Sentenza n. 51/1962
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/06/1962 · relatore Giuseppe Chiarelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U.
delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione
siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto
1960, n. 3, promosso con deliberazione 5 giugno 1961 emessa dal
Consiglio comunale di Venetico su ricorso di La Guidara Giuseppe,
iscritta al n. 111 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 2 settembre 1961 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 28 ottobre 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione
siciliana:
udita nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Consiglio comunale di Venetico, in sede di decisione di ricorsi
avverso la convalida di alcuni consiglieri comunali, approvava, nella
seduta del 5 giugno 1961, la proposta del consigliere Romano di
sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del
T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, il quale contempla il potere del
Consiglio comunale di giudicare su ricorsi in materia di eleggibilità.
Il proponente rilevava come la Regione siciliana, a norma dell'art. 14
dello Statuto speciale, non abbia il potere di costituire organi
giurisdizionali, perché, non solo la materia è devoluta allo Stato,
ma è in aperto conflitto con l'art. 102 della Costituzione. Il
Consiglio comunale, ritenuta la validità della convocazione, che era
stata contestata da alcuni consiglieri, deliberava nel senso della non
manifesta infondatezza della questione e ordinava la trasmissione degli
atti a questa Corte.
Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione siciliana,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale,
con atto 10 luglio 1961, ha dedotto che la Regione stessa non ha
istituito alcun giudice speciale, né ha legiferato in materia
giudiziaria, in quanto, riunendo in testo unico norme statali e
regionali, ha integralmente riprodotto, menzionandone la fonte, le
norme delle leggi nazionali sul contenzioso elettorale. L'impugnato
art. 60, infatti, è identico all'art. 60 del T.U. reg. 7 aprile 1960,
n. 1, emanato in base all'art. 7 della legge regionale 9 marzo 1959, n.
3, e riproduce letteralmente l'art. 43 della legge nazionale 23 marzo
1956, n. 136 (ora art. 82 T.U. 16 maggio 1960, n. 570). Esso,
pertanto, come il detto art. 82 del T.U. nazionale, non contrasta con
l'art. 102 della Costituzione, perché non istituisce un giudice
speciale, che preesisteva all'entrata in vigore della Costituzione, né
con la VI disp. trans., dato il riconosciuto carattere ordinatorio del
termine ivi previsto. La difesa della Regione rileva anche che la
potestà degli organi elettivi (politici o amministrativi) di giudicare
dei titoli di ammissione dei propri componenti, e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità, corrisponde a un
tradizionale principio democratico, enunciato per il Parlamento
dall'art. 66 della Costituzione, ed è espressione della autonomia
delle Regioni e degli enti locali (artt. 115 e 128 della Costituzione).
Conclude, quindi, per la dichiarazione di infondatezza della questione.
In una memoria depositata il 2 marzo 1962 l'Avvocatura dello Stato
ha ribadito la tesi secondo la quale la Regione non ha esorbitato dalla
sua competenza essendosi limitata a riprodurre, nella formulazione del
T.U., le norme di legge statale che disciplinano il contenzioso
elettorale. Quanto all'altro profilo della sollevata questione di
legittimità costituzionale, relativo a un asserito contrasto tra la
norma impugnata e l'art. 102 della Costituzione, la difesa della
Regione eccepisce la inammissibilità del motivo, in quanto il
denunciato art. 60 non contiene una norma di legge regionale, bensì
una norma di legge statale, avente vigore in Sicilia: la questione
doveva perciò essere promossa nei confronti del Presidente del
Consiglio e la deliberazione doveva essere notificata ai Presidenti
delle Camere. Comunque, soggiunge la memoria, la questione è
manifestamente infondata per le ragioni già esposte nel precedente
atto d'intervento, le cui conclusioni si confermano. Considerato in diritto :
La deliberazione del Consiglio comunale di Venetico ha proposto a
questa Corte la questione della legittimità costituzionale della norma
contenuta nell'art. 60 del T.U. approvato con decreto del Presidente
della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, corrispondente alla norma
di cui all'art. 43 della legge dello Stato 23 marzo 1956, n. 136,
considerando la norma impugnata come norma di legge regionale. Se non
che alla detta norma non può riconoscersi tale natura.
A prescindere dalle questioni sul valore dei testi unici in
generale, nel caso specifico appare fuori dubbio che la riproduzione,
nel Testo unico approvato dal Presidente della Regione, della norma
contenuta nell'art. 43 della citata legge dello Stato, non può avere
avuto efficacia innovativa della norma statale, con conseguente
trasformazione di essa in norma regionale. Infatti, tale trasformazione
non sarebbe potuta avvenire, in ipotesi, che con legge della Regione o
con suo atto avente forza di legge; nella specie, con decreto
legislativo, in quanto tale natura si riconoscesse al testo unico in
parola. Ma, a parte che, come questa Corte ha già avuto occasione di
affermare (sent. n. 32 del 1961), la potestà legislativa della Regione
non può esplicarsi nella forma del decreto legislativo, i caratteri di
questo non si riscontrano nel Testo unico in oggetto, nel quale si è
proceduto a una semplice compilazione con modifiche puramente formali,
delle disposizioni in materia di elezioni comunali, contenute nelle
leggi dello Stato e in precedenti leggi della Regione. Né alla
trascrizione in tale Testo delle norme di leggi statali puo attribuirsi
efficacia di recezione di queste nella legislazione regionale,
giacché, a parte l'inidoneità del mezzo adoperato, è ben noto che le
leggi dello Stato non hanno bisogno di recezione per essere efficaci
nella Regione, con la conseguenza che i poteri del Consiglio comunale
in materia di contenzioso elettorale traggono direttamente il loro
titolo dalla legge dello Stato.
Dalle ragioni innanzi esposte si deduce che oggetto della presente
impugnativa è un atto della Regione che non ha forza di legge; la
proposta questione di legittimità costituzionale è, pertanto,
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 60 del Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli
comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente
della Regione 20 agosto 1960, n. 3, proposta con deliberazione 5 giugno
1961, n. 8, dal Consiglio comunale di Venetico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte