norma dell'art. 23 della
Costituzione.
Senonché, nella fattispecie in esame, la Corte ritiene che ai
suindicati elementi della superficie e dell'uso, di cui all'art. 270,
se ne aggiunge un altro di grande importanza che si trae dalla
interpretazione dell'art. 268, nel senso che l'imposizione deve
ragguagliarsi anche alla spesa effettiva che l'ente impositore sostiene
per l'espletamento del servizio.
Vero è che nel nuovo testo (del 1941) dell'art. 268 non è stato
riprodotto il secondo comma del vecchio testo (del 1931) dello stesso
articolo, in cui espressamente si limitava il gettito totale del
tributo alla spesa effettiva sostenuta dal Comune per il servizio in
questione; ma è altrettanto vero che nella sostanza lo stesso criterio
limite è rimasto nel nuovo testo dell'art. 268, che consta di un solo
comma del seguente tenore: "Per i servizi relativi alla raccolta ed al
trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei
fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni) i Comuni
possono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa".
Ora, dal fatto che l'art. 268 dispone che "per i servizi" i Comuni
possono istituire "apposita tassa", si può ben desumere che il
legislatore abbia in sostanza lasciato inalterato il sistema di
commisurazione del tributo alla spesa sostenuta dal Comune.
Al lume di questa interpretazione dell'art. 268, il sistema
dell'imposizione soddisfa a quel principio della determinazione dei
criteri e limiti che la legge d'imposizione deve contenere per evitare
l'arbitrio dell'ente impositore, e non è, quindi, in contrasto con
l'art. 23 della Costituzione; mentre contrasterebbe con esso se la
norma suddetta venisse interpretata in senso diverso, cioè nel senso
che non prescriva alcuna corrispondenza tra tributo e spesa del
servizio.
L'interpretazione suesposta dell'attuale art. 268 trova riscontro
nella circolare del Ministero dell'interno del 2 gennaio 1942, n.
906.22/A 244 (richiamata dall'Avvocatura generale dello Stato), la
quale dispone che le tariffe debbono essere commisurate alla spesa,
arrivando così a stabilire quale può essere in definitiva il massimo
dell'imposizione.
La discrezionalità dei Comuni nell'imporre la tassa in questione
(che non può essere eguale in tutti i Comuni data la diversità della
popolazione e delle complesse situazioni locali) è adunque contenuta
in sufficienti limiti obiettivi, cui essi Comuni debbono attenersi e
nell'adottare gli appositi regolamenti, che, ai sensi del comma terzo
dell'art.270, debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta
provinciale amministrativa ed alla successiva omologazione da parte del
Ministero delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, e nello
stabilire, in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, le
tariffe, che a loro volta debbono riportare, in base al disposto
dell'ultimo comma dello stesso art. 270, l'approvazione della Giunta
provinciale amministrativa ed essere comunicate al Ministero delle
finanze ai sensi del successivo art. 273.
Si tratta di un sistema di controlli tale da escludere che la
discrezionalità dell'ente impositore possa trasmodare in arbitrio.
Pertanto, deve ritenersi che le norme degli artt. 268, 269 e 270
non contrastano con l'art. 23 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del
Tribunale di Bologna in data 26 giugno 1959, sulla legittimità
costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del T. U. delle leggi sulla
finanza locale, modificati dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n.
366, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte